Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Asti
Decreto n. 9616 del 11 dicembre 2007 del Presidente della Provincia di Asti per lapprovazione dell accordo di programma finalizzato al potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale
Il Presidente
(omissis)
decreta
Di approvare laccordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti finalizzato al potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale.....omissis
Di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Asti (o suo delegato) con funzioni di presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato)
(omissis)
Estratto dell accordo di programma:
Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale
(omissis)
Lanno duemilasette, addì ventitre del mese di novembre, alle ore 15.00, presso la sede della provincia di Asti omississ
Tra
La Regione Piemonte rappresentata dallAssessore Teresa Angela Migliasso, delegata dal Presidente omissis;
La Provincia di Asti rappresentata dal Vice Presidente, dott Giorgio Musso omissis
Si conviene e si stipula quanto segue
(omissis)
Art. 2
Oggetto dellaccordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato al potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale nella Provincia di Asti attraverso una procedura concorsuale di finanziamento, a favore di soggetti pubblici e soggetti del privato sociale (no-profit), per il potenziamento e la messa in sicurezza degli immobili già sede di attività di rilievo sociale e per gli interventi necessari per linsediamento di attività di rilievo sociale, da effettuare su immobili di proprietà pubblica o su immobili destinati a scopi sociali dalle tavole o atti di fondazione degli Enti proprietari (IPAB, Parrocchie, Fondazioni e altri Enti Privati privi di scopo di lucro).
Art. 3
Tipologia di interventi finanziabili
La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti, ammetterà a contribuzione tutti quegli interventi strutturali, impiantistici e di adeguamento (compresi ampliamenti di strutture esistenti) necessari per rendere funzionale lattività a rilievo sociale già in essere o per permettere linsediamento di una nuova attività a rilievo sociale.
Saranno ammissibili al finanziamento anche tutti gli oneri indotti gravanti sullEnte attuatore lintervento, omissis
Non saranno ammesse a contributo le spese per la realizzazione di nuove costruzioni, le spese per lacquisto di immobili e terreni, le spese già sostenute alla data di sottoscrizione del presente accordo di programma e le spese per lacquisto singolarmente di arredi e di attrezzature.
Omissis
Inoltre non sono ammesse a contributo le spese già contemplate nelle proposte di finanziamento presentate alla Regione Piemonte nel contesto dei bandi di finanziamento attivati con DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.
Art. 4
Attività escluse e priorità
La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti non potrà riguardare:
- presidi socio-assistenziali e socio-educativi oggetto di vigilanza e/o autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 1/2004 e secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 (Case di riposo, Centri Diurni, R.S.A., R.A.F., R.A., R.A.A., R.A.B. strutture per minori di cui alla DGR 41/2004, asili nido, micro-nidi, centri di custodia oraria, punti gioco, ludoteche, ecc.);
- strutture di cui alla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i. disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;
- strutture di cui alla L.R. 23 marzo 1995, n. 38 disciplina dellagriturismo;
- strutture di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 24 tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso;
- strutture destinate ad attività sanitarie o di rilievo sanitario;
- strutture destinate ai servizi sociali di comunità di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992;
- strutture destinate ad attività commerciali, produttive o ad uffici;
- strutture destinate esclusivamente allattività sportiva agonistica;
- strutture scolastiche di ogni ordine e grado.
Per gli immobili in cui sia stata attivata, con la Direzione regionale Politiche Sociali, una pratica contributiva ai sensi dei precedenti bandi di finanziamento (DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005), il programma concorsuale di finanziamento delle Provincia dovrà assegnare priorità inferiori, rispetto agli interventi eseguiti su immobili non oggetto di nessun finanziamento regionale.
Art. 5
Soggetto attuatore e coordinamento con la programmazione regionale
La Provincia di Asti è il soggetto attuatore dellaccordo di programma attraverso lattivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui allart. 2.
(omissis)
Art. 6
Obblighi a carico delle parti
(omissis)
a) la Provincia di Asti si impegna:
- ad approvare la procedura concorsuale di finanziamento (bando di finanziamento), di cui ai precedenti articoli, entro 90 gg. Dalla sottoscrizione del presente accordo;
- ad eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti dalla Provincia stessa nel bando di finanziamento;
- a definire e adottare i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione preventivamente indicandoli nel bando di finanziamento;
- a gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;
- a comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale Politiche Sociali per quanto definito allart. 5.
b) la Regione Piemonte si impegna:
- a finanziare gli interventi del presente accordo con un importo complessivo di euro 850.000,00, da liquidare in unica soluzione nel corso dellanno 2008 e ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle istanze di contribuzione definite dal bando di finanziamento provinciale;
- ad accantonare, tramite apposito provvedimento adottato dalla Giunta, le somme previste dal presente accordo e a liquidare i fondi con provvedimenti dirigenziali.
- a fornire, attraverso la Direzione Politiche Sociali, lelenco delle istanze già oggetto di contribuzione per la provincia di Asti dei precedenti bandi di finanziamento di cui alle DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.
Art. 7
Tempi e attuazione dellaccordo
Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino a completa attuazione degli interventi in esso previsti e verrà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Asti.
Art. 8
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
E istituito un Collegio di Vigilanza composto da:
- il Presidente della Provincia di Asti o suo delegato, con funzioni di presidente del collegio;
- il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
(omissis)
Art. 10
Effetti dellAccordo
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno lobbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino lAccordo medesimo o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dellAccordo stesso.
Art. 11
Modifiche dellAccordo
Laccordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dellaccordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive modifiche ed integrazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino ulteriori rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dellaccordo. Negli altri casi dovrà essere modificato con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
Art. 12
Revoca e sanzioni
Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.
Art. 13
Controversie
Eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno lesecuzione dellaccordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui allart. 8 del presente accordo.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.
(omissis)
Art. 15
Pubblicazione
La Provincia di Asti entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma e ne cura la pubblicazione sul B.U.R.P.
Art. 16
Spese
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti.
(omissis)
Per la Regione
LAssessore Angela Migliasso
Per la Provincia Provincia di Asti
il Vice Presidente Giorgio Musso