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Bollettino Ufficiale n. 01 del 03 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 4021 del 04.12.2007 - Progetto denominato: “Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava ex Viabit S.p.A. ubicata nel Comune di Cavaglià (BI) in località Valledora”. Proponente: “Green Cave” S.r.l., Via P. Maroncelli n. 23 Padova - Giudizio di Compatibilità Ambientale Positivo, ex art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. con rilascio delle autorizzazioni richieste dal proponente per la realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto

(omissis)

determina

(omissis)

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato: “Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava ex Viabit S.p.A. ubicata nel Comune di Cavaglià (BI) in località Valledora”, localizzato in Comune di Cavaglià (BI), presentato dalla “Green Cave” S.r.L., corrente in Padova (PD) 35129, Via P. Maroncelli n. 23 , in quanto:

- la vocazione dell’area, determinata dalla presenza del giacimento, sia da considerare ottimale per l’attività estrattiva e comunque preferibile rispetto all’apertura di un altro sito di cava;

- Il vaglio della documentazione presentata dal proponente (documentazione progettuale base + chiarimenti/integrazioni richiesti dalla Conferenza dei Servizi + Chiarimenti spontanei presentati dal proponente durante la sessione istruttoria del 29.10.2007 della Conferenza dei Servizi), i pareri raccolti nel corso dell’istruttoria condotta tramite la Conferenza dei Servizi, l’esito del sopralluogo condotto dall’Organo Tecnico Provinciale, hanno consentito alla Provincia di ritenere che gli impatti provocati dall’intervento di ampliamento in progetto non costituiscano sensibile aggravio di quelli già presenti sull’area. Infatti, oltre alle attività estrattive e alle discariche per rifiuti pericolosi, site nei territori Comunali di Cavaglià (BI) e di Alice Castello (VC), la zona, essendo a vocazione produttiva, è già caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti industriali, mentre la presenza di abitazioni è scarsa.

- Il progetto risulta coerente con il Piano Regionale delle attività estrattive (D.P.A.E.), che riconosce nell’area compresa tra Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano Vercellese (VC) un polo estrattivo di notevole interesse.

- La realizzazione dell’intervento coinciderà, tra l’altro, con un miglioramento della viabilità sia in termini di riduzione polveri che di sicurezza stradale: il Comune di Cavaglià ha informato la Conferenza dei Servizi dell’esistenza di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la strada Valledora e la S.S. 593 che conduce ad Alice Castello, per agevolare l’immissione dei mezzi di cava sulla strada principale).

- L’azienda è già dotata di un sistema di abbattimento delle polveri prodotte principalmente dalle attività di scavo e dalla movimentazione dei materiali nell’area di cava, costituito da un impianto di irrigazione avente la funzione di mantenere bagnate le piste di viabilità interna.

- In generale, l’analisi delle singole componenti ambientali non fa presupporre condizioni di impatto tali da precludere la realizzazione dell’intervento in progetto.

2. Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre a contenere il parere di compatibilità ambientale positivo nel precedente punto n. 1, approva il progetto di cui trattasi autorizzandone la realizzazione ed esercizio, essendo comprensiva delle seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura acquisiti in seno alla Conferenza dei Servizi:

- Vincolo ambientale a norma del D.Lgs. 42/04 Aree boscate;

- Autorizzazione a norma della L.R. 69/78 e ss.mm.ii. per coltivazione cava di inerti, secondo le specifiche seguenti:

ampliamento concesso con il presente provvedimento: Foglio 24 Mappali 138, 141, 143,145, 146, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 214, 227, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613; Foglio 25 Mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 270;

rinnovo autorizzazione: Foglio 24 Mappali 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 211, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593; Foglio 25 Mappali 340, 341, 342, 400, 402, 404, 407, 410.

- Permesso per costruire a norma del D.P.R. 380/200, per piastra impermeabile per rifornimento mezzi di cava e per recinzione perimetrale;

- Permesso per lo spostamento, con relativa cessione finale, del sedime della strada vicinale “Dei Ronchi”;

- Modifica e soppressione di tratto di fosso irriguo minore privato.

3. Di specificare che quanto stabilito ai precedenti punti nn. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento sia condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

4. Di disporre che:

a. in esecuzione del disposto dell’art. 7 comma III L.R. 69/78, l’importo della cauzione o garanzia fidejussoria o assicurativa sia fissato in Euro 3.303.639,15 (Euro Tremilionitrecentotremilaseicentotrentanove/15), calcolato ed attualizzato secondo i parametri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 49-5886;

b. La scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell’autorizzazione contenuta nella presente Determinazione Dirigenziale, onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica dell’esito favorevole delle opere di recupero;

c. Le garanzie finanziarie suddette dovranno recare quale soggetto beneficiario il Comune sede dell’impianto e da questo dovranno essere formalmente accettate;

d. La presentazione al Comune di Cavaglià, della cauzione o garanzia fidejussoria o assicurativa, fissato in Euro 3.303.639,15 (calcolato ed attualizzato secondo i parametri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 49-5886), costituirà condizione costitutiva della piena efficacia della presente Determinazione Dirigenziale e dell’autorizzazione ivi contenuta;

(omissis)

4. Di disporre che, in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

(omissis)

5. Di dare atto che - secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali nella nota n. 23347/19.20 del 13.07.2007 (prot. ricez. Provincia n. 36660 del 16.07.2007) - relativamente al piazzale di fondo (Bacino Est) destinato ad attività ludico-ambientali, il Comune, una volta individuatone in una fase successiva l’utilizzo finale, provveda a presentare al Settore Regionale predetto un progetto dettagliato corredato dalla documentazione di rito, al fine di conseguire per esso le autorizzazioni del caso, secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale;

6. Di far presente che l’autorizzazione di cava, ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Pertanto l’Amministrazione Comunale in fase di nuova stesura del P.R.G. dovrà provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico;

7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti autorizzativi qualora non in contrasto con il presente atto e con quelle contenute nell’allegato B;

8. Di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 citata, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto, abbia efficacia per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente atto;

9. Di disporre che il proponente dovrà comunicare al Dipartimento A.R.P.A. di Biella l’inizio ed il termine di lavori, al fine di permettere ai medesimi il controllo delle prescrizioni nella fase di realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 8 L.R.40/98 e ss.mm.ii.

10. Di disporre che il proponente dovrà trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale allegata all’istanza (comprensiva altresì delle integrazioni, chiarimenti e precisazioni successivi) ed integrate dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall’istruttoria e contenute nel presente provvedimento;

(omissis)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso (omissis)