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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2007, n. 22-7952

Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 41, articolo 2 e articolo 6 - Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro - Atto di indirizzo relativo alle comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicembre 2006 n 296 di modifica dell’articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181.

A relazione dell’Assessore Pentenero:

Vista la Legge regionale 14 dicembre 1998 n° 41: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’articolo 2 della predetta Legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997 n° 469, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

vista la Legge 27 dicembre 2006 n° 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

preso atto che l’articolo 1, comma 1184, della predetta Legge modifica l’articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000 n° 181 e prevede che le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro siano effettuate esclusivamente avvalendosi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro;

visto il Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, di cui al citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 che introduce la regolamentazione organica della materia definendo i moduli di comunicazione, i dizionari tecnologici, le modalità di trasformazione e di trasferimento dei dati:

preso atto, altresì, che lo stesso articolo alla lettera j, specifica, in particolare, che i servizi informatici preposti alla ricezione delle comunicazioni in questione, sono da intendersi come procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati, per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

considerato che la definizione delle suddette modalità, a carico delle Regioni e delle Province autonome è espressamente prevista dal sopraccitato apposito Decreto e pertanto riveste la qualità di servizio connesso alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997 n° 469, che richiede l’unitario esercizio a livello regionale;

ritenuto pertanto di emettere il presente atto di indirizzo rivolto ai servizi competenti preposti alla ricezione delle comunicazioni oggetto del l’articolo 1, comma 1184, della la Legge 27 dicembre 2006 n° 296 di modifica l’articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000 n° 181;

vista la Legge regionale 8 agosto 1997 n° 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale, relativamente alle funzioni dell’Organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, le modalità applicative relative alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro, secondo i seguenti indirizzi:

1. La trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1184, Legge 27 dicembre 2007 n° 296, la cui sede è ubicata nel territorio regionale, devono avvenire tramite il nodo informatico regionale piemontese istituito secondo le modalità disposte dal Decreto interministeriale 30 ottobre 2007 ed i suoi allegati tecnici.

2. Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere accompagnate da firma digitale del legale rappresentante obbligato o autorizzato, ovvero di loro delegati, supportata da dispositivo rilasciato da una Autorità di certificazione, così come disposto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, salvo per le eccezioni transitorie di cui al successivo articolo 8.

3. L’accesso ai servizi informatici di cui al precedente articolo 1 dei soggetti obbligati o autorizzati, ovvero di loro delegati, avviene secondo le seguenti modalità, salvo le eccezioni transitorie di cui al successivo articolo 9:

a) i soggetti obbligati in quanto legali rappresentanti di impresa privata registrata presso le Camere di commercio, e con sede legale o con almeno una sede operativa in Piemonte, possono accedere al sistema per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie senza ulteriori adempimenti;

b) i soggetti obbligati in quanto legali rappresentanti di impresa esclusa dal caso di cui alla lettera precedente e i soggetti obbligati in quanto legali rappresentanti di pubblica amministrazione o di ente pubblico, possono accedere al sistema per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie previa richiesta di abilitazione da effettuarsi presso un qualunque centro per l’impiego sul territorio regionale;

c) soggetti che ai sensi della normativa vigente sono autorizzati ad effettuare le comunicazioni oggetto del presente atto a nome dei soggetti obbligati, ed i soggetti autorizzati ad effettuare le comunicazioni oggetto del presente atto a nome dei soggetti obbligati in quanto legali rappresentanti di servizi istituiti all’uopo da associazioni di categoria, possono accedere al sistema secondo le medesime modalità di cui alla precedente lettera;

d) i soggetti già abilitati secondo quanto disposto nelle precedenti lettere a, b e c, possono rivolgere richiesta di abilitazione all’accesso al sistema per la trasmissione delle comunicazioni oggetto del presente atto anche per propri delegati, presso un qualunque centro per l’impiego sul territorio regionale; la richiesta di abilitazione per propri delegati può riguardare la delega alla sola compilazione e consultazione delle comunicazioni obbligatorie di propria competenza, o estendersi anche alla trasmissione delle comunicazioni tramite dispositivo di firma digitale;

e) i soggetti obbligati o autorizzati che hanno richiesto e ottenuto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale l’accentramento dell’obbligo di comunicazione presso il nodo informatico regionale del Piemonte, dovranno accedere al sistema per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con le medesime modalità indicate nel presente articolo.

4. Il nodo informatico regionale di cui al precedente articolo 1, permette la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie tramite due modalità:

a) la modalità in linea, per la quale i servizi informatici mettono a disposizione i moduli virtuali per la corretta compilazione delle singole comunicazioni e la loro trasmissione con apposizione di firma digitale;

b) la modalità massiva, per la quale il nodo regionale mette a disposizione la funzione di caricamento di archivi elettronici contenenti pacchetti di comunicazioni, che devono essere composti secondo le regole tecniche disposte dagli Allegati D, E e G al Decreto interministeriale 30 ottobre 2007 ed ai quali deve essere apposta la firma digitale del soggetto obbligato o autorizzato; sono escluse da tale canale di trasmissione le comunicazioni di cui al successivo articolo 7.

5. A fronte della trasmissione di comunicazione obbligatoria secondo le modalità descritte nel presente atto, il nodo informatico regionale restituisce al soggetto obbligato o autorizzato il numero identificativo regionale, che costituisce conferma dell’accettazione della comunicazione da parte del servizio competente, nonché certificazione della data della trasmissione; se il Protocollo unico informatico della Provincia competente la comunicazione è connesso al sistema regionale, verrà rilasciato anche il numero di protocollo provinciale.

6. Le caratteristiche del rilascio del numero identificativo regionale e dell’eventuale numero di protocollo, sono le seguenti:

a) il numero identificativo regionale è univoco e viene composto e rilasciato dal nodo informatico regionale sulla base delle regole tecniche disposte dagli allegati al Decreto interministeriale 30 ottobre 2007;

b) il numero di protocollo provinciale è univoco e viene composto e rilasciato dal Protocollo unico informatico, di cui all’articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445, della Provincia competente la comunicazione per sede di lavoro;

c) in caso di comunicazioni trasmesse tramite la modalità massiva di cui alla lettera b del precedente articolo 4, il sistema informatico rilascia il numero identificativo regionale, ed eventualmente il numero di protocollo provinciale, per ciascuna comunicazione.

7. Le comunicazioni obbligatorie relative a tipologie di rapporto di lavoro o di rapporto speciale per le quali possono essere definiti, a livello regionale, moduli integrativi, possono essere trasmesse unicamente presso il nodo informatico regionale di cui al precedente articolo 1 e unicamente tramite la modalità in linea di cui alla lettera a del precedente articolo 4, secondo le ulteriori modalità disposte dai relativi atti regionali; tale vincolo riguarda anche i soggetti obbligati o autorizzati che hanno richiesto e ottenuto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale all’accentramento dell’obbligo di comunicazione presso un altro nodo informatico regionale;

8. Per le sole comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato presso gli istituti scolastici statali ed i circoli didattici per coprire le supplenze, ed unicamente in assenza delle condizioni per espletare l’obbligo secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, è possibile transitoriamente effettuare la trasmissione della comunicazione obbligatoria senza apposizione di firma digitale.

9. Le modalità transitorie di abilitazione dei soggetti di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

a) i legali rappresentanti degli istituti scolastici statali e dei circoli didattici devono accreditarsi presso l’Anagrafe regionale degli operatori della formazione professionale e contestualmente richiedere il dispositivo di identità digitale rilasciato dalla piattaforma regionale di accesso digitale ai servizi della Pubblica amministrazione “Sistema Piemonte”;

b) per accedere al sistema per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, i soggetti accreditati come alla precedente lettera, richiedono l’abilitazione come indicato alla lettera b del precedente articolo 3;

c) i legali rappresentanti già abilitati secondo quanto disposto dalla precedente lettera, possono rivolgere richiesta di abilitazione all’accesso al sistema per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie anche per propri delegati, come indicato alla lettera d del precedente articolo 3; anche i soggetti delegati oggetto della presenta lettera, devono essere in possesso del dispositivo di identità regionale rilasciato dalla piattaforma regionale “Sistema Piemonte”, di cui alla precedente lettera a).

10. Il termine del regime transitorio di cui ai precedenti articoli 8 e 9, verrà determinato dal Dirigente regionale competente, previa la verifica della sussistenza tra i soggetti obbligati di cui al precedente articolo delle condizioni per l’espletamento degli obblighi di comunicazione tramite le modalità di trasmissione e di abilitazione ordinarie previste dai precedenti articoli 2 e 3.

11. Durante la fase transitoria prevista dal comma 2 dall’articolo 8 del Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, i soggetti obbligati o autorizzati che intendono usufruire del canale massivo per l’espletamento dell’obbligo di comunicazione di cui alla lettera b del precedente articolo 4, potranno ancora utilizzare gli standard tecnici in uso precedentemente l’entrata in vigore del Decreto interministeriale sopra citato; le comunicazioni trasmesse secondo tale canale non assolvono la pluriefficacia della comunicazione garantita dall’articolo 5 del Decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

Per tutto ciò che non è contemplato dalle disposizioni suddette, si rimanda alla normativa nazionale in materia di servizi per l’impiego ed alla normativa ed agli atti regionali inerenti i casi di cui all’articolo 7 del presente atto.

La presente deliberazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 8/R/2002.

(omissis)