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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 12-7665

Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007: “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte” - Criteri per l’assegnazione di risorse finanziarie relative all’anno 2007 - Accantonamento della somma di Euro 3.000.000,00.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare lo studio effettuato dall’Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES) intitolato “Analisi della marginalità dei piccoli comuni del Piemonte” dal quale emerge una classificazione dei comuni piemontesi fino a 5000 abitanti, suddivisi, sulla base della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658, in fasce omogenee di comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e contraddistinti, rispettivamente, da un indice di marginalità determinato sulla base di 17 indicatori raggruppati in quattro componenti e precisamente: demografico-territoriale, socio-economica, dotazione di servizi e tessuto economico-produttivo;

- di prendere in considerazione, sulla base dei dati elaborati dall’IRES, unicamente i comuni ricompresi nella fascia di marginalità negativa con indice sino a -0,01;

- di approvare le graduatorie comprendenti gli indici di marginalità e le percentuali da assegnare ad ogni comune, di cui all’allegato A, distinte per comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e procedere, quindi, al riparto dei fondi disponibili come segue:

- l’80% della somma di Euro 3.200.000,00 tenuto conto del numero dei comuni presenti in ogni fascia territoriale, della marginalità media per comune e di un peso, rispettivamente, del 48,75% per comuni prevalentemente montani, del 23,52% per comuni prevalentemente collinari, del 27,74 per comuni prevalentemente di pianura;

- il 20% della somma di Euro 3.200.000,00, sempre secondo i predetti criteri e pesi, nonché suddiviso in ulteriori sottofasce di popolazione come espressamente previsto dall’art. 2 della l. r. n. 15 /2007 e come risulta dall’allegato B;

- di disporre, per l’anno 2007, la ripartizione della somma di cui Euro 500.000,00 come segue:

- il 60% della somma di Euro 500.000,00 per i comuni prevalentemente montani, ricompresi nell’allegato A;

- il 40% della somma di Euro 500.000,00 per i comuni prevalentemente collinari ricompresi nell’allegato A;

- di limitare all’anno 2007 i criteri di cui sopra, dato il loro carattere sperimentale;

- di stabilire che i comuni beneficiari delle risorse di cui trattasi sono tenuti a destinare le stesse secondo le finalità di cui all’art. 1 della l.r. n. 15/2007 e devono rendicontare l’utilizzo di tali risorse, entro il 31/12/2008, secondo le modalità “semplificate” di cui all’art. 4 della stessa legge e comunque in coerenza con le finalità di cui al citato art. 1. Inoltre va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 comma 5, qualora il comune realizzi le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che tale gestione comporta e che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, non è ammesso l’utilizzo del contributo per le spese già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o privati;

- di accantonare la somma di Euro 3.000.000,00 sul capitolo 14594 U.P.B. DA05011 del bilancio regionale 2007, (Acc.102061) nonchè di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura per le finalità di cui alle premesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)