Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 01 del 03 / 01 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2007, n. 17-7725

Art. 2 Codice della Strada e Regolamento. Classificazione amministrativa provvisoria della variante esterna all’abitato di Alessandria (AL) denominandola S.R. 10 var “Padana Inferiore” e contestuale declassificazione amministrativa del tratto di strada sotteso dalla stessa.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di classificare provvisoriamente strada regionale, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada e del relativo Regolamento, la variante esterna alla S.R. 10 “Padana Inferiore” in corrispondenza dell’abitato di Alessandria (AL), dal km. 0+350 della S.R. n. 30 “della Valle Bormida” alla S.P. n. 494 “Vigevanese” della lunghezza di circa 4.600 metri;

di stabilire che tale strada assumerà quale numerazione “S.R. n. 10 var.” e quale denominazione “Padana Inferiore”;

di stabilire che l’origine della stessa (km. 0+000) coincide con il km. 0+350 della S.R. n. 30 “della Valle Bormida” e che le progressive chilometriche andranno aumentando secondo la direzione S.R. 30 - S.P. 494 - S.R. 31;

di dare atto che alla classificazione definitiva, e all’acquisizione patrimoniale della strada si provvederà quando l’Anas S.p.A. Compartimento per il Piemonte avrà perfezionato e trasmesso gli atti di Collaudo dell’opera realizzata e completato le procedure espropriative comprese le trascrizioni a favore della Regione Piemonte e/o degli altri soggetti interessati;

di declassificare dalle strade di demanio regionale, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del Codice della Strada e del relativo Regolamento, il tratto di S.R. 10 “Padana Inferiore” - sotteso dalla variante - compreso tra i km 95+456 e 96+200;

di dare atto che a seguito di tale declassificazione si dovrà provvedere al trasferimento della proprietà dei suddetti tratti di strada mediante la sottoscrizione di apposito verbale tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada, trascorso il termine di due mesi previsto dall’art. 2 del Codice della Strada e del relativo Regolamento;

di dare mandato alla Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture nella persona del Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi, di provvedere, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, ad effettuare la presa in carico provvisoria mediante sottoscrizione di apposito verbale tra le parti interessate, oltre che a sottoscrivere l’apposito verbale di cui al punto 6.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, della comunicazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)