Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

Codice 16.4
D.D. 4 settembre 2007, n. 259

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo della Concessione mineraria denominata “Gabella” in territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) alla societa’ SASIL S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), via Liberta’, 8. Pos. C92B.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla società SASIL S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), Via Libertà, 8, (omissis) è accordato il rinnovo della concessione mineraria di minerali di feldspato denominata “Gabella” in territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) sino al 10 luglio 2012, tenuto conto dell’analoga scadenza della sopraccitata Determinazione della Provincia di Biella dell’11 luglio 2007 di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989;

2. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in 1409,46 Euro (millequattrocentonove/46), pari a 36,14 Euro (trentasei/14) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 5950 del bilancio 2006 (Accertamento n. 65/06) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Gabella, Comuni di Curino e Masserano)”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell’art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. “tariffe del diritto di escavazione” pari a Euro 0,50 al m3 di materiale estratto nell’anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo, approvato con D.G.R. n. 22/6045 del 4 giugno 2007;

3. I sopraccitati importi saranno aggiornati come previsto, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva in misura pari alla variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

4. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 73-4443 del 12 novembre 2001 e dagli allegati alla medesima;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di 14,62 Euro (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell’Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare;

h) presentare entro novanta giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 73-4443 del 12 novembre 2001, a favore dell’Amministrazione regionale il rinnovo della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 277.000,00 Euro (duecentosettantasettemila/00). La fidejussione prevista al presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 4 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto