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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2008

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2007, n. 159 - 49635

Modalità di adesione e funzionamento della ‘Consulta regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia).

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

preso atto che la Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia), promuove le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011;

visto l’articolo 2 della l.r. 5/2007, in base al quale la Regione partecipa al Comitato “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”, avente lo scopo di ideare e programmare le suddette celebrazioni;

visto l’articolo 6 della l.r. 5/2007, che dispone la costituzione della Consulta per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, quale organismo di coinvolgimento dei comuni e delle province piemontesi interessati da vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché delle associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno dieci anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte, e la cui attività sia attinente alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano;

visto l’articolo 6, comma 3, della citata l.r. 5/2007, che attribuisce alla Consulta funzioni consultive e propositive per l’attività della Regione e del Comitato;

visto l’articolo 6, comma 4, della medesima legge regionale, che demanda al Consiglio regionale, con propria deliberazione, l’individuazione delle modalità di adesione e di funzionamento della Consulta stessa;

acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso all’unanimità dei presenti in data 8 novembre 2007

delibera

di approvare lo Statuto della ‘Consulta regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia’, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di individuare le modalità di adesione e di funzionamento della Consulta stessa.

Allegato A

STATUTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Art. 1
Costituzione e finalità della Consulta

1. In attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia) è costituita la “Consulta regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive per l’attività della Regione e del Comitato “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2007, di seguito denominato Comitato.

Art. 2
Competenze

1. La Consulta esprime parere sull’attività svolta dal Comitato e dalla Regione in merito alla promozione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

2. La Consulta propone progetti ed iniziative al Comitato ed alla Regione in merito alle celebrazioni di cui al comma 1.

Art. 3
Composizione della Consulta

1. Sono membri della Consulta:

a) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni e delle province piemontesi interessati da vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano;

c) i presidenti, o loro delegati, delle associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno dieci anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte, e la cui attività sia attinente alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano.

Art. 4
Modalità di adesione

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente all’individuazione dei comuni, delle province, delle associazioni, fondazioni o comitati di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 5/2007 e richiamati all’articolo 3, comma 1 del presente Statuto.

2. I legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni e delle province, individuati come disposto dal comma 1, sono designati dai rispettivi enti di appartenenza e nominati dal Presidente del Consiglio regionale.

3. I Presidenti, o loro delegati, delle associazioni, fondazioni o comitati, individuati ai sensi del comma 1, sono designati dai rispettivi organismi di appartenenza e nominati dal Presidente del Consiglio regionale.

4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale redige ed approva il bando di adesione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Il bando di adesione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dopo la costituzione della Consulta, è competente, sentita la Consulta stessa, a prendere atto delle domande di partecipazione avanzate da altri comuni, province, associazioni, fondazioni o comitati, qualora i richiedenti abbiano i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 5/2007 e del presente Statuto.

Art. 5
Insediamento e durata in carica

1. La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio regionale e si scioglierà al termine degli eventi previsti per il 2011 ed inerenti allo scopo della Consulta.

Art. 6
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

a) L’Assemblea, composta dai membri di cui all’articolo 3;

b) L’Ufficio di Presidenza della Consulta, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Consiglieri segretari.

Art. 7
Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza della Consulta, ad eccezione del Presidente componente di diritto, è eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione. L’Ufficio di Presidenza della Consulta è eletto, in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice. Dura in carica per l’intera durata della Consulta.

2. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente per un periodo di sei mesi, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

Art. 8
Regolamento

1. La Consulta adotta, a maggioranza relativa, un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al regolamento.

Art. 9
Riunioni

1. La Consulta si riunisce, di regola, in seduta ordinaria, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogniqualvolta se ne rilevi la necessità.

2. Il Presidente coordina i lavori della Consulta, convoca e presiede le sedute e ne forma l’ordine del giorno.

3. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, almeno un terzo dei membri della Consulta, il Comitato, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente.

4. La Consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, sulla base dei temi da trattare, esperti e rappresentanti di enti ed associazioni.

Art. 10
Sede

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11
Modifica dello Statuto

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche allo Statuto.

(omissis)