Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 52
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29.
Riduzione addizionale regionale allIRPEF.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)
1. Larticolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Aliquota delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 laliquota delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche, di cui allarticolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.".
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2007
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 504
- Presentato dalla Giunta regionale l11 dicembre 2007.
- Assegnato alla I commissione in sede referente l11 dicembre 2007.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 dicembre 2007 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 27 dicembre 2007 con 34 voti favorevoli, 1 voto contrario, 4 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 50 del d.lgs. 446/1997 è il seguente:
Art. 50. (Istituzione delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche).
1. È istituita laddizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche. Laddizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. Laddizionale regionale è determinata applicando laliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Laddizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno limposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. Laliquota di compartecipazione delladdizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dellanno precedente a quello cui laddizionale si riferisce, può maggiorare laliquota suddetta fino all1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce laddizionale.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti dimposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, allatto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto limporto è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. Limporto da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui allarticolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
5. Laddizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dellimposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dellanno cui si riferisce laddizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale allatto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, laccertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per limposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento delladdizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso lamministrazione finanziaria.
7. Allarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: d-bis) alladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Per gli anni 1998 e 1999 laliquota delladdizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.".
Nota allarticolo 2
Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..