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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

Codice 16.4
D.D. 4 settembre 2007, n. 260

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo della Concessione mineraria denominata “Coccola Rolleja” nel territorio del Comune di Lozzolo (VC) presentato dalla Societa’ Refrattari Motta s.r.l. Pos. C0042V.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Refrattari Motta s.r.l., con sede legale in Lozzolo, Via Roma 53, (omissis), è accordato il rinnovo della Concessione mineraria denominata “Coccola Rolleja”, per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argilla per porcellana e terraglie forti, sino al 29 luglio 2012. Tenuto conto dell’analoga scadenza dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.G.R. n. 35-6567 del 30 luglio.2007.

2. L’area della Concessione è pari a 36 ettari, 77 are e 85 centiare ed è la medesima risultante dalla determina di accorpamento citata in premessa.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in 1337,18 Euro (milletrecentotrentasette/18), pari a 36,14 Euro (trentasei/14) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 5950 del bilancio 2007 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Coccola Rolleja, Comune di Lozzolo (VC). L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell’art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. “tariffe del diritto di escavazione” pari a Euro 0,50 al m3 di materiale estratto nell’anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007.

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

5. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 35-6567 del 30 luglio 2007;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell’Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 35-6567 del 30 luglio 2007, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto