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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 25-7780

D.G.R. n. 17-3285/2006. Approvazione dei criteri e delle modalita’ per l’accesso alla “Linea e.” della Misura 1: sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati di impresa esercenti nell’ambito di P.Q.U.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

di approvare i criteri e le modalità per l’accesso alla “Linea di intervento e.” della Misura 1. di cui alla D.G.R. n. 17-3285 del 3.7.06, volta a favorire i progetti di sostegno alle imprese commerciali promossi dai Comuni accreditati ai sensi delle D.D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e n. 13-5820 del 7 maggio 2007 e i progetti presentati dagli Organismi Associati d’Impresa (O.A.D.I.), così come descritti agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di destinare alla “Linea di intervento e.” della Misura 1.:

1. la somma di Euro 3.474.819,86 (Fondi statali) da iscriversi sul Bilancio regionale previa approvazione del Programma regionale da parte del competente Comitato del Ministero dello Sviluppo Economico

2. la somma di Euro 2.500.000,00 (Fondi regionali) già disponibili sul Bilancio pluriennale 2007-2009 nell’ambito della UPB DA17022, da iscriversi sui competenti capitoli di spesa;

di approvare le forme di promozione e pubblicizzazione degli interventi, così come descritte nella parte narrativa del presente atto;

di approvare i risultati attesi individuati nella parte narrativa del presente atto al fine di valutare la bontà delle iniziative programmate;

di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dei bandi e dei fac-simili di domanda, relativi alla Linea di intervento oggetto della presente deliberazione, con la individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della struttura regionale competente e di ogni altro elemento necessario a garantire l’operatività dei bandi medesimi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

MISURA 1. - LINEA DI INTERVENTO E.

CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO E. DELLA MISURA 1. “SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI” (ex D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-3285, ad integrazione delle risorse complessive di Euro 31.974.819,86 (di cui Euro 28.500.000,00 a titolo di risorse di derivazione regionale ed Euro 3.474.819,86 a titolo di risorse di derivazione statale) destinate alle Misure 1. e 2. del programma approvato con la D.G.R. medesima a valere per gli anni 2006-2008, le risorse destinate alla “Linea di intervento e.” della Misura 1. ammontano a:

1. la somma di Euro 3.474.819,86 (Fondi statali) da iscriversi sul Bilancio regionale previa approvazione del Programma regionale da parte del competente Comitato del Ministero dello Sviluppo Economico

2. la somma di Euro 2.500.000,00 (Fondi regionali) già disponibili sul Bilancio pluriennale 2007-2009 nell’ambito della UPB DA17022, da iscriversi sui competenti capitoli di spesa.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13-5820 del 7 maggio 2007; in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi devono essere realizzati nell’ambito di un progetto redatto dal Comune al fine di uniformare e armonizzare l’ambiente in cui operano le imprese del settore del commercio e del turismo (di seguito denominati Interventi sull’esteriorità - E.1. -.).

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Intervento sull’esteriorità E.1.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente programma i Comuni promotori di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13-5820 del 7 maggio 2007, che presentino e realizzino “progetti di sostegno alle imprese commerciali” rispondenti alle linee guida di seguito elencate.

I progetti devono essere rivolti ed avere come beneficiari finali le microimprese:

* così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

* iscritte al Registro delle Imprese

* aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte

* che ricadano negli addensamenti commerciali oggetto del Programma di valorizzazione approvato

ed esercenti:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al progetto del Comune, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

a) le farmacie purché l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;

c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) - b) - c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i.;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l’attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere:

a. con le agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 12/11/99 n. 28 “Fondo rotativo per il commercio” e dai provvedimenti attuativi della L.R. 9/5/97 n. 21 (così come modificata dalla L.R. 31/8/99 n. 24) “Fondo rotativo per l’artigianato”

b. con qualunque altra agevolazione di parte pubblica

SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi eligibili riguardano l’esteriorità degli esercizi presenti nell’area oggetto di qualificazione, purché conformi alle linee già programmate all’interno del dossier di candidatura e del programma d’intervento del P.Q.U.

A tale proposito, i Comuni devono predisporre progetti unitari e complessivi che contengano non più di due tipologie di iniziative di esteriorità di seguito elencate e in cui se ne definiscano le caratteristiche, il numero degli interventi proposti e le caratteristiche soggettive degli operatori aderenti.

Per gli esercizi adibiti alle attività sopra individuate ai punti I. - II. - III. - IV. sono ammissibili le spese relative a:

1. l’ illuminazione esterna, le tende e le insegne

2. il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi

3. la sistemazione di vetrine, comprese le serrande

Per le attività sopra individuate al punto II.:

4. la sistemazione di dehors, compreso l’acquisto di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e facenti parte del dehor stesso

Per le attività sopra individuate al punto III.:

5. la sistemazione dei chioschi

I progetti riferiti ad interventi da realizzarsi in mercati su area pubblica devono essere presentati separatamente da quelli relativi ad interventi in sede fissa.

Per l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica risulta ammissibile la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere ad esse accessorie, purché trattasi di interventi ricadenti in mercati per i quali siano stati ottemperati, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, gli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Sono considerate ammissibili le spese di cui sopra - I.V.A. compresa - sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda al Comune.

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte nelle entità sotto individuate:

Contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa, stabilita in Euro 30.000,00 complessivi.

L’entità massima del beneficio non può superare Euro 15.000,00, in riferimento a ciascun esercizio commerciale nel quale si svolga una delle attività ammesse ai finanziamenti di cui al presente atto.

Tale limite opera sui contributi, già assegnati con precedenti analoghi provvedimenti amministrativi regionali, in attuazione dei programmi di finanziamento di P.Q.U../P.I.R., cumulati a quelli assegnati con i provvedimenti attuativi del presente programma.

L’entità massima del contributo è da riferirsi all’insieme degli interventi possibili da parte di ciascun beneficiario.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 69/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

Ogni progetto del Comune deve comprendere un numero minimo di interventi di operatori del settore del commercio e del turismo, pari al 20% del numero complessivo di operatori ammissibili presenti nell’area oggetto del P.Q.U.

Ai fini dell’erogazione del contributo, è necessario ed obbligatorio la realizzazione e conclusione di almeno il 50% degli interventi previsti da ciascun progetto comunale.

Per i Comuni che abbiano realizzato almeno il 50% degli interventi proposti, è previsto un meccanismo premiale, a titolo di rimborso delle spese progettuali ed istruttorie, pari ad Euro 100,00 per ogni singolo intervento di operatori del commercio o del turismo portato a termine.

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate dai Comuni, nei termini stabiliti con successivo atto amministrativo.

Tale graduatoria viene approvata dall’Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

* punti da 0 a 4 in relazione al grado di completezza, adeguatezza e congruità del progetto di esteriorità rispetto a quanto proposto nel Dossier di candidatura e nel Programma di intervento e rispetto agli obiettivi che il Comune si è prefisso di raggiungere ed alle strategie individuate nel Piano strategico

* punti da 0 a 5 in relazione alla frequenza degli operatori aderenti alla iniziativa rispetto al numero di quelli presenti nell’addensamento o nella porzione di addensamento presa in esame.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all’interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dai Comuni interessati.

Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

Allegato “B”

MISURA 1. - LINEA DI INTERVENTO E.

CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO E. DELLA MISURA 1. “SOSTEGNO AGLI ORGANISMI ASSOCIATI DI IMPRESA (O.A.D.I.)” (ex D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-3285, ad integrazione delle risorse complessive di Euro 31.974.819,86 (di cui Euro 28.500.000,00 a titolo di risorse di derivazione regionale ed Euro 3.474.819,86 a titolo di risorse di derivazione statale) destinate alle Misure 1. e 2. del programma approvato con la D.G.R. medesima a valere per gli anni 2006-2008, le risorse destinate alla “Linea di intervento e.” della Misura 1. ammontano a:

1. la somma di Euro 3.474.819,86 (Fondi statali) da iscriversi sul Bilancio regionale previa approvazione del Programma regionale da parte del competente Comitato del Ministero dello Sviluppo Economico

2. la somma di Euro 2.500.000,00 (Fondi regionali) già disponibili sul Bilancio pluriennale 2007-2009 nell’ambito della UPB DA17022, da iscriversi sui competenti capitoli di spesa.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13-5820 del 7 maggio 2007; in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi possono essere realizzati da organismi associati di piccole imprese, costituiti e già finanziati ai sensi delle D.D.G.R. n. 77-3353 del 25/6/2001, n. 32-12301 del 13/4/2004 e n. 11-5116 del 22/1/2007 o che si siano costituiti o si costituiscano ai sensi del presente provvedimento in seguito ad accreditamento del Comune promotore di P.Q.U. sulla base della D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13-5820 del 7 maggio 2007 e che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (di seguito denominati Interventi a favore degli O.A.D.I. - E.2.).

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Intervento a sostegno degli O.A.D.I. - E.2.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

* gli O.A.D.I., che si siano costituiti o si costituiscano ai sensi del presente bando in seguito ad accreditamento del Comune promotore di P.Q.U. sulla base della D.G.R. n. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13-5820 del 7 maggio 2007 e che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (GRUPPO A)

* gli O.A.D.I. costituiti e già finanziati ai sensi delle D.D.G.R. n. 77-3353 del 25/6/2001, n. 32-12301 del 13/4/2004 e n. 11-5116 del 22/1/2007 che svolgano le attività di cui sopra, di cui alla linea c. della D.G.R. n. 17- 3285 del 3 luglio 2006 (Sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005) - (GRUPPO B).

Gli O.A.D.I. devono essere composti da un numero congruo di microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, tale da garantire il cofinanziamento e la realizzazione dei programmi di attività per i quali si richiede il contributo regionale.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti per almeno il 60% da microimprese commerciali, ricomprese nell’addensamento di riferimento, che esercitino una delle seguenti attività:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all’atto di presentazione della domanda degli OADI, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

a) le farmacie purché l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purché l’attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;

c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Rientrano esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i. e dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l’attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

Il restante 40% può essere costituito da aziende del settore terziario, ricomprese nell’addensamento. Nel 40% possono essere inserite, altresì, aziende con le medesime caratteristiche ubicate in aree limitrofe all’addensamento. In entrambi i casi devono essere condivisi gli obiettivi generali dell’O.A.D.I.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile. Devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del P.Q.U., provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

Gli OADI devono essere costituiti da microimprese che garantiscano un mix merceologico diversificato, con l’esclusione di associazioni o consorzi che operano a favore di un’unica o limitate tipologie merceologiche e/o produttive. Devono, altresì, rappresentare gli interessi generali degli operatori dell’addensamento.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, con il seguente ordine di priorità:

1. realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. Sono escluse le spese di acquisto dell’immobile e le spese di gestione corrente (utenze varie, materiali di consumo, assicurazioni di carattere generale, etc..).

2. iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti alla iniziativa quali:

il servizio di animazione e assistenza ai bambini;

il servizio di assistenza post-vendita alla clientela;

il servizio carrelli per mercato e negozi;

la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali, con l’esclusione dei premi in ciascuna loro forma

3. iniziative promozionali, purché a favore dell’OADI e non di singoli associati, quali:

la creazione di punti fissi di informazione e relativa gestione;

la creazione di canali telematici di informazione;

la partecipazione e realizzazione di eventi e manifestazioni promozionali

4. spese di consulenza manageriale, purché direttamente collegate alla gestione dell’O.A.D.I. Le consulenze manageriali non possono essere cumulate su più O.A.D.I. E’ ammesso un tetto massimo di spesa non superiore al 15% della spesa complessiva ammessa.

5. spese non documentabili: sono ammesse spese relative al materiale di segreteria, di consumo, spese di rappresentanza, etc...nell’entità massima del 3% della spesa complessiva ammissibile.

Riconducibili alle iniziative di cui ai punti 1., 2. e 3., sono ammesse spese per consulenze a soggetti esterni all’O.A.D.I., relative all’attività degli O.A.D.I., nella misura massima del 15% della spesa complessiva ammessa. Qualora l’O.A.D.I. si avvalga delle spese previste al precedente punto 4., la percentuale si riduce ad un massimo del 10%.

Sono escluse le spese relative a corsi di formazione.

Per ulteriori specificazioni sulle ammissibilità delle spese rientranti all’interno delle categorie di cui sopra, si rinvia al provvedimento di ammissibilità al contributo.

Sono escluse le domande che non contengano almeno due delle iniziative finanziabili di cui ai punti 1., 2. e 3.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di due graduatorie, una per il gruppo A ed un’altra per quello B, sulla base delle domande presentate dai candidati, nei termini stabiliti con successivi provvedimenti amministrativi. Tali graduatorie sono approvate dall’Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

* punti da 0 a 6 in relazione al grado di completezza e unitarietà del programma di investimento nonché all’ordine di priorità degli interventi proposti.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono concesse tramite contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa.

Non sono ammissibili progetti di attività la cui spesa sia inferiore ad Euro 30.000,00. Il contributo minimo concedibile è, pertanto, pari ad Euro 15.000,00.

L’entità massima del contributo concedibile per anno è di:

* Euro 100.000,00 (spesa massima ammissibile Euro 200.000,00)

Per gli O.A.D.I. di nuova costituzione, nel caso di programma di investimento riferito ad un arco temporale inferiore all’anno, il contributo sarà commisurato al periodo di attività.

I programmi di attività, cofinanziati in misura pari al 50% dalla Regione Piemonte, devono essere finanziati dall’O.A.D.I. per il restante 50% nel seguente modo:

* almeno il 40% con quote versate annualmente dai soci aderenti all’O.A.D.I.

* il restante 10% può trovare copertura in utili derivanti da precedenti gestioni ed in altre entrate (donazioni, sponsorizzazioni).

Eventuali altre attività, non ricomprese nel programma di attività finanziato dalla Regione Piemonte, possono essere effettuate e sostenute con la partecipazione contributiva di altri soggetti.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 in materia di regime di aiuti “de minimis”, in riferimento a ciascuna impresa associata.