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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2008

Codice 25.10
D.D. 27 agosto 2007, n. 1421

VIA 16 - L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “ Sistemazione idraulica Torrente Strona a difesa centri abitati - Completamenti” presentato dal Comune di Valle Mosso (BI)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Sistemazione idraulica Torrente Strona a difesa centri abitati - Completamenti” presentato dal Comune di Valle Mosso, localizzato nel Comune di Valle Mosso (BI) sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessarie alla realizzazione dell’intervento:

1. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Strona, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano d’intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

2. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Biella, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna eventualmente presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Biella e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

3. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Strona attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni in alveo;

4. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

5. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere;

6. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite;

7. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, la pista di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

8. I lavori inerenti ciascun intervento siano, per quanto possibile, realizzati in periodo di asciutta o di magra e coordinati fra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile; a tal fine dovranno essere primariamente considerate le esigenze di mantenimento della continuità ecologico-funzionale del corso d’acqua, attraverso, ad esempio, la realizzazione di savanelle temporanee, qualora sia presente un flusso idrico persistente;

9. Le attività di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, così come quelle di lavaggio delle betoniere, siano svolte altresì al di fuori dell’area oggetto dell’intervento, in luogo dedicato e opportunamente impermeabilizzato;

10. In fase di progettazione esecutiva, sia predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, anche sul terreno, di idrocarburi o altri prodotti chimici in uso al cantiere;

11. E’ necessario comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti