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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008
Legge regionale 14 gennaio 2008, n. 1.
Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e delleconomia collinare).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dellarticolo 5
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16)
1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e delleconomia collinare), è sostituita dalla seguente:
a) una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nellesercizio precedente a titolo di addizionale regionale allimposta di consumo sul gas metano;.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 gennaio 2008
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 285
Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e delleconomia collinare).
- Presentata dai Consiglieri Bruno Rutallo, Alessandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Mauro Antonio Donato Laus, Stefano Lepri, Angela Motta, Mariano Rabino, Elio Rostagno, il 19 maggio 2006.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 24 maggio 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 maggio 2007 con relazione di Bruno Rutallo.
- Approvata in Aula l8 gennaio 2008 con 28 voti favorevoli e 3 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 16/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5. (Fondo regionale per la collina)
1. E istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dallentrata in vigore della presente legge:
a) una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nellesercizio precedente a titolo di addizionale regionale allimposta di consumo sul gas metano;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dellUnione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.
2. La ripartizione del fondo tra le Comunità collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dellarticolo 2, comma 2.
3. La Regione entro quindici giorni dallentrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la collina e ne dà comunicazione alle Comunità collinari per consentire ladeguamento dei piani di sviluppo di cui allarticolo 7 e lapprovazione o variazione dei bilanci.
4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dellarticolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Leventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalità previste dalla presente legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.".