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Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 93-7847

Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come modificato dall’art. 13 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Criteri per il riparto tra le Province del fondo di solidarieta’ a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente criterio di riparto del Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata istituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come modificato dall’art. 13 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9:

* per ogni Provincia si determina la media del numero dei sinistri stradali, con il coinvolgimento di ungulati selvatici, rilevati negli ultimi tre anni nel territorio di competenza;

* per ogni Provincia si individua la percentuale corrispondente alla media come sopra determinata, si calcola, conseguentemente, la quota parte del Fondo di solidarietà a ciascuna spettante e si procede alla sua erogazione.

Le Province devono trasmettere alla Direzione Agricoltura - Settore Caccia e Pesca i seguenti dati relativi ai sinistri stradali con fauna selvatica ungulata rilevati nel corso dell’anno precedente:

* numero dei sinistri rilevati nel territorio di competenza;

* loro localizzazione;

* dati dei veicoli coinvolti;

* dati anagrafici dei soggetti interessati;

* specie selvatica ungulata rinvenuta sul luogo del sinistro o nelle immediate prossimità;

* importo del danno periziato.

La comunicazione in questione deve pervenire entro il mese di febbraio di ciascun anno. In assenza di comunicazione non si procede al riparto a favore della Provincia inadempiente. La comunicazione che deve essere trasmessa entro il mese di febbraio 2009 deve riportare i dati relativi ai sinistri rilevati nel periodo 1° dicembre 2007 - 31 dicembre 2008.

All’erogazione del Fondo si procede come segue:

- un acconto, pari al 15% del medesimo, verrà liquidato secondo il criterio sopra individuato, all’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno di riferimento, nei limiti stabiliti dallo stesso;

- il saldo sarà erogato successivamente all’approvazione del Bilancio annuale di previsione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)