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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

Codice 25.3
D.D. 18 settembre 2007, n. 1540

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4160 per gli interventi di sistemazione di un tratto del Rio Favier nel centro abitato di Rollieres in Comune di Sauze di Cesana (TO). Opera connessa ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Ente richiedente: Comune di Sauze di Cesana.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sauze di Cesana ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte di questo Settore della concessione per l’occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004, relativa alla copertura del rio Favier; gli attraversamenti esistenti del corso d’acqua in rifacimento (condotta acquedotto, allacci dei fabbricati esistenti ai collettori dell’acquedotto e della fognatura, cavi illuminazione pubblica) dovranno essere oggetto della concessione per l’occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi dei disposti normativi di cui sopra, da richiedere a questo Settore, su istanza degli Enti gestori o dei proprietari delle tubazioni in argomento, a meno che detta concessione non sia stata già precedentemente acquisita;

2. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità di tutte le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali previste, nei riguardi di tutti i carichi di progetto;

4. i piani di appoggio delle fondazioni della briglia in legname e pietrame, dei salti di fondo e dei muri di sponda in pietrame e cls, e delle scogliere nel tratto terminale di sistemazione dovranno essere posti a quote inferiori di almeno 1,00 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate; il rivestimento in massi del fondo alveo dovrà avere uno spessore di almeno 0,50 m su tutto il tratto di intervento ad eccezione della zona in cui è prevista la vasca di decantazione e accumulo materiale dove tale spessore dovrà essere pari a 1,00 m;

5. i gabbioni posti in corrispondenza della vasca di decantazione e accumulo materiale dovranno avere il piano di appoggio direttamente a contatto con il terreno e non sui massi di rivestimento del fondo alveo; il suddetto piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno 1,00 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;

6. la tubazione idrica in attraversamento del rio Favier in corrispondenza della sezione trasversale n. 6 dovrà essere posta ad una profondità di 1,00 m rispetto alla quota di fondo alveo sistemato nella sezione medesima;

7. in fase di progettazione esecutiva dovranno essere corrette le seguenti imprecisioni riscontrate sugli elaborati progettuali:

- descrizione delle tipologie del canale in c.a. e relative lunghezze indicate nella “Relazione tecnico-descrittiva”;

- quota di progetto di fondo alveo in corrispondenza della sezione n. 6 sia sul profilo longitudinale che nelle sezioni trasversali;

- particolare costruttivo della sistemazione del rio in corrispondenza del ponte posto a valle del forno (aggiornandolo alla soluzione progettuale adottata);

8. i muri di difesa spondale in progetto dovranno essere idoneamente raccordati nei confronti delle spalle del ponte posto a valle del forno; inoltre i medesimi muri dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

9. i massi costituenti le scogliere nel tratto terminale di sistemazione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava e dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

11. le sponde, i manufatti esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, lo svolgimento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

15. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

18. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (permesso di costruire, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Il Comune di Sauze di Cesana dovrà informare gli Enti gestori e/o i proprietari dei sottoservizi, che attraversano il rio Favier, che occorre presentare istanza a questo Settore per il rilascio della concessione demaniale ai sensi della L.R. n. 12/2004, come richiamato nel punto 1. delle prescrizioni, nel caso in cui tale concessione non sia stata già precedentemente acquisita.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente autorizzazione idraulica n. 3878, rilasciata da questo Settore in data 04/08/2004 con D.D. n. 1359.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi