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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 65-7819

Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l’operativita’ degli altri organi ed organismi aziendali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. approvare le indicazioni per l’adozione dei decreti di costituzione, nuova qualificazione giuridica, o nuova denominazione delle Aziende sanitarie regionali, dettagliate nell’allegato A), titolato “Articolazione aziendale del servizio sanitario regionale, ai sensi della l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007 ”, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. stabilire che - sino all’adozione del nuovo atto di organizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 24 della l.r. n. 18/2007 - le Aziende sanitarie locali di nuova costituzione e le Aziende ospedaliere universitarie, assicurino la continuità delle funzioni erogate al 31 dicembre 2007, nel rispetto ed in coerenza con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale e locale, e per ciò proseguire nell’utilizzo dei beni destinati alle attività di competenza, alla data 31 dicembre 2007, in attesa della definitiva individuazione e riconduzione al patrimonio aziendale dei beni di pertinenza, in esecuzione delle previsioni del comma 4, della citata norma;

3. prevedere che, nelle more dell’approvazione delle regole di funzionamento di cui all’articolo 21 della l.r. n. 18/2007, nelle Aziende ospedaliero universitarie le attività proseguano altresì in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli d’intesa Regione - Università in corso alla data del 31 dicembre 2007;

4. rinnovare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, gli incarichi di direzione generale delle Aziende sanitarie regionali confermando i Direttori generali attualmente in carica, come individuati nell’allegato B) titolato “Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali”, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinando l’assunzione dell’incarico all’accettazione ed alla sottoscrizione di un nuovo contratto di prestazione d’opera intellettuale conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 46-5332 del 19 febbraio 2007, che stabilisca la contestuale e consensuale risoluzione dei contratti di prestazione d’opera intellettuale in corso;

5. prevedere che gli adempimenti e le prescrizioni individuate nel presente provvedimento e quelli comunque previsti nella l.r. n. 18/2007 e negli altri provvedimenti di Giunta regionale attuativi delle disposizioni di cui alla legge medesima e del piano socio sanitario regionale 2007 - 2010 (D.C.R. n. 137 - 40212 del 24 ottobre 2007) costituiscano obiettivi specifici dei Direttori generali delle Aziende sanitarie, confermando, nel contempo, per ciascun Direttore gli obiettivi assegnati al precedente atto di nomina, come aggiornati, nonché quelli derivanti dall’attuazione delle disposizioni della D.G.R. n. 59 - 6349 del 5 luglio 2007 come integrata dalla D.G.R. n. 84 - 6615 del 30 luglio 2007.

6. riconoscere ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, per le annualità 2006 e 2007, la quota integrativa del trattamento economico con riferimento all’ammontare massimo previsto dalla normativa vigente e dai contratti stipulati (20% del trattamento annuo omnicomprensivo). Le quote medesime, da attribuirsi singolarmente in proporzione alla durata dell’incarico anche espletato su aziende diverse, verranno erogate nella misura che risulterà dalla valutazione tecnica sul grado di raggiungimento dei singoli obiettivi (sia di nomina che specificamente assegnati per l’anno 2007) e sull’andamento della complessiva gestione aziendale, che verranno effettuate dalla competente Direzione regionale Sanità, secondo le ordinarie procedure;

7. dare atto che in relazione alle assegnazioni finanziarie disposte con la D. G. R. 84 - 6615 del 30 luglio 2007 per l’anno 2007 (annualità immediatamente precedente quella di costituzione delle nuove aziende), l’applicazione della norma contenuta nell’articolo 24 della l.r. n. 18/2007, conduce alla situazione prospettata e supporta le indicazioni dell’Allegato C) titolato “Organi ed organismi aziendali e soggetti istituzionali, partecipativi e di rappresentatività delle autonomie locali”, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che in analogia a quanto previsto per le Aziende sanitarie locali di nuova costituzione (art. 24, c. 2, della l.r. n. 18/2007) e nelle Aziende ospedaliere - universitarie (art. 21 della l.r. n. 18/2007), i collegi sindacali in carica al 31 dicembre 2007 continuino ad operare sino alla loro rinnovazione non oltre il termine per l’adozione dell’adozione del nuovo atto aziendale di organizzazione e funzionamento;

8. definire, nelle more dell’adozione dell’atto di organizzazione aziendale (art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.) - che dovrà essere adottato dalle direzioni generali delle nuove aziende sanitarie entro centottanta giorni dalla loro costituzione, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. n. 18/2007 - il regime di transitorio funzionamento degli organismi istituzionali aziendali quale riportato nell’allegato C;

9. confermare gli importi relativi al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali nella misura già prevista con la D.G.R. n. 99 - 10265 del 1 agosto 2003 e con la D.G.R. n. 50 - 14628 del 24 gennaio 2005, disponendo che dal 1 gennaio 2008 i compensi medesimi vengano determinati nella misura indicata nell’allegato D) titolato “Compensi Direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie regionali”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)