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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

Codice 26.2
D.D. 3 settembre 2007, n. 412

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di San Maurizio C.se. Autorizzazione ai Sig.ri Gianfranco Vietti e Ida Robetto, in qualita’ di legali rappresentanti della Soc. Coges s.r.l., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la costruzione di un edificio di civile abitazione e della relativa recinzione, sul lotto distinto al C.T. del Comune di San Maurizio C.se al F. 3 map. 57 e F. 22 map. 2 e 3, in deroga agli art. 49 e 52

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Gianfranco Vietti e Ida Robetto, in qualità di legali rappresentanti della Soc. COGES S.r.l. e proprietari dei terreni, l’autorizzazione in deroga agli art. 49 e 52 del citato D.P.R., per la costruzione di un edificio di civile abitazione, nella fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres, sul lotto distinto, al C.T. del Comune di San Maurizio C.se al F. 3 map. 57 e F. 22 map. 2 e 3, previsto ad una distanza di m 24,00 dalla più vicina rotaia (m 20,00 dal piede del rilevato), e della relativa recinzione prevista a m 4,00 dalla più vicina rotaia, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 8/06/2007, a condizione che venga posta particolare attenzione in fase di scavo per la costruzione della recinzione, in modo da salvaguardare i plinti dei pali di T.E. posti ad una distanza di m 3,60 dal 1^ binario, come espressamente citato nel verbale di visita depositato agli atti;

che prima dell’inizio dei lavori di scavo per la realizzazione della recinzione sia data comunicazione, tramite R/R, al G.T.T. affinché lo stesso vigili sulle strutture dei pali esistenti facenti parte del compendio ferroviario;

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino