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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comunita’ Montana Alta Valle Tanaro - Garessio (Cuneo)

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 136 del 14/12/2007 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Comunità Montana Alta Val Tanaro, la Comunità Montana Valle Stura di Demonte ed il Comune di Roburent, finalizzato alla realizzazione di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo”. Approvazione dell’Accordo di Programma stipulato in data 05/12/07 e chiusura del procedimento

La Giunta Esecutiva

(omissis)

delibera

1) Di approvare l’Accordo di programma, tra la Regione Piemonte, la Comunità Montana Alta Val Tanaro, la Comunità Montana Valle Stura di Demonte e il Comune di Roburent finalizzato alla realizzazione di interventi di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo” così come stipulato in data 05/12/07 e allegato sub “A”, quale parte integrante della presente deliberazione;

2) Di chiudere, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento avviato per l’attuazione del sopra citato Accordo di programma;

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’allegato Accordo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento i successivi adempimenti di competenza.

Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente
Giorgio Ferraris

Il Segretario
Giampietro Rubino

Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n. 267/2000 finalizzato alla realizzazione di interventi di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo”

L’anno 2007, il giorno 5 del mese di dicembre, presso l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, Via Avogadro, 30 a Torino

tra

- la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore regionale al Turismo Giuliana Manica, (delega della Presidente della Giunta Regionale Mercedes Bresso del 30/11/2007, prot. 3713/SA100/1.45), in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 46 - 7698 del 3/12/2007, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;

- la Comunita’ Montana Alta Val Tanaro, rappresentata dal Presidente Giorgio Ferraris, in attuazione di quanto previsto con Delibera del Consiglio Generale n. 33 del 03/12/2007, di seguito citata come Comunità Montana promotrice/titolare oltre che anche come “beneficiario”;

- la Comunita’ Montana Valle Stura di Demonte, rappresentata dal Presidente Livio Quaranta, in attuazione di quanto previsto con Delibera di Consiglio n. 45 del 30/11/2007, di seguito, per brevità, citata come “beneficiario”;

- il Comune di Roburent, rappresentato dal Sindaco Bruno Vallepiano, in attuazione di quanto previsto con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2007, di seguito, per brevità, citata come “beneficiario”;

d’ora in poi “le Parti”.

Premesso

- che la Provincia di Cuneo ha avviato da tempo una attività di concertazione con i Comuni e le Comunità Montane finalizzata alla identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività del sistema delle stazioni sciistiche “minori”, riconoscendo a queste ultime non solo le funzioni di carattere sociale ma anche il ruolo che queste rivestono nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta delle vallate olimpiche;

- che la Provincia di Cuneo , in attuazione della linea di indirizzo sopra indicata, ha sottoscritto con la Regione Piemonte - in data 13.10.2006 - un’Intesa istituzionale di programma comprensiva di cofinanziamento per interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori già esistenti;

- che la Regione ha ritenuto di utilizzare il “Fondo Regionale per il finanziamento di Accordi di Programma” (UPB DA 08032, cap. 27851) per il sostegno di piani di investimento pubblici inerenti l’ambito montano;

- che la Comunità Montana Alta Val Tanaro, con nota del 15/11/2007, prot. n. 4046 si è fatta promotrice presso la Regione Piemonte, di un procedimento di Accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori della Provincia di Cuneo” da sostenere mediante una quota del “Fondo regionale” di cui sopra;

- che la proposta di promuovere un Accordo di programma deriva dalla necessità di eseguire interventi urgenti ed indifferibili di adeguamento degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche minori di Argentera (revisione generale della seggiovia Bersezio - Pian del Beu), di Garessio 2000 (sostituzione della sciovia Giassetti e realizzazione di campo scuola) e di Roburent (sostituzione della sciovia Bric Colmè con seggiovia biposto), al fine di poterli aprire al pubblico esercizio, e dalla necessità di reperire ulteriori fondi in quanto nell’Intesa non vi sono risorse sufficienti per realizzare tutti gli interventi necessari;

- che, a seguito di contatti e incontri preliminari con la Regione Piemonte e con gli altri Enti sopra citati, la Comunità Alta Val Tanaro ha convocato a Torino, in data 27 novembre 2007, la conferenza di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della procedura di Accordo di programma da sottoscriversi tra la Regione Piemonte, le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valle Stura e il Comune di Roburent;

- che il Responsabile del procedimento designato dalla Comunità Montana, promotrice e titolare dell’Accordo di programma, è l’Ing: Gino Ferraris, Dirigente tecnico della Comunità Montana Alta Val Tanaro, il quale ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29/11/2007 l’avvio del procedimento di Accordo di Programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state presentate finora osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;

- che nel corso della conferenza tenutasi il 27/11/2007 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” e, in particolare, ha provveduto:

- a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di programma in argomento;

- a definire i contenuti tecnici e amministrativi dell’Accordo pervenendo, in tale occasione, alla formazione del testo definitivo dell’Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall’esito favorevole della conferenza del 27/11/2007, il cui verbale sottoscritto in pari data è depositato agli atti del Responsabile del procedimento presso la Comunità Montana promotrice/titolare;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 60 - 117776 del 16/2/2004;

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di interventi di “Adeguamento delle stazioni sciistiche minori già esistenti della Provincia di Cuneo”.

Il relativo “Piano degli interventi” costituisce l’Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Comunità montana Alta Val Tanaro (*), in qualità di promotrice e titolare dell’Accordo stesso;

- la Regione Piemonte;

- la Comunità Montana Valle Stura (*);

- il Comune di Roburent (*);

(*) = Soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli Interventi oggetto del presente Accordo di Programma

Art. 4 - Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Comunità Montana Alta Val Tanaro; Responsabile del procedimento di Accordo di programma è l’Ing. Gino Ferraris.

La struttura della Comunità Montana incaricata delle attività amministrative e di supporto operativo connesse con l’Accordo di programma in questione è il Servizio Tecnico.

Per la Regione la struttura incaricata delle attività amministrative connesse con l’Accordo di programma in questione è la Direzione Turismo Sport Commercio, Via Avogadro, 30 - Torino (nel cui ambito il Direttore provvederà successivamente ad individuare il Settore competente).

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del procedimento delle opere inserite nel Piano degli interventi (Allegato 1).

Art. 5 - Piano degli interventi

Il “Piano degli Interventi” oggetto dell’Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest’ultimo (Allegato n. 1), prevede interventi di sostituzione e di revisione generale di impianti scioviari e seggioviari in scadenza di vita tecnica e in scadenza di revisione generale, a sostegno della competitività di lungo termine e del miglioramento dell’offerta turistico sportiva invernale delle stazioni sciistiche “minori” della Provincia di Cuneo.

Il “Piano degli interventi” interessa una parte del territorio montano della Provincia di Cuneo e prevede la realizzazione di n. 3 interventi, per un totale di investimento pari a euro 2.776.495,00 di cui euro 1.300.000,00 a carico della Regione Piemonte come dettagliato nell’Allegato 1.

I costi indicati per ciascun intervento compreso nel “Piano” sono quelli indicati dalla Comunità Montana a seguito della attività di concertazione svolta nei confronti dei beneficiari.

A fronte di aggiornamenti progettuali che determinino variazioni del costo complessivo di ciascun intervento il co-finanziamento regionale massimo riconoscibile è quello indicato in valore assoluto nell’Allegato 1, fatte salve sia eventuali diminuzioni del costo “ammesso a contributo” in esso riportato che comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del co-finanziamento regionale accordato, sia eventuali riconoscimenti aggiuntivi di economie come previsto dall’Art.7, ultimo capoverso, del presente Accordo.

Art. 6 - Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel “Piano Organico” l’investimento complessivamente stimato ammonta a euro 2.776.495,00.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte euro 1.300.000,00* (47%)

Enti attuatori/beneficiari euro 1.476.495,00* (53%)

Totale euro 2.776.495,00 (100%)

- Per il dettaglio si veda l’Allegato 1 - Piano degli interventi

Il Piano degli interventi allegato contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte di euro 1.300.000,00 - complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi - la medesima è compresa e garantita dallo stanziamento iscritto sul Cap. 27851 (UPB DA 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" - L.R. n. 10/2007.

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, saranno iscritte nei redigendi bilanci di previsione 2008 e pluriennali 2008-2010.

Art. 7 - Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

Nei casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel “Piano” allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori (fatto salvo quanto previsto in deroga dall’ultimo capoverso del presente articolo).

