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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Codice DA1008
D.D. 19 dicembre 2007, n. 190

Legge regionale 7 ottobre 2002, n.23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l’incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico anno 2006, seconda scadenza. Approvazione della graduatoria dei progetti idonei e delle domande escluse.

La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

Il citato articolo 8, integrato dall’articolo 43 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006", stabilisce che la gestione finanziaria dei contributi per gli interventi dimostrativi e strategici è affidata a Finpiemonte S.p.A.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 14-3927 del 2 ottobre 2006, approvava i criteri e le modalità di concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi, tali cioè da presentare caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e da assurgere ad iniziative pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale, individuando quali interventi prioritari:

* l’installazione di celle a combustibile anche per sistemi di soccorso e pronto intervento;

* la realizzazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura;

* l’adozione di tecnologie avanzate in campo edilizio che consentano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico;

* la produzione di energia elettrica e termica con biogas da attività zootecnica.

La stessa deliberazione demandava alla Direzione “Tutela e Risanamento ambientale- Programmazione gestione rifiuti” divenuta, a seguito della DCR n.128-20088 del 29 maggio 2007, Direzione “Ambiente” e, in particolare, al Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dei provvedimenti di attuazione nonchè la valutazione dei progetti.

Con la deliberazione n. 27-4223 del 6 novembre 2006, sono stati altresì approvati i criteri diretti a disciplinare i rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per la gestione finanziaria dei contributi riconosciuti agli interventi valutati idonei rinviandone la disciplina delle modalità di gestione finanziaria ad apposita convenzione, approvata con determinazione dirigenziale n. 289 dell’8 novembre 2006.

Con determinazione n. 293 del 10 novembre 2006 il Settore competente approvava il bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi dimostrativi in campo energetico, fissando due scadenze per la presentazione delle domande.

Le risorse destinate all’incentivazione dei progetti dimostrativi, seconda edizione, ammontano ad euro 2.440.912,54, al netto del corrispettivo spettante a Finpiemonte S.p.A. per l’attività svolta, nell’ambito delle risorse impegnate con determinazione n. 263 del 18 settembre 2007 sul cap. 26755/07 (I. 4323).

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 161 dell’11 dicembre 2007 sono stati prorogati i termini di conclusione dell’istruttoria e di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento fino al 21 dicembre 2007.

Considerato che, nel periodo della seconda scadenza - dal 25 giugno 2007 al 14 settembre 2007 - sono pervenute n. 96 domande di contributo che sono state sottoposte ad un primo esame tecnico-amministrativo volto a verificare la compatibilità con le condizioni di ammissibilità, modalità e termini di presentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del bando che ha portato ad escludere n. 15 domande con le seguenti motivazioni:

* interventi non aventi caratteristiche di innovatività per aspetti tecnici e/o gestionali tali da poter essere considerati “dimostrativi”;

* documentazione carente e/o incompleta ai fini della valutazione tecnica;

* mancanza dei necessari requisiti soggettivi;

* costi ammissibili insufficienti;

* presentazione fuori termine.

Successivamente a questo esame preliminare, i progetti sono stati valutati sulla base dei criteri fissati all’art. 7, commi IV e V del bando. In tale fase sono stati ulteriormente esclusi n. 9 progetti con le seguenti motivazioni:

- costi ammissibili rideterminati insufficienti (ai costi esposti sono state depennate alcune voci ritenute non ammissibili, in conseguenza, i costi ammissibili, come definiti all’art. 5 del bando, sono risultati inferiori al limite di finanziamento);

- fabbisogno energetico superiore al valore di soglia.

Sono, pertanto, risultate ammissibili 72 domande, di cui 69 prioritarie, così suddivise:

* 1 impianto di PEM fuel cell alimentate ad idrogeno;

* 29 interventi di sfruttamento di differenziali di temperatura (ossia 28 impianti a pompe di calore ed 1 intervento di recupero di calore ad uso riscaldamento dal processo produttivo);

* 36 interventi riguardanti la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, dei quali 22 prevedono altresì l’installazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura, ossia pompe di calore, e 2 prevedono l’installazione di sistemi PEM fuel cell alimentati ad idrogeno;

* 1 impianto di produzione di energia elettrica e termica con biogas da attività zootecnica;

* 1 impianto di “raffrescamento solare” (“solar cooling”);

* 1 impianto di riscaldamento con pannelli solari ad aria;

* 1 impianto di trigenerazione;

* 2 impianti fotovoltaici con caratteristiche di innovatività.

