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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25.
Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
Art. 2.
(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per lerogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Lapplicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 3.
(Norma finanziaria)
1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dallesercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nellambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 502
Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.
Presentata dai Consiglieri Gariglio, Barassi, Bellion, Bizjak, Boeti, Bossuto, Botta, Bresso, Buquicchio, Casoni, Cavallaro, Chieppa, Cirio, Clement, Comella, Cotto, Dalmasso, Dutto, Ghiglia, Guida, Larizza, Leo, Lepri, Lupi, Manolino, Monteggia, Moriconi, Motta, Muliere, Nastri, Nicotra, Novero, Pace, Pedrale, Pichetto Fratin, Pizzale, Placido, Pozzi, Rabino, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rossi, Rostagno, Rutallo, Scanderebech, Spinosa, Toselli, Travaglini, Turigliatto, Valloggia, Vignale l11 dicembre 2007.
- Assegnata alla I commissione in sede referente l11 dicembre 2007.
- Testo licenziato dalla commissione referente l11 dicembre 2007 con relazione di Mariangela Cotto, Rocco Larizza
- Approvata in Aula il l11 dicembre 2007 con 44 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".
Nota allarticolo 3
Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :
Art. 47(Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..