Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Decreto n. 9616 del 11 dicembre 2007 del Presidente della Provincia di Asti per l’approvazione dell’ accordo di programma finalizzato al potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale

Il Presidente

(omissis)

decreta

Di approvare l’accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti finalizzato al potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale.....omissis

Di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Asti (o suo delegato) con funzioni di presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato)

(omissis)

Estratto dell’ accordo di programma:

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per “Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale”

(omissis)

L’anno duemilasette, addì’ ventitre del mese di novembre, alle ore 15.00, presso la sede della provincia di Asti omississ

Tra

La Regione Piemonte rappresentata dall’Assessore Teresa Angela Migliasso, delegata dal Presidente omissis;

La Provincia di Asti rappresentata dal Vice Presidente, dott Giorgio Musso omissis

Si conviene e si stipula quanto segue

(omissis)

Art. 2
Oggetto dell’accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato al potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale nella Provincia di Asti attraverso una procedura concorsuale di finanziamento, a favore di soggetti pubblici e soggetti del privato sociale (no-profit), per il potenziamento e la messa in sicurezza degli immobili già sede di attività di rilievo sociale e per gli interventi necessari per l’insediamento di attività di rilievo sociale, da effettuare su immobili di proprietà pubblica o su immobili destinati a scopi sociali dalle tavole o atti di fondazione degli Enti proprietari (IPAB, Parrocchie, Fondazioni e altri Enti Privati privi di scopo di lucro).

Art. 3
Tipologia di interventi finanziabili

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti, ammetterà a contribuzione tutti quegli interventi strutturali, impiantistici e di adeguamento (compresi ampliamenti di strutture esistenti) necessari per rendere funzionale l’attività a rilievo sociale già in essere o per permettere l’insediamento di una nuova attività a rilievo sociale.

Saranno ammissibili al finanziamento anche tutti gli oneri indotti gravanti sull’Ente attuatore l’intervento, omissis

Non saranno ammesse a contributo le spese per la realizzazione di nuove costruzioni, le spese per l’acquisto di immobili e terreni, le spese già sostenute alla data di sottoscrizione del presente accordo di programma e le spese per l’acquisto singolarmente di arredi e di attrezzature.

Omissis

Inoltre non sono ammesse a contributo le spese già contemplate nelle proposte di finanziamento presentate alla Regione Piemonte nel contesto dei bandi di finanziamento attivati con DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.

Art. 4
Attività escluse e priorità

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti non potrà riguardare:

- presidi socio-assistenziali e socio-educativi oggetto di vigilanza e/o autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 1/2004 e secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 (Case di riposo, Centri Diurni, R.S.A., R.A.F., R.A., R.A.A., R.A.B. strutture per minori di cui alla DGR 41/2004, asili nido, micro-nidi, centri di custodia oraria, punti gioco, ludoteche, ecc.);

- strutture di cui alla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i. “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

- strutture di cui alla L.R. 23 marzo 1995, n. 38 “disciplina dell’agriturismo”;

- strutture di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 24 “tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”;

- strutture destinate ad attività sanitarie o di rilievo sanitario;

- strutture destinate ai servizi sociali di comunità di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992;

- strutture destinate ad attività commerciali, produttive o ad uffici;

- strutture destinate esclusivamente all’attività sportiva agonistica;

- strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Per gli immobili in cui sia stata attivata, con la Direzione regionale Politiche Sociali, una pratica contributiva ai sensi dei precedenti bandi di finanziamento (DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005), il programma concorsuale di finanziamento delle Provincia dovrà assegnare priorità inferiori, rispetto agli interventi eseguiti su immobili non oggetto di nessun finanziamento regionale.

Art. 5
Soggetto attuatore e coordinamento con la programmazione regionale

La Provincia di Asti è il soggetto attuatore dell’accordo di programma attraverso l’attivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui all’art. 2.

(omissis)

Art. 6
Obblighi a carico delle parti

(omissis)

a) la Provincia di Asti si impegna:

- ad approvare la procedura concorsuale di finanziamento (bando di finanziamento), di cui ai precedenti articoli, entro 90 gg. Dalla sottoscrizione del presente accordo;

- ad eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti dalla Provincia stessa nel bando di finanziamento;

- a definire e adottare i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione preventivamente indicandoli nel bando di finanziamento;

- a gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;

- a comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale Politiche Sociali per quanto definito all’art. 5.

b) la Regione Piemonte si impegna:

- a finanziare gli interventi del presente accordo con un importo complessivo di euro 850.000,00, da liquidare in unica soluzione nel corso dell’anno 2008 e ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle istanze di contribuzione definite dal bando di finanziamento provinciale;

- ad accantonare, tramite apposito provvedimento adottato dalla Giunta, le somme previste dal presente accordo e a liquidare i fondi con provvedimenti dirigenziali.

- a fornire, attraverso la Direzione Politiche Sociali, l’elenco delle istanze già oggetto di contribuzione per la provincia di Asti dei precedenti bandi di finanziamento di cui alle DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.

Art. 7
Tempi e attuazione dell’accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino a completa attuazione degli interventi in esso previsti e verrà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Asti.

Art. 8
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto da:

- il Presidente della Provincia di Asti o suo delegato, con funzioni di presidente del collegio;

- il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

(omissis)

Art. 10
Effetti dell’Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso.

Art. 11
Modifiche dell’Accordo

L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive modifiche ed integrazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino ulteriori rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dell’accordo. Negli altri casi dovrà essere modificato con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 12
Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 13
Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 8 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

(omissis)

Art. 15
Pubblicazione

La Provincia di Asti entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma e ne cura la pubblicazione sul B.U.R.P.

Art. 16
Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti.

(omissis)

Per la Regione
L’Assessore Angela Migliasso

Per la Provincia Provincia di Asti
il Vice Presidente Giorgio Musso