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Bollettino Ufficiale n. 01 del 03 / 01 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cavaglietto (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 novembre 2007 - Approvazione modifiche allo Statuto Comunale

Il Presidente

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con dieci voti favorevoli e nessuno contrario su dieci presenti e votanti per alzata di mano:

delibera

1. Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale vigente, come di seguito riportate:

- art. 3: si abroga il comma 2; al comma 1 dopo: “Cavaglietto” si inserisce quanto segue: “e con lo Stemma ed il Gonfalone approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.Giu.2007 che li descrive come segue:

Stemma: di rosso, al cavallo inalberato, d’argento con l’arto posteriore destro poggiato sulla pianura diminuita, d’oro; al capo d’oro, caricato dalla lettera maiuscola C, e da due gigli, uno a destra, l’altro a sinistra, di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta da velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento."

- art. 7: si abroga il 1^ e il 2^ comma. Il 3^ comma, ora 1^ comma è così modificato: in luogo del termine: “ordinarie” viene inserito il termine: “consiliari”; in luogo di: “cinque” si inserisce: “tre” e dopo: “stabilito” si inserisce: “per l’adunanza”; si abroga l’espressione “quelle straordinarie almeno tre”. All’attuale 4^ comma, dopo: “fax”, si inserisce quanto segue: “fa piena prova dell’avvenuta convocazione la consegna dell’ordine del giorno nel domicilio eletto, da parte del dipendente incaricato. All’avvenuta consegna di tutte le copie si procede all’affissione all’Albo Pretorio dell’ordine del giorno”. All’attuale 6^ comma, al termine del periodo viene aggiunta la seguente espressione: “ad eseguita consegna degli avvisi ai consiglieri”. Al 7^ comma l’espressione: “quattro” viene sostituita con: “due” e si abroga quanto segue: “per le sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso si sessioni straordinarie”.

- art. 12: al 1^ comma viene abrogata l’espressione: “e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo”.

- art. 13: al 3^ comma si abrogano: il punto c) e il punto m) e si rinominano di conseguenza tutti i punti.

- art. 16: al 4^ comma si eliminano gli articoli: “i” e “gli”; al 5^ comma si abroga l’espressione: “un numero di” e “non superiori a quattro” e si sostituisce con l’espressione: “due”. Al termine dello stesso comma si aggiunge: “e deve essere necessariamente scelto tra i componenti del Consiglio Comunale in carica”. Il 5^ comma si abroga. Al 7^ comma si abroga l’espressione: “competenti in” e si sostituisce con: “delegati per la”; si abroga: “di” e si sostituisce con: “dei”. All’8^ comma si elimina l’espressione: “potranno essere nominati Assessori” e si sostituisce con: “un Assessore potrà essere nominato tra”. L’ultimo periodo viene così modificato: sostituisce l’espressione: “gli Assessori esterni possono” con l’espressione: “l’Assessore esterno può” e si abroga l’ultima parte: “con eccezione dell’Assessore a cui viene attribuita la funzione di Vice Sindaco, che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio Comunale”.

- art. 17: al secondo comma viene abrogata l’espressione: “è presente” sostituita con: “sono presenti” e l’espressione: “la maggioranza dei” sostituita con: “due”.

- art. 19: vengono abrogati i punti: 8 e 10. Al punto 12, lettera c) viene abrogata l’espressione: “alla sottoposizione al controllo delle deliberazioni”. Conseguentemente si rinumerano i punti.

- dopo l’art. 24 si inserisce il sottoesteso art. 25 e conseguentemente si rinumerano gli articoli da questo in poi:

Art. 25
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

- art. 31: ora art. 32, l’espressione: “è indetto” viene sostituita con: “la richiesta dell’indizione di”; l’espressione: “quando venga richiesto” è sostituita da: “ deve essere avanzata”; l’espressione: “duecento” è sostituita da: “un terzo dei” e dopo l’espressione: “Comune” si aggiunge: “escludendo dal computo gli iscritti all’A.I.R.E.”; l’espressione: “dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati” è abrogata e sostituita da: “da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati. Nel Caso di referendum di iniziativa Consiliare lo stesso è indetto se la proposta è approvata in Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati”.

- art. 32: ora art. 33, il 1^ comma è abrogato. Al 4^ comma, ora 3^ comma, l’espressione: “Consiglio Comunale” è sostituita da: “consiglieri comunali”; all’ultimo comma si abroga: “e, darà esito favorevole quando otterrà la maggioranza dei votanti” e si sostituisce con: “al voto referendario comunale”.

- art. 33: ora art. 34, il 1^ comma è completamente abrogato e sostituito come segue: “Solo in caso di risultato valido ai sensi del precedente articolo si procederà, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, al dibattito consiliare ed alla successiva votazione. Nel caso in cui la deliberazione si discostasse dai risultati del referendum, dovrà essere adeguatamente motivata ed approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati”.

- art. 35: ora art. 36, si abroga interamente il 4^ comma.

- art. 40: ora art. 41, si abroga interamente il punto 6 e si rinumerano i punti di conseguenza.

- art. 44: ora art. 45, si abroga l’espressione: “dopo l’espletamento del controllo da parte del Co.Re.Co.”; si aggiunge l’espressione: “così come le modifiche statutarie”; prima del termine: “pubblicazione” si abroga l’espressione: “sua”; dopo: “Albo Pretorio” si aggiunge: “della deliberazione di approvazione”.

(omissis)