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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25.

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2.

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L’applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall’esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 4.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 502

Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Presentata dai Consiglieri Gariglio, Barassi, Bellion, Bizjak, Boeti, Bossuto, Botta, Bresso, Buquicchio, Casoni, Cavallaro, Chieppa, Cirio, Clement, Comella, Cotto, Dalmasso, Dutto, Ghiglia, Guida, Larizza, Leo, Lepri, Lupi, Manolino, Monteggia, Moriconi, Motta, Muliere, Nastri, Nicotra, Novero, Pace, Pedrale, Pichetto Fratin, Pizzale, Placido, Pozzi, Rabino, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rossi, Rostagno, Rutallo, Scanderebech, Spinosa, Toselli, Travaglini, Turigliatto, Valloggia, Vignale l’11 dicembre 2007.

- Assegnata alla I commissione in sede referente l’11 dicembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente l’11 dicembre 2007 con relazione di Mariangela Cotto, Rocco Larizza

- Approvata in Aula il l’11 dicembre 2007 con 44 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Nota all’articolo 3

“Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47(Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.