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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 12-7665
Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007: Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte - Criteri per lassegnazione di risorse finanziarie relative allanno 2007 - Accantonamento della somma di Euro 3.000.000,00.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
per le motivazioni illustrate in premessa,
- di approvare lo studio effettuato dallIstituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES) intitolato Analisi della marginalità dei piccoli comuni del Piemonte dal quale emerge una classificazione dei comuni piemontesi fino a 5000 abitanti, suddivisi, sulla base della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658, in fasce omogenee di comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e contraddistinti, rispettivamente, da un indice di marginalità determinato sulla base di 17 indicatori raggruppati in quattro componenti e precisamente: demografico-territoriale, socio-economica, dotazione di servizi e tessuto economico-produttivo;
- di prendere in considerazione, sulla base dei dati elaborati dallIRES, unicamente i comuni ricompresi nella fascia di marginalità negativa con indice sino a -0,01;
- di approvare le graduatorie comprendenti gli indici di marginalità e le percentuali da assegnare ad ogni comune, di cui allallegato A, distinte per comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e procedere, quindi, al riparto dei fondi disponibili come segue:
- l80% della somma di Euro 3.200.000,00 tenuto conto del numero dei comuni presenti in ogni fascia territoriale, della marginalità media per comune e di un peso, rispettivamente, del 48,75% per comuni prevalentemente montani, del 23,52% per comuni prevalentemente collinari, del 27,74 per comuni prevalentemente di pianura;
- il 20% della somma di Euro 3.200.000,00, sempre secondo i predetti criteri e pesi, nonché suddiviso in ulteriori sottofasce di popolazione come espressamente previsto dallart. 2 della l. r. n. 15 /2007 e come risulta dallallegato B;
- di disporre, per lanno 2007, la ripartizione della somma di cui Euro 500.000,00 come segue:
- il 60% della somma di Euro 500.000,00 per i comuni prevalentemente montani, ricompresi nellallegato A;
- il 40% della somma di Euro 500.000,00 per i comuni prevalentemente collinari ricompresi nellallegato A;
- di limitare allanno 2007 i criteri di cui sopra, dato il loro carattere sperimentale;
- di stabilire che i comuni beneficiari delle risorse di cui trattasi sono tenuti a destinare le stesse secondo le finalità di cui allart. 1 della l.r. n. 15/2007 e devono rendicontare lutilizzo di tali risorse, entro il 31/12/2008, secondo le modalità semplificate di cui allart. 4 della stessa legge e comunque in coerenza con le finalità di cui al citato art. 1. Inoltre va ricordato che, ai sensi dellarticolo 2 comma 5, qualora il comune realizzi le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che tale gestione comporta e che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, non è ammesso lutilizzo del contributo per le spese già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o privati;
- di accantonare la somma di Euro 3.000.000,00 sul capitolo 14594 U.P.B. DA05011 del bilancio regionale 2007, (Acc.102061) nonchè di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura per le finalità di cui alle premesse.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)