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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 84-7838
Recepimento accordi decentrati relativi alla riorganizzazione del servizio di guida degli automezzi regionali in dotazione agli Amministratori della Giunta e del Consiglio regionale e adeguamento dellindennita prevista dallart. 1 della L.R. n.39/1998.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di recepire gli accordi decentrati di identico testo tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per il personale dellarea delle categorie, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
ACCORDO DECENTRATO
Premesso che:
- lart.1, comma 8 bis della L.R. 1.12.1998 n.39 prevede che al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale sia corrisposta unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate;
- la suddetta indennità è stata adeguata per lultima volta nellanno 2004 in relazione allincremento del valore delle prestazioni di lavoro straordinario previste dal c.c.n.l. 22.1.2004 e alle condizioni di particolare disagio in cui viene svolta lattività;
- occorre rivedere i valori dellindennità in questione, anche in considerazione del fatto che è stato sottoscritto un ulteriore contratto collettivo il 9 maggio 2006;
- in tale circostanza può essere avviata una sperimentazione di nuove modalità per garantire il servizio costante di guida degli automezzi degli Amministratori integrandolo con i servizi di guida per lEnte;
quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:
- viene riorganizzato il servizio di guida degli automezzi regionali in dotazione agli Amministratori individuando, sia per il ruolo della Giunta regionale, sia per il ruolo del Consiglio regionale, due nuclei di autisti che vengono posti a disposizione degli Amministratori. Viene confermata lassegnazione continuativa di due autisti a disposizione di ciascun assessore e di tre autisti posti a disposizione della Presidenza della Giunta, di quattro autisti a disposizione dellUfficio di Presidenza del Consiglio ( due per il Presidente e uno per ogni VicePresidente ), oltre che dellautista in attività presso la sede di Roma che opera per tutti gli Amministratori, mentre gli altri autisti di ciascun nucleo,di norma adibiti presso lautocentro, saranno altresì utilizzati nell attività di guida degli automezzi degli Amministratori per effettuare sostituzioni, in relazione ad assenze e periodi feriali degli autisti a disposizione continuativa degli Amministratori medesimi;
- gli autisti continuativamente assegnati agli Amministratori della Giunta presteranno, in base alle esigenze di servizio, attività a settimane alterne, presso lAmministratore di destinazione e presso lautocentro; coloro che prestano servizio a settimane alterne presso sedi periferiche potranno optare per ladesione alla sperimentazione con servizio presso lautocentro, o per il mantenimento delle attività presso le stesse sedi periferiche, purchè continuino a ricorrere le esigenze di servizio che avevano determinato i provvedimenti di assegnazione. Ugualmente sarà consentita lopzione per gli autisti assegnati alla Presidenza della Giunta regionale. Per gli addetti alla guida degli automezzi degli amministratori del Consiglio Regionale, in relazione alle diverse modalità di espletamento del servizio, si prevede una organizzazione che comporti il servizio presso lautocentro con un impegno pari almeno al 40% dell attività su base annua;
- durante le settimane di servizio presso lautocentro lorario di lavoro effettivo degli autisti continuativamente assegnati agli Amministratori non potrà essere superiore a 36 ore, in caso di eccezionale supero di tale limite si farà luogo a compensazione delleccedenza con corrispondenti minori prestazioni nella successiva settimana di attività presso lautocentro;
- lindennità si compone di:
a) una parte fissa mensile erogata per dodici mensilità nel mese di competenza;
b) una parte variabile in relazione al numero di ore in supero al normale orario di lavoro e al maggior disagio rispetto al numero di chilometri percorsi con gli automezzi in dotazione agli amministratori. Tale emolumento, a partire da quanto dovuto in riferimento alle prestazioni relative al 2007, verrà erogato agli addetti con servizio continuativo presso gli amministratori, in proporzione ai mesi di tale attività, entro il mese di febbraio dellanno successivo a quello di riferimento. Per gli anni precedenti i compensi, già attribuiti in base alla disciplina in allora vigente vengono adeguati secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al presente accordo.
Per lavvio della sperimentazione sopra illustrata si prevede una maggiorazione di euro 90,00 della parte fissa mensile per gli autisti assegnati agli Amministratori che vi prenderanno parte, prestando servizio presso lautocentro secondo le modalità in premessa stabilite;
- lindennità è sostitutiva, per tutti i componenti del nucleo, dei compensi per lavoro straordinario e per attività particolarmente disagiata;
- il compenso fisso mensile viene adeguato negli importi, con le modalità e con le decorrenze indicate nelle tabelle allegate al presente accordo. A partire dallavvio della sperimentazione agli autisti componenti del nucleo viene attribuita lindennità fissa mensile:
a) per servizi non continuativi presso gli Amministratori svolti nellanno solare di riferimento, per un minimo di 15 giorni euro 180,00, fino ad un numero di 60 giorni euro 360,00, oltre i 60 giorni euro 540,00.
I servizi vengono svolti a rotazione.
b) euro 850,00 per lo svolgimento di servizi continuativi presso lAmministratore di destinazione.
Limporto di cui alla lettera b) viene attribuito dall1.1.2007,come indicato nelle tabelle allegate, per i mesi di effettiva assegnazione;
- lindennità fissa mensile non subisce detrazioni in caso di assenze di breve durata, quali permessi orari o permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi, o per assenze dovute a ferie o riposi compensativi di lavoro domenicale o infortunio per causa di servizio,viene invece sospesa, oltre che nei casi di assenze non retribuite, anche per assenze retribuite continuative di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni;
- nei casi di impossibilità dellAmministratore a svolgere le proprie funzioni per periodi di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni o di cessazione del mandato dello stesso, gli autisti assegnati facenti parte del nucleo individuato rimangono a disposizione per sostituzioni e agli stessi viene attribuita lindennità fissa mensile di cui alla lett. a);
- in caso di cessazione dellattività di conduzione di automezzi da parte di uno dei componenti del nucleo lindennità mensile viene attribuita nel mese di cessazione se il servizio è stato svolto per almeno 21 giorni, lindennità spettante viene attribuita con le stesse modalità se il dipendente viene assegnato al nucleo sperimentale in corso di mese. Ugualmente allautista che passi in corso di mese da una condizione di servizio continuativo ad una di servizio discontinuo, o viceversa, viene corrisposta lindennità che compete per il periodo di servizio prevalente di almeno 21 giorni;
- le modalità di verifica e controllo delle prestazioni finalizzate alla corresponsione di compensi vengono individuate dallAmministrazione;
- per gli addetti alla guida degli automezzi per il Presidente della Giunta regionale verrà definito un apposito profilo orario;
- la conduzione dellautomezzo deve essere effettuata per un periodo massimo di guida continua ininterrotta di non più di quattro ore e trenta minuti, dopo tale periodo devono comunque essere garantiti 45 minuti di pausa che può essere sostituita da tre periodi di 15 minuti ciascuno nellarco delle 4 ore e 30. Durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo fino ad un massimo di 9 ore giornaliere con lattuazione delle pause sopra specificate, resta fermo lobbligo di osservanza delle norme del Codice stradale;
-nellambito della formazione specificamente prevista per il personale con mansioni di autista, la Regione Piemonte si fa carico con opportuni interventi formativi del recupero di punti/patente eventualmente persi durante lattività di servizio, secondo le modalità previste dal Protocollo in materia di Formazione relativo al Piano di Formazione 2008.
La sperimentazione ha decorrenza dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2008. Entro la fine del periodo di sperimentazione, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne gli effetti al fine delladozione di una compiuta disciplina relativa alle attività di guida degli automezzi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, il 16 novembre 2007
Delegazione di parte pubblica:
LAssessore al Personale, Organizzazione e Bilancio
Paolo Peveraro
Il Presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio
Il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio
Maria
Grazia Ferreri
Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio
Pier Luigi Lesca
Il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio
regionale
Sergio Crescimanno
Delegazione sindacale:
RSU
CGIL
CISL
UIL
ACCORDO DECENTRATO
Premesso che:
- lart. 1, comma 8 bis della L.R. 1.12.1998 n.39 prevede che al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale sia corrisposta unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate;
- la suddetta indennità è stata adeguata per lultima volta nellanno 2004 in relazione allincremento del valore delle prestazioni di lavoro straordinario previste dal c.c.n.l. 22.1.2004 e alle condizioni di particolare disagio in cui viene svolta lattività;
- occorre rivedere i valori dellindennità in questione, anche in considerazione del fatto che è stato sottoscritto un ulteriore contratto collettivo il 9 maggio 2006;
- in tale circostanza può essere avviata una sperimentazione di nuove modalità per garantire il servizio costante di guida degli automezzi degli Amministratori integrandolo con i servizi di guida per lEnte;
quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:
- viene riorganizzato il servizio di guida degli automezzi regionali in dotazione agli Amministratori individuando, sia per il ruolo della Giunta regionale, sia per il ruolo del Consiglio regionale, due nuclei di autisti che vengono posti a disposizione degli Amministratori. Viene confermata lassegnazione continuativa di due autisti a disposizione di ciascun assessore e di tre autisti posti a disposizione della Presidenza della Giunta, di quattro autisti a disposizione dellUfficio di Presidenza del Consiglio (due per il Presidente e uno per ogni VicePresidente), oltre che dellautista in attività presso la sede di Roma che opera per tutti gli Amministratori, mentre gli altri autisti di ciascun nucleo, di norma adibiti presso lautocentro, saranno altresì utilizzati nell attività di guida degli automezzi degli Amministratori per effettuare sostituzioni, in relazione ad assenze e periodi feriali degli autisti a disposizione continuativa degli Amministratori medesimi;
- gli autisti continuativamente assegnati agli Amministratori della Giunta presteranno, in base alle esigenze di servizio, attività a settimane alterne, presso lAmministratore di destinazione e presso lautocentro; coloro che prestano servizio a settimane alterne presso sedi periferiche potranno optare per ladesione alla sperimentazione con servizio presso lautocentro, o per il mantenimento delle attività presso le stesse sedi periferiche, purchè continuino a ricorrere le esigenze di servizio che avevano determinato i provvedimenti di assegnazione. Ugualmente sarà consentita lopzione per gli autisti assegnati alla Presidenza della Giunta regionale. Per gli addetti alla guida degli automezzi degli amministratori del Consiglio Regionale, in relazione alle diverse modalità di espletamento del servizio, si prevede una organizzazione che comporti il servizio presso lautocentro con un impegno pari almeno al 40% dell attività su base annua;
- durante le settimane di servizio presso lautocentro lorario di lavoro effettivo degli autisti continuativamente assegnati agli Amministratori non potrà essere superiore a 36 ore, in caso di eccezionale supero di tale limite si farà luogo a compensazione delleccedenza con corrispondenti minori prestazioni nella successiva settimana di attività presso lautocentro;
- lindennità si compone di:
a) una parte fissa mensile erogata per dodici mensilità nel mese di competenza;
b) una parte variabile in relazione al numero di ore in supero al normale orario di lavoro e al maggior disagio rispetto al numero di chilometri percorsi con gli automezzi in dotazione agli amministratori.Tale emolumento, a partire da quanto dovuto in riferimento alle prestazioni relative al 2007, verrà erogato agli addetti con servizio continuativo presso gli amministratori, in proporzione ai mesi di tale attività, entro il mese di febbraio dellanno successivo a quello di riferimento. Per gli anni precedenti i compensi, già attribuiti in base alla disciplina in allora vigente vengono adeguati secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al presente accordo.
Per lavvio della sperimentazione sopra illustrata si prevede una maggiorazione di euro 90,00 della parte fissa mensile per gli autisti assegnati agli Amministratori che vi prenderanno parte, prestando servizio presso lautocentro secondo le modalità in premessa stabilite;
- lindennità è sostitutiva, per tutti i componenti del nucleo, dei compensi per lavoro straordinario e per attività particolarmente disagiata;
- il compenso fisso mensile viene adeguato negli importi, con le modalità e con le decorrenze indicate nelle tabelle allegate al presente accordo. A partire dallavvio della sperimentazione agli autisti componenti del nucleo viene attribuita lindennità fissa mensile:
a) per servizi non continuativi presso gli Amministratori svolti nellanno solare di riferimento, per un minimo di 15 giorni euro 180,00, fino ad un numero di 60 giorni euro 360,00, oltre i 60 giorni euro 540,00.
I servizi vengono svolti a rotazione.
b) euro 850,00 per lo svolgimento di servizi continuativi presso lAmministratore di destinazione.
Limporto di cui alla lettera b) viene attribuito dall1.1.2007, come indicato nelle tabelle allegate, per i mesi di effettiva assegnazione;
- lindennità fissa mensile non subisce detrazioni in caso di assenze di breve durata, quali permessi orari o permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi, o per assenze dovute a ferie o riposi compensativi di lavoro domenicale o infortunio per causa di servizio,viene invece sospesa, oltre che nei casi di assenze non retribuite, anche per assenze retribuite continuative di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni;
- nei casi di impossibilità dellAmministratore a svolgere le proprie funzioni per periodi di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni o di cessazione del mandato dello stesso, gli autisti assegnati facenti parte del nucleo individuato rimangono a disposizione per sostituzioni e agli stessi viene attribuita lindennità fissa mensile di cui alla lett. a);
- in caso di cessazione dellattività di conduzione di automezzi da parte di uno dei componenti del nucleo lindennità mensile viene attribuita nel mese di cessazione se il servizio è stato svolto per almeno 21 giorni, lindennità spettante viene attribuita con le stesse modalità se il dipendente viene assegnato al nucleo sperimentale in corso di mese. Ugualmente allautista che passi in corso di mese da una condizione di servizio continuativo ad una di servizio discontinuo, o viceversa, viene corrisposta lindennità che compete per il periodo di servizio prevalente di almeno 21 giorni;
- le modalità di verifica e controllo delle prestazioni finalizzate alla corresponsione di compensi vengono individuate dallAmministrazione;
- per gli addetti alla guida degli automezzi per il Presidente della Giunta regionale verrà definito un apposito profilo orario;
- la conduzione dellautomezzo deve essere effettuata per un periodo massimo di guida continua ininterrotta di non più di quattro ore e trenta minuti, dopo tale periodo devono comunque essere garantiti 45 minuti di pausa che può essere sostituita da tre periodi di 15 minuti ciascuno nellarco delle 4 ore e 30. Durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo fino ad un massimo di 9 ore giornaliere con lattuazione delle pause sopra specificate, resta fermo lobbligo di osservanza delle norme del Codice stradale;
- nellambito della formazione specificamente prevista per il personale con mansioni di autista, la Regione Piemonte si fa carico con opportuni interventi formativi del recupero di punti/patente eventualmente persi durante lattività di servizio, secondo le modalità previste dal Protocollo in materia di Formazione relativo al Piano di Formazione 2008.
La sperimentazione ha decorrenza dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2008. Entro la fine del periodo di sperimentazione, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne gli effetti al fine delladozione di una compiuta disciplina relativa alle attività di guida degli automezzi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, il 16 novembre 2007
Delegazione di parte pubblica:
LAssessore al Personale, Organizzazione e Bilancio
Paolo Peveraro
Il Presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio
Il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio
Maria
Grazia Ferreri
Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio
Pier Luigi Lesca
Il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio
regionale
Sergio Crescimanno
Delegazione sindacale:
RSU
CSA
DICCAP