Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 81
Costituzione dellAzienda Sanitaria Locale TO2.
Il Consiglio regionale - con deliberazione n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007, recante ad oggetto Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale, in esecuzione delle disposizioni degli articoli 18, 20 e 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante Norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del Servizio sanitario regionale - ha precisato larticolazione delle aziende sanitarie regionali nei termini definiti dagli allegati A), B) e C) del sopra citato provvedimento, disponendo che il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo decorra dal 1° gennaio 2008. Gli articoli della citata legge di riorganizzazione dispongono che il Presidente della Giunta regionale provveda, con propri decreti.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007, recante ad oggetto Assetto del Servizio sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per loperatività degli altri organi ed organismi aziendali ha disposto le ulteriori indicazioni di dettaglio istituzionale ed organizzativo, con particolare riguardo alle specifiche situazioni di transitorietà originate dalla trasformazione del sistema aziendale.
Quanto sopra brevemente illustrato, visti:
- lallegato A) alla deliberazione del Consiglio regionale n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007, che, ai sensi dellarticolo 18, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, individua le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte;
- le specifiche indicazioni formulate dalla Giunta regionale, con lanzi citata deliberazione, in relazione alle particolarità dellazienda di cui si tratta;
- larticolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, per cui:
- le aziende sanitarie locali di nuova costituzione succedono alle precedenti estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualunque genere, relativi alle funzioni ed alle attività già conferite alle preesistenti aziende, assumendone i relativi diritti e obblighi;
- la sede legale provvisoria, fino allindividuazione della sede definitiva da parte della Giunta regionale, è individuata presso quella dellazienda confluita che nellanno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali;
- i beni patrimoniali mobili ed immobili delle aziende sanitarie locali estinte a seguito della fusione sono ricondotti al patrimonio della nuova azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ricognizione;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e s.m.i.;
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante ad oggetto Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali;
- la legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8, recante ad oggetto Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante ad oggetto norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale;
- la D.C.R. n. 137 - 40212 del 24 ottobre 2007 avente ad oggetto Piano socio-sanitario regionale 2007 - 2010";
- la D.G.R. n. 14 - 1850 del 28 dicembre 2000, recante ad oggetto Protocollo dintesa tra la Regione Piemonte e lUniversità degli Studi di Torino e lUniversità del Piemonte Orientale A. Avogadro relativo allapporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio sanitario;
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
decreta
- E costituita, dal 1° gennaio 2008, con sede provvisoria in Torino, Corso Svizzera, n. 164, lazienda sanitaria locale denominata TO2 .
- Lazienda - dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale - ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere relativi alle funzioni ed alle attività già conferite alle seguenti aziende sanitarie locali di cui si dichiara lestinzione al 1° gennaio 2008:
- Unità sanitaria locale n. 3, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5537 del 29 dicembre 1994, successivamente qualificata azienda sanitaria locale n. 3 (ex Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.), risultante dallaggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL. (ex art. 2, l. r. 21 gennaio 1980, n. 3):
- U.S.S.L. TO IV;
- U.S.S.L. TO V;
- Unità sanitaria locale n. 4, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5538 del 29 dicembre 1994, successivamente qualificata azienda sanitaria locale n. 4 (ex Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.), risultante dallaggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL (ex art. 2, l. r. 21 gennaio 1980, n. 3):
- U.S.S.L. TO VI;
- U.S.S.L. TO VII.
- Il patrimonio di pertinenza verrà individuato e trasferito con successivo provvedimento, proseguendo lazienda nellutilizzo dei beni attualmente destinati allerogazione dei servizi di competenza.
- Lorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dallatto di organizzazione (articolo. 3, c. 1 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) nel rispetto dei principi di funzionamento, secondo le indicazioni e nei termini formulati dalla Giunta regionale; sino alladozione del nuovo atto ai sensi dellarticolo 24, comma 2 della l. r. 6 agosto 2007, n. 18, lazienda:
- assicura le funzioni esercitate al 31 dicembre 2007 e garantisce lerogazione delle prestazioni assistenziali nel rispetto ed in coerenza con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale e locale;
- utilizza congiuntamente i loghi ed i segni distintivi già adottati dalle confluenti estinte aziende sanitaria locali.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto regionale e dellarticolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R 2001.
Mercedes Bresso