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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

Codice 25.9
D.D. 20 settembre 2007, n. 1556

LR n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori di sistemazione idraulica torrente Acqualba con realizzazione di nuove difese spondali e manutenzione esistente, ripristino dissesti idrogeologici torrente Acqualba nel concentrico in comune di Cesara e rio Vallone in comune di Omegna (VB)” - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della LR n. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di sistemazione idraulica Torrente Acqualba con realizzazione di nuove difese spondali e manutenzione dell’esistente, ripristino dissesti idrogeologici Torrente Acqualba nel concentrico in comune di Cesara e Rio Vallone in comune di Omegna (VB)” presentato dalla Comunità Montana Cusio Mottarone, sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito così elencate:

1. Dovranno essere dettagliate nella redazione del progetto definitivo il tracciato delle piste di accesso in alveo per la realizzazione degli interventi ed indicate tutte quelle opere anche di carattere provvisionale legate alla cantierizzazione.

2. dovranno essere mantenuti i massi di maggiori dimensioni, ormai stabilizzati in alveo del Torrente Acqualba, al fine di evitare un eccessiva velocizzazione della corrente e nel contempo mantenere una certa naturalità dell’alveo.

3. Dovranno essere effettuate analisi di maggior dettaglio, circa il corretto dimensionamento e posizionamento delle soglie e delle briglie, con la rappresentazione del nuovo profilo idraulico di fondo.

4. dovranno essere prodotti i particolari di dettaglio della sezione d’alveo a cielo aperto del tratto del Rio Vallone ad Omegna;

5. la provenienza dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera deve essere definita in sede di progetto definitivo, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste.

6. In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

7. Lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dovrà avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente (almeno 30 m) ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l’alveo.

8. Il contatto tra l’acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo zero e per almeno 72 ore se è sotto lo zero, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemento tossico per gli organismi acquatici; è necessario inoltre monitorare frequentemente il PH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6-9 unità.

9. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulla fauna acquatica, le attività di escavazione e rimodellamento in alveo dovranno essere condensate nel più breve arco temporale possibile. Durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Fiumetta e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

10. La fase di cantiere in alveo dovrà essere svolta secondo modalità operative tali da ridurre al minimo gli impatti sull’ecosistema fluviale al di fuori del periodo di riproduzione della trota fario (tra novembre e febbraio);

11. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

14. Al fine di evitare che le briglie previste in progetto possano creare una discontinuità del corso d’acqua limitando la possibilità di movimento della fauna ittica, il dislivello localizzato nel tratto centrale della briglia dovrà essere ridotto da 40 a 20 cm.

15. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni in alveo.

16. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

17. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

18. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente sia comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, e dovrà essere concordato con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole