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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 95-7849

Art. 16 l.r.70/96. DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”. DGR n. 5 - 24032 del 2.3.1998 di approvazione statuto tipo degli ATC e dei CA. Modifiche e integrazioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di modificare, sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

a) l’allegato alla DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

1) il secondo capoverso del punto 4 dell’art. 3 è così sostituito:

“Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.”;

2) il quarto capoverso del punto 4 dell’art. 3 è così sostituito:

“La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A.”;

3) dopo il quarto capoverso dell’art. 3 è inserito il seguente:

“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni di cui al comma 1, lett. b) è effettuata in base ai seguenti criteri:

- l’Associazione che rappresenta almeno il 17% dei cacciatori ammessi nell’A.T.C. o C.A. ha diritto ad 1 rappresentante;

- 2 rappresentanti spettano a chi raggiunge il 34%;

- 3 rappresentanti a chi raggiunge il 51%;

- 4 rappresentanti a chi raggiunge il 68%.

I rimanenti rappresentanti sono assegnati, senza alcun sbarramento, alle Associazioni venatorie che, detratti gli iscritti rientranti nelle suddette fasce percentuali, hanno il maggior numero di resti.";

4) Il settimo capoverso del punto 4 dell’art. 3 è soppresso;

5) la seconda parte dell’ottavo capoverso del punto 4 dell’art. 3 è soppresso;

6) il primo capoverso del punto 5 dell’art. 3 è così sostituito:

“ I componenti di cui alla lettera d) devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero essere dipendenti dell’Ente designante e sono nominati dalla Provincia in base ai seguenti criteri:

- nei C.A. detti componenti sono scelti su designazione delle Comunità Montane interessate, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale di ognuna ed, al loro interno, della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Comune interessato;

- nel CA VCO1 “Verbania - Cusio” un componente viene scelto su designazione dei Comuni

di Verbania, Stresa e Belgirate, previa intesa tra loro;

- negli A.T.C. i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra i soggetti designati dai Comuni, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale degli stessi;

- negli A.T.C. il cui territorio è ricompreso in parte nelle Comunità Montane i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra quelli designati dalle Comunità Montane e dagli altri Comuni interessati proporzionalmente alla superficie agro-silvo-pastorale di ognuno dei soggetti, riservando almeno un rappresentante alle CC.MM. nel caso in cui la superficie delle stesse superi il 10% dell’A.T.C.";

7) dopo il punto 4. dell’art. 4 è inserito il seguente:

“4bis. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Ai fini di cui sopra si considera completato il mandato svolto per un periodo consecutivo superiore a tre anni.

I Presidenti che al 31.12.2007 concludono il loro secondo mandato possono essere nominati ancora per un mandato.";

8) il primo e secondo capoverso del punto 6 dell’art. 4 sono così sostituiti:

“6. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni a far data dall’1.1.2008.

Qualora il Comitato di gestione sia sciolto o decada nel corso del mandato, il Comitato subentrante dura in carica sino alla naturale scadenza dello stesso mandato.";

9) al terzo capoverso del punto 6 dell’art. 4 la parola: “quadriennio” è sostituita con la parola: “mandato”;

10) al terzo capoverso del punto 6 dell’art. 4 le parole: “ultima data di vigenza del Comitato di gestione” sono soppresse;

11) il punto 4. dell’art. 5 è così sostituito:

“4. Le riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo di cui all’art. 7, comma 3, ove costituito, sono riservate ai suoi componenti. Possono essere invitati alle riunioni anche i tecnici faunistici di cui all’art. 7 comma 1, lett. c, e comma 2.”;

12) dopo il punto 5. dell’art. 5 è aggiunto il seguente:

“6. Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono invitati a partecipare, come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell’A.T.C. o nel C.A. ”;

13) la lettera c) del punto 1. dell’art. 7 è così sostituita:

“c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all’art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all’approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;”;

14) al punto 2. dell’art. 7 dopo le parole: “degli ungulati” sono aggiunte le seguenti: “e della tipica fauna alpina”;

15) al punto 2 dell’art. 7 le parole: “L’entità dei compensi viene stabilita annualmente dalla Regione” sono soppresse;

16) il punto 4. dell’art. 7 è così sostituito:

“4. L’ordine del giorno delle sedute del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo è trasmesso alla Direzione competente ed alla Provincia.”;

17) dopo il punto 4. dell’art. 7 è aggiunto il seguente:

“5. Gli atti di interesse pubblico del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono trasmessi alla Direzione competente ed alla Provincia, ove richiesti.”;

18) l’art. 11 è così sostituito:

“Art. 11

Personale

1. Il Comitato di gestione, anche con il contributo finanziario della Giunta regionale, si avvale di proprio personale per i compiti di istituto.

2. Fermo restando la competenza della Provincia per il coordinamento dell’attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste della Provincia, ai fini del controllo delle attività in materia faunistico-venatoria nel territorio dell’A.T.C. o del C.A. il Comitato di gestione può stipulare apposita convenzione con le citate associazioni.

In tal caso i programmi di vigilanza dell’A.T.C. o C.A. sono preventivamente trasmessi alla Provincia.".

b) l’allegato alla DGR n. 5 -24032 del 2.3.1998, con la quale è stato approvato lo statuto tipo degli ATC e dei CA, come segue:

1) al punto 9 dell’art. 7 le parole: “ed agli osservatori designati dalla Giunta Regionale” sono soppresse;

2) dopo il punto 9 dell’art. 7 è aggiunto il seguente:

“ 9 bis. Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono invitati a partecipare, come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell’ATC o nel CA.”;

3) la lettera c) del punto 2 dell’art. 8 è così sostituita:

“promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all’art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all’approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;”.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)