Per quanto riguarda la categoria degli edifici a basso consumo energetico, valutata la notevole differenza delle proposte sia in termini progettuali, sia nei parametri di riferimento per identificare l’effettivo risparmio energetico, è stato considerato - quale soglia minima per l’ammissibilità - il valore, riferito alla zona climatica E, di fabbisogno specifico annuo di energia termica utile per il riscaldamento pari a 30 kWh/m2. Tale valore identifica gli edifici collocati nella “classe A” e caratterizzati dalle migliori prestazioni energetiche nella classificazione attualmente più diffusa e conosciuta a livello italiano (Casaclima della Provincia di Bolzano). Il valore scelto ha quindi rappresentato, in sede di valutazione, il riferimento necessario per considerare “dimostrativo” un edificio a basso consumo energetico. Il giudizio principale, relativo alle prestazioni energetiche, è stato altresì integrato dalla valutazione sulla qualità delle scelte progettuali adottate per la definizione delle trasmittanze termiche delle superfici opache orizzontali e verticali, nonché di quelle trasparenti. Al riguardo sono state osservate le indicazioni di qualità per i materiali previste dal “Piano stralcio per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247 ( BUR n. 6 dell’ 8 febbraio 2007). Questo Piano all’allegato 3 stabilisce, tra l’altro, i valori di trasmittanza che devono essere osservati per accedere ad incentivazioni.

Individuati gli interventi prioritari, nel redigere la graduatoria, sono stati osservati i criteri indicati in ordine gerarchico all’art. 7, comma V del bando e di seguito riportati:

* il grado d’innovazione dell’iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali, nonché la replicabilità e il vantaggio energetico connesso alla diffusione della stessa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione di analoghi interventi sul territorio regionale;

* la cantierabilità dell’intervento;

* le caratteristiche tecnologiche dell’intervento;

* il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di vita utile dell’intervento;

* gli effetti positivi su altre politiche regionali;

* le ricadute socio - economiche dell’iniziativa;

* la durata tecnica dell’intervento.

Gli interventi ammissibili ma privi di caratteristiche di priorità sono stati collocati nella graduatoria degli idonei dopo quelli prioritari.

Per alcune domande si è ravvisata la necessità di richiedere specificazioni con particolare riguardo alla conformità degli impianti a pompa di calore alle apposite prescrizioni contenute nel “Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, nonché all’indicazione del valore di fabbisogno di energia per il riscaldamento (ed ai relativi calcoli e bilanci energetici), necessario al fine della valutazione delle proposte di intervento relative ad edifici a basso consumo energetico.

Per quanto riguarda gli interventi diretti alla realizzazione di edifici a basso consumo energetico, si è attribuita maggiore importanza a quelli inerenti ad edifici autosufficienti dal punto di vista energetico. In alcuni casi, interventi relativi ad edifici a basso consumo energetico non sono risultati ammissibili per la parte relativa a coibentazioni e serramenti, in quanto il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’involucro non rispettava il suddetto valore di soglia, ma è risultata ammissibile la sola parte impiantistica, poiché prioritaria o innovativa dal punto di vista tecnico-gestionale.

Tra gli interventi destinati allo sfruttamento dei differenziali di temperatura, si sono valorizzati quelli che prevedono pompe di calore utilizzanti acqua di falda o sonde geotermiche e quegli impianti che sono destinati anche al raffrescamento estivo, tematica che ha assunto particolare rilievo negli ultimi anni.

Nel caso degli impianti fotovoltaici, considerati ammissibili se destinati al soddisfacimento del fabbisogno elettrico di impianti a pompe di calore o aventi particolari caratteristiche di innovatività, qualora il richiedente fosse un privato cittadino o un ente o organismo pubblico o privato senza scopo di lucro ed avesse l’intenzione di accedere alle tariffe incentivanti del Conto Energia, è stato concesso un contributo pari al 20% dell’investimento sostenuto per l’impianto stesso. Tale approccio è volto a permettere la futura fruizione delle predetta tariffa, la quale può essere concessa solo in corrispondenza di contributi in conto capitale inferiori alla percentuale massima suindicata.

Sulla base della decisione favorevole pronunciata dalla Commissione europea a seguito della procedura di notifica (C/2004/5890 del 31 dicembre 2004) è stata seguita la seguente impostazione:

- i contributi non costituiscono aiuti di Stato quando i beneficiari sono cittadini, comuni e altri soggetti pubblici e privati che non perseguono scopo di lucro attraverso lo svolgimento di attività economiche, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001); in questi casi pertanto il contributo è stato calcolato, come previsto dalle disposizioni del bando, sulla base dei costi di investimento rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell’intervento;

- al di fuori di queste ipotesi la Commissione, dopo aver puntualizzato che i contributi diretti a sostenere interventi proposti da imprese costituