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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 80

Costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale TO1.

Il Consiglio regionale - con deliberazione n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007, recante ad oggetto “Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale”, in esecuzione delle disposizioni degli articoli 18, 20 e 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante “Norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del Servizio sanitario regionale” - ha precisato l’articolazione delle aziende sanitarie regionali nei termini definiti dagli allegati A), B) e C) del sopra citato provvedimento, disponendo che il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo decorra dal 1° gennaio 2008. Gli articoli della citata legge di riorganizzazione dispongono che il Presidente della Giunta regionale provveda, con propri decreti.

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007, recante ad oggetto “Assetto del Servizio sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l’operatività degli altri organi ed organismi aziendali” ha disposto le ulteriori indicazioni di dettaglio istituzionale ed organizzativo, con particolare riguardo alle specifiche situazioni di transitorietà originate dalla trasformazione del sistema aziendale.

Quanto sopra brevemente illustrato, visti:

- l’allegato A) alla deliberazione del Consiglio regionale n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007, che, ai sensi dell’articolo 18, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, individua le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte;

- le specifiche indicazioni formulate dalla Giunta regionale, con l’anzi citata deliberazione, in relazione alle particolarità dell’azienda di cui si tratta;

- l’articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, per cui:

- le aziende sanitarie locali di nuova costituzione succedono alle precedenti estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualunque genere, relativi alle funzioni ed alle attività già conferite alle preesistenti aziende, assumendone i relativi diritti e obblighi;

- la sede legale provvisoria, fino all’individuazione della sede definitiva da parte della Giunta regionale, è individuata presso quella dell’azienda confluita che nell’anno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali;

- i beni patrimoniali mobili ed immobili delle aziende sanitarie locali estinte a seguito della fusione sono ricondotti al patrimonio della nuova azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ricognizione;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e s.m.i.;

- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali”;

- la legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8, recante ad oggetto “Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere”;

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante ad oggetto “norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”;

- la D.C.R. n. 137 - 40212 del 24 ottobre 2007 avente ad oggetto “ Piano socio-sanitario regionale 2007 - 2010";

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

- E’ costituita, dal 1° gennaio 2008, con sede provvisoria in Torino, Via San Secondo n. 29, l’azienda sanitaria locale denominata “ TO1 ”.

- L’azienda, dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere relativi alle funzioni ed alle attività già conferite alle seguenti aziende sanitarie locali di cui si dichiara l’estinzione al 1° gennaio 2008:

- Unità Sanitaria Locale n. 1, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5535 del 29 dicembre 1994, successivamente qualificata Azienda sanitaria locale n. 1 (ex l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.), risultante dall’aggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL. (ex art. 2, l. r. 21 gennaio 1980, n. 3):

- U.S.S.L. TO I;

- U.S.S.L. TO VIII;

- U.S.S.L. TO IX;

- U.S.S.L. TO X;

- Unità Sanitaria Locale n. 2, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5536 del 29 dicembre 1994, successivamente qualificata Azienda sanitaria locale n. 2 (ex l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.), risultante dall’aggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL. (ex art. 2, l. r. 21 gennaio 1980, n. 3):

- U.S.S.L. TO II;

- U.S.S.L. TO III.

- Il patrimonio di pertinenza verrà individuato e trasferito con successivo provvedimento, proseguendo l’azienda nell’utilizzo dei beni attualmente destinati all’erogazione dei servizi di competenza.

- L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’atto di organizzazione (articolo. 3, c. 1 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) nel rispetto dei principi di funzionamento, secondo le indicazioni e nei termini formulati dalla Giunta regionale; sino all’adozione del nuovo atto ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della l. r. 6 agosto 2007, n. 18, l’azienda:

- assicura le funzioni esercitate al 31 dicembre 2007 e garantisce l’erogazione delle prestazioni assistenziali nel rispetto ed in coerenza con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale e locale;

- utilizza congiuntamente i loghi ed i segni distintivi già adottati dalle confluenti estinte aziende sanitaria locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R 2001.

Mercedes Bresso