Nei casi in cui a seguito della definizione finale dei quadri economici dei progetti (progetti esecutivi), di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d’asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc. si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun progetto nell’allegato Piano degli interventi, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità regionale.

L’uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d’opera, opere aggiuntive e/o di miglioria, per nuove iniziative o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale a favore dello stesso soggetto attuatore dell’intervento su cui si sono realizzate le stesse economie, sarà valutato su richiesta dell’interessato, dalla Regione Piemonte di concerto con la Comunità Montana promotrice/titolare, secondo le modalità di cui agli Artt. 13 e 14.

La Regione potrà valutare inoltre, su istanza e di concerto con la Comunità Montana promotrice/titolare, di utilizzare le suddette economie anche a favore degli Enti attuatori sottoscrittori del presente Accordo, per sostenere opere di miglioria e/o di completamento degli interventi oggetto del Piano da questi realizzate (in deroga pertanto ai massimali di cofinanziamento regionale previsti dal presente Accordo - Art. 5) o per la realizzazione di eventuali nuovi interventi purché coerenti con le finalità del presente Accordo di Programma, secondo le modalità di cui agli Artt. 13 e 14.

Art. 8 - Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli soggetti attuatori/beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi, secondo le seguenti modalità.

Lavori, opere e forniture

1° Acconto

- In tutti casi di realizzazione di lavori e opere:

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte da parte della Comunità Montana promotrice/titolare.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all’avvenuta approvazione dell’Accordo di programma sottoscritto (comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione);

- dichiarazione in merito all’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’Accordo sottoscritto e approvato (comprensiva degli estremi di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici:

- 50% del contributo a seguito della documentata consegna dei lavori (la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d’asta;

b) Nei casi di appalto integrato o in concessione:

- 20% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all’individuazione dell’impresa aggiudicataria comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e degli estremi contrattuali (questi ultimi se già disponibili, diversamente saranno forniti nella dichiarazione di cui al successivo acconto)

- 30% del contributo rideterminato a seguito dell’avvenuta consegna dei lavori:

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d’asta;

3° Acconto

In tutti i due casi a) e b):

- 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione del raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d’asta;

Saldo

- 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

- dichiarazione del collaudo positivo dell’opera o della sua regolare esecuzione;

- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

Su specifica richiesta e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell’approvazione del quadro finale delle spese,

la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

Ai fini della liquidazione delle risorse assegnate con il presente Accordo saranno riconosciute le spese sostenute a far data dal 13/10/2006.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente si riserva di richiedere al beneficiario eventuali dichiarazioni e/o documentazione integrative rispetto a quanto sopra elencato ai fini dell’erogazione.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte e alla Comunità Montana la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalle strutture provinciali e regionali incaricate.

Gli Enti attuatori si impegnano inoltre ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento fornita allo scopo dalla Direzione regionale competente inviandola agli uffici di quest’ultima.

Si segnala che la predisposizione dei relativi atti di liquidazione espletata sulla base delle modalità di trasferimento delle quote di co-finanziamento di cui sopra è effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nella Direzione Turismo Sport Commercio, mentre l’erogazione delle medesime quote è effettuata dalla Direzione regionale Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria ed è subordinata alle effettive disponibilità di cassa del momento che potrà, pertanto, condizionare i tempi medi previsti per dette erogazioni.

Art. 9 - Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi, per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle gare d’appalto e l’attuazione degli stessi nonché per la loro gestione sono in capo ai singoli Enti attuatori.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato hanno valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi di gestione che deriveranno dall’attuazione degli interventi di cui all’Allegato 1 una volta realizzati.

Gli Enti attuatori degli interventi si impegnano inoltre a mantenere la destinazione d’uso sportiva e turistica delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 11 - Durata dell’Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione degli interventi compresi nel “Piano degli interventi” Allegato 1, stabilita entro il 31/12/2009; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare entro il 31/12/2008.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alla complessità / entità delle opere e a particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all’approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art.18 anche mediante procedura scritta.

Art. 12 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 18 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure.

Il Responsabile del procedimento di Accordo, si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all’Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l’accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento di Accordo si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l’obbligo di convocazione, da parte della Comunità Montana promotrice/titolare, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all’eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al primo paragrafo.

La sostituzione di interventi di cui al successivo art. 13 è da considerarsi modifica rilevante dell’Accordo ma non richiede l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo se l’Ente attuatore/beneficiario del nuovo intervento è compreso tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art.11, le varianti in corso d’opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del “Piano” rappresentate da variazioni dei costi delle opere (nel rispetto di quanto sancito dall’Art. 7.) non costituiscono modifica dell’Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purché non ne limitino l’operatività.

Art. 13 - Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

Il “Piano degli interventi” oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d’opera di cui all’Art. 14), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell’ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all’Art. 12 (capoversi 3 - 4 - 5).

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell’iter attuativo dei progetti compresi nel “Piano”, l’impossibilità a realizzare l’opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione anche su proposta della Comunità Montana potrà proporre lo stralcio dell’iniziativa dal “Piano”, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Articolo 12.

Lo stralcio dell’intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l’avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L’eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati da parte della Provincia di Torino anche su richiesta degli Enti attuatori, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal “Piano” nonché i criteri di inserimento nell’Accordo di programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell’ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 12.

Art. 14 - Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dai soggetti attuatori/beneficiari al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all’Art. 12, (capoversi 3 - 4 - 5)

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell’opera (fatto salvo quanto previsto in deroga dall’Art. 7, ultimo capoverso).

Art. 15 - Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina in relazione agli interventi compresi nell’annesso “Piano degli interventi”, nei casi in cui fosse necessaria, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni in cui gli stessi sono previsti.

Art. 16 - Dichiarazione di pubblica utilità

L’approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).

Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, interessate all’applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta l’immediata risoluzione dell’Accordo stesso.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 18 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Comunità Montana Alta val Tanaro (o suo delegato) ed è composto dal Presidente della Regione o suo delegato permanente e dai rappresentanti legali o loro delegati degli altri Enti che hanno sottoscritto l’Accordo.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli indicati nella D.G.R. del 24/11/1997, n. 27-33223.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori anche mediante procedura scritta.

Art. 19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art.18.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Comunità Montana Alta Val Tanaro ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente per territorio provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante deliberazione della Giunta della Comunità Montana.

Il provvedimento di approvazione e l’allegato Accordo di programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico dell’Ente richiedente.

Art. 23 - Allegati

L’Allegato 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo.

Elenco Allegati:

Allegato 1: “Piano degli interventi” di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori già esistenti della Provincia di Cuneo”.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 5 dicembre 2007

Per la Regione Piemonte
L’Assessore delegato
Giuliana Manica

Per la Comunita’ Montana Alta Val Tanaro
Il Presidente
Giorgio Ferraris

Per la Comunita’ Montana Valle Stura
Il Presidente
Livio Quaranta

Per il Comune di Roburent
Il Sindaco
Bruno Vallepiano

Allegato 1

Accordo di Programma per interventi di “ Adeguamento di stazioni sciistiche minori già esistenti della Provincia di Cuneo”




PIANO DEGLI INTERVENTI

n.
Ente attuatore /beneficiario
Tipo di intervento dell’intervento
Località complessivo
Costo regionale
co-finanzia mento beneficiario
Quota
 
 
 
 
 
 
 
1
Comunità Montana Alta Val Tanaro
Sostituzione della sciovia Giassetti per scadenza di vita tecnica e realizzazione di campo scuola
Garessio 2000
euro 480.000,00
euro 400.000,00
euro 80.000,00
 
 
 
 
 
 
 
2
Comunità Montana Valle Stura
Revisione Generale della seggiovia Bersezio - Pian del Beu
Argentera
euro 350.000,00
euro 200.000,00
euro 150.000,00
 
 
 
 
 
 
 
3
Comune di Roburent
Sostituzione della sciovia Bric Colmè per scadenza di vita tecnica con seggiovia biposto
Roburent
euro 1.946.495,00
euro 700.000,00
euro 1.246.495,00 (*)
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale costo complessivo degli interventi
 
 
euro 2.776.495,00
euro 1.300.000,00
euro 1.476.495,00

(*) La quota “beneficiario” dell’intervento n. 3 è garantita sia da risorse del medesimo, sia da altri contributi pubblici.