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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 52

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

2. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia.

3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.

4. La Regione, nel definire le politiche dell’istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l’allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell’infanzia, l’accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l’arco della vita.

5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

6. La legge disciplina, integra e coordina l’insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all’allievo in formazione.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all’istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell’infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Gli interventi hanno per oggetto:

a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;

b) l’offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;

c) il raccordo fra i sistemi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;

d) il sostegno per il mantenimento, l’ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all’apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;

e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;

f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;

g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;

h) la realizzazione di progetti mirati all’accoglienza, all’integrazione culturale e all’inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

i) il sostegno del merito scolastico e formativo;

j) l’utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

k) il sostegno della mobilità internazionale;

l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all’alternanza scuola lavoro;

m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 1.

Art. 3.

(Destinatari)

1. Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell’istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell’infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo.

2. Gli interventi sono rivolti altresì agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Art. 4.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono così individuati:

a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all’articolo 27;

b) azioni per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;

c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d’uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;

d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell’infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l’ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 34 della Costituzione;

f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;

g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l’utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell’apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;

i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;

j) interventi di miglioramento dell’edilizia scolastica.

Art. 5.

(Accordi di collaborazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

Art. 6.

(Assistenza scolastica)

1. La Regione, al fine di favorire l’accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli stessi.

Art. 7.

(Prevenzione e recupero dell’abbandono scolastico)

1. La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell’abbandono scolastico, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.

Art. 8.

(Dotazioni librarie)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all’articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l’uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l’attivazione dell’istituto del prestito d’uso.

2. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librarie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all’articolo 27 ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librarie degli istituti.

3. I comuni, nell’ambito delle competenze definite nell’articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all’articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali.

Art. 9.

(Piani annuali provinciali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all’articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.

Art. 10.

(Valorizzazione delle eccellenze e del merito)

1. La Regione, nell’intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell’ultimo biennio delle scuole superiori.

2. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l’estero, attività per l’approfondimento di lingue straniere.

3. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce:

a) le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1;

b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l’importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 11.

(Borse di studio)

1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore.

2. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l’entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.

3. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 12.

(Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all’istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

a) iscrizione e frequenza;

b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell’offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L’assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all’articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all’articolo 27, che definisce:

a) l’ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;

b) l’entità massima dell’assegno di studio erogabile;

c) l’importo dell’assegno per ogni ordine di scuola;

d) l’importo dell’assegno per ogni fascia di reddito;

e) la percentuale di rimborso della spesa;

f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all’assegno;

g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;

h) le modalità per l’erogazione dell’assegno.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

Art. 13.

(Fondo di emergenza)

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.

2. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce forme e modalità per l’erogazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 14.

(Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti
da enti locali territoriali)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all’ articolo 27.

5. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce l’ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo.

Art. 15.

(Interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali)

1. La Regione, per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorirne l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell’ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall’articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

4. Nell’ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:

a) i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l’amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

5. Per gli allievi disabili certificati, nell’ambito dei protocolli d’intesa, i comuni singoli o associati, le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all’articolo 27 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l’autonomia, la comunicazione e l’inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, con le disponibilità finanziarie stanziate dal piano triennale di cui all’articolo 27, contribuisce alla realizzazione dei progetti.

6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.

8. La Regione, con il piano triennale di cui all’articolo 27, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.

Art. 16.

(Interventi per gli allievi ricoverati)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all’articolo 27, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l’Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l’insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.

Art. 17.

(Sostegno all’inserimento di allievi
di nazionalità straniera)

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all’accoglienza, all’integrazione e all’inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all’articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:

a) facilitare l’inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l’accoglienza, l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l’accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l’elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d’origine;

c) sostenere le iniziative volte all’approfondimento della conoscenza della cultura di origine;

d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l’apprendimento;

e) sostenere l’educazione permanente e favorire la relazione tra l’istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

f) promuovere l’attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

Art. 18.

(Azioni formative per la popolazione carceraria)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all’articolo 27, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l’inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.

Art. 19.

(Scuole in aree territorialmente disagiate)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.

2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all’articolo 26 e previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e collinari e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l’insegnamento a distanza.

4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999, a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.

5. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce lo stanziamento complessivo per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane e collinari, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE per accedervi.

Art. 20.

(Orientamento)

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.

2. Gli interventi e i servizi per l’orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione e della formazione.

3. Il piano triennale di cui all’articolo 27 definisce l’ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo.

Art. 21.

(Progetti di sperimentazione organizzativa,
didattica ed educativa)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all’articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa.

2. I progetti di cui al comma 1 sono definiti in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province di riferimento.

Art. 22.

(Interventi relativi all’edilizia scolastica)

1. La Regione persegue l’obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all’articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;

b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;

c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

d) i termini di presentazione;

e) la documentazione richiesta;

f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;

g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;

h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all’edilizia scolastica riguardanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all’edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all’attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.

Art. 23.

(Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica)

1. La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell’istruzione piemontese.

2. L’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica del sistema dell’istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, opera anche in un quadro d’integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica prevista dall’articolo 7 della l. 23/1996.

Art. 24.

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l’anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento.

2. L’anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d’integrazione delle informazioni.

Art. 25.

(Contribuzione degli utenti)

1. I destinatari degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.

2. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l’assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.

3. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all’articolo 27.

Art. 26.

(Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l’attuazione e l’efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:

a) l’assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;

b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;

c) quattro rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);

e) due rappresentanti dell’Unione nazionale comunità montane (UNCEM);

f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;

g) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;

j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;

l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;

m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;

n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.

3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.

4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all’insediamento della Conferenza successiva.

5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.

6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

Art. 27.

(Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell’anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;

b) le modalità per l’attribuzione degli assegni di studio di cui all’articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall’articolo 12, comma 2;

c) i criteri e le risorse economiche per l’attribuzione delle borse di studio di cui all’articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri e le risorse economiche per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) le modalità per la presentazione dei progetti per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

f) gli interventi di edilizia scolastica;

g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

Art. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di agevolare il cittadino nell’esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell’istruzione e dell’istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l’avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l’attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;

b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;

c) comunicazione all’interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell’esito del procedimento, ovvero dell’autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;

d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;

e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all’articolo 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all’attività dell’ufficio.

Art. 29.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Compete altresì alla Regione l’esercizio delle seguenti funzioni:

a) la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all’articolo 8, comma 3;

b) l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo 10;

c) l’attribuzione delle borse di studio di cui all’articolo 11;

d) l’attribuzione dell’assegno di studio di cui all’articolo 12;

e) l’assegnazione dei fondi straordinari di cui all’articolo 13;

f) l’erogazione dei contributi integrativi, di cui all’articolo 14;

g) l’individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all’articolo 15;

h) la stipulazione e l’attuazione dei protocolli di cui all’articolo 16;

i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all’articolo 19;

j) il sostegno agli interventi di cui all’articolo 21;

k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 22;

l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24;

m) l’individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all’attività dello sportello per il cittadino di cui all’articolo 28;

n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell’articolo 33.

4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all’articolo 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse e l’attuazione degli interventi regionali.

Art. 30.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l’esercizio di funzioni associate;

b) svolgono le funzioni riguardanti l’istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 139 del d.lgs 112/1998;

c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all’articolo 5;

d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all’articolo 6 ed erogano le relative risorse;

e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all’articolo 7 ed erogano le relative risorse;

f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse;

g) provvedono agli interventi di cui all’articolo 15;

h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all’articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;

i) sostengono le azioni formative di cui all’articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;

j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 6;

k) adottano i provvedimenti per l’attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 7.

Art. 31.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 27;

b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998;

c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:

1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;

3) la raccolta e l’istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all’articolo 11 e la successiva erogazione;

4) la raccolta e l’istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all’articolo 12 e la successiva erogazione;

5) le convenzioni con le scuole dell’infanzia di cui all’articolo 14 procedendo all’erogazione dei relativi fondi;

6) gli interventi di cui all’articolo 15;

7) gli interventi di inserimento di cui all’articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

8) le azioni formative di cui all’articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;

9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 5;

10) la fornitura dei libri di testo;

11) l’istituzione dello sportello per il cittadino di cui all’articolo 28.

d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all’articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;

c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.

3. L’organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

Art. 32.

(Trasferimenti di risorse agli enti locali)

1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all’uno per cento del complesso delle risorse disponibili.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall’articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 33.

(Modalità di definizione fasce di reddito)

1. Per l’individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all’obbligo scolastico ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.

Art. 34.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all’istituzione della Conferenza regionale di cui all’articolo 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 26, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all’articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:

a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

b) azioni concernenti il profilo dell’assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;

c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell’infanzia;

d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;

e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;

f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all’articolo 19.

4. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all’articolo 27.

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell’articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ed attuazione di progetti regionali).

2. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera d) dell’articolo 4 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche, ivi compreso il contributo previsto all’articolo 3 comma 1 lettera c).

3. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera g) dell’articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e successive modifiche.

4. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera j) dell’articolo 4 si applicano gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59), così come inseriti dall’articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e nelle more dell’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per l’anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l’attuazione dell’articolo 10 secondo le previsioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Per l’assegnazione del premio per la valorizzazione delle eccellenze di cui all’articolo 10, comma 1, la Giunta regionale definisce il livello di merito minimo nella media del dieci e, per gli studenti dell’ultimo anno, nella votazione di cento centesimi con lode all’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre la tipologia del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

7. Per l’assegnazione dei benefici economici di cui all’articolo 10, comma 2, la Giunta regionale definisce in euro 25.000 l’indicatore ISEE del nucleo familiare per accedere al beneficio ed identifica il livello di merito minimo nella media del nove e, per gli studenti dell’ultimo anno, nella votazione di cento centesimi all’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre l’entità del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e nelle more dell’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per l’anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l’attuazione dell’articolo 11, identificando in euro 20.000,00 l’indicatore ISEE del nucleo familiare al di sopra del quale non si può richiedere la borsa di studio e definendo l’importo delle borse stesse, tenuto conto del numero degli aventi diritto.

9. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e nelle more dell’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per l’anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l’attuazione dell’articolo 12, secondo le seguenti specificazioni:

a) per l’assegno di studio di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), l’importo massimo è definito in euro 900,00 per la scuola primaria, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

b) per l’assegno di studio di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), l’importo massimo è definito in euro 200,00 per la scuola primaria, euro 300,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 500,00 per la scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo;

10. Gli assegni di cui al comma 9 sono erogati fino alla misura del cento per cento ai richiedenti con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 24.000, fino alla misura del settantacinque per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 24.000 e fino a euro 26.000 nonchè fino alla misura del cinquanta per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 26.000 e fino a euro 29.000.

11. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, le risorse di cui all’articolo 32 comma 1 sono gestite dalla Giunta regionale per le spese di funzionamento della legge, informata la Commissione consiliare competente.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e nelle more dell’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 27, per l’anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone i piani di attuazione delle azioni previste all’articolo 4 lettere c), f), g), h), i) e j).

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale attiva le procedure per indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la prima proposta di piano triennale.

Art. 36.

(Norma abrogativa)

1. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 35, commi 1, 2 e 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell’articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali);

b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche;

c) legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);

d) articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000, così come inseriti dall’articolo 10 della l.r. 5/2001.

Art. 37.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, a partire dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa complessiva di 111 milioni di euro, ripartita in spesa corrente per 81 milioni di euro e in spesa in conto capitale per 30 milioni di euro.

2. Il finanziamento degli interventi di spesa corrente è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) trentacinque per cento a favore degli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 32;

b) sessantacinque per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole dell’infanzia di cui agli articoli 10, 11 12 e 14, di cui il quaranta per cento per azioni individuate agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 14.

3. Alla spesa corrente di cui al comma 1, stanziata nell’unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo I spese correnti), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

4. Alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, stanziata nella UPB DA15082 (Istruzione formazione professionale e lavoro Edilizia scolastica Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

Art. 38.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 346

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 ottobre 2006.

- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 2 novembre 2006.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 dicembre 2007 con relazione di Rocchino Muliere

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 34 della Costituzione è il seguente:

“Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.".


Note all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 è il seguente:

“Art. 17. (Piano di zona)

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le ASL nelle forme previste dall’articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell’ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l’integrazione socio-sanitaria, persegue l’obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l’osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali è integrato nel più generale quadro delle politiche della sanità, dell’ambiente, dell’istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio-sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l’omogeneità di contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all’articolo 1, comma 6, della L. n. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

a) la conoscenza e l’analisi dei bisogni della popolazione, nonché le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo;

b) l’individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;

c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;

d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;

e) le modalità di concertazione e di raccordo per la programmazione e l’erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d’intesa per i servizi;

g) l’attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;

h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;

i) i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all’accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.

8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalità operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.

9. All’accordo di programma stipulato per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.

10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l’accordo di programma hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale è favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l’effettiva espressione dei bisogni.".


Note all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 48 della l.r. 16/1999 è il seguente:

“Art. 48. (Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità montane, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con l’amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l’autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.".

- Il testo dell’articolo 22 della l.r. 16/2000 è il seguente:

“Art. 22. (Servizio scolastico)

1. I comuni e le Comunità collinari, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con l’Amministrazione statale, la Regione e le province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l’autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.".

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 è il seguente:

“Art. 4. (Fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000 , nell’ambito territoriale delle singole Comunita’ montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalita’ socio-economica cosi’ denominate:

a) classe 1: fascia ad alta marginalita’;

b) classe 2: fascia a media marginalita’;

c) classe 3: fascia a moderata marginalita’.

2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalita’ socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall’articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all’articolo 3 nelle classi previste dal comma 1.

4. Tale classificazione e’ sottoposta a revisione triennale.".


Note all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 11 della l. 23/1996 è il seguente:

“Art. 11. (Norme integrative regionali)

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono princìpi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma 2, devono fra l’altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all’edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.".


Note all’articolo 23

- Il testo dell’articolo 7 della l. 23/1996 è il seguente:

“Art. 7 (Anagrafe dell’edilizia scolastica.)

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l’aggiornamento, nell’ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall’Osservatorio per l’edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.".


Note all’articolo 26

- Il testo dell’articolo 1, comma 622, della l. 296/2006 è il seguente:

“622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.”.


Note all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 138 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:

“Art. 138. (Deleghe alle regioni.)

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.".


Note all’articolo 30

- Il testo dell’articolo 139 del d.lgs 112/1998 è il seguente:

“Art. 139. (Trasferimenti alle province ed ai comuni.)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.".


Note all’articolo 31

- Il testo dell’articolo 139 del d.lgs 112/1998 è riportato in nota all’articolo 30.

- Il testo dell’articolo 156 del d.lgs. 297/1994 è il seguente:

“Art. 156. (Fornitura gratuita libri di testo.)

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all’uso del libro di testo, è consentita l’utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.".

- Il testo dell’articolo 27 della l. 448/1998 è il seguente:

“Art. 27. (Fornitura gratuita dei libri di testo.)

1. Nell’anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazione.

2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell’interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 nonché per l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelta.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L’articolo 156, comma 2, e l’articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell’obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l’anno 1999.".


Note all’articolo 32

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall’anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l’istituzione di un “Fondo per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l’istituzione di un ”Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d’intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L’indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.".


Note all’articolo 33

- Il testo dell’articolo 38 del d.lgs. 286/1998 è il seguente:

“Art. 38. (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.".


Note all’articolo 35

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“ Art. 120 (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale in materia di:

a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all’integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;

b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell’edilizia scolastica;

c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell’articolo 138 del d.lgs. 112/1998.

Art. 121 (Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l’istruzione secondaria superiore, di cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all’attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

Art. 122 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all’edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l’istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell’articolo 139 del d.lgs. 112/1998.".

Note all’articolo 36

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 è riportato in nota all’articolo 35.


Note all’articolo 38

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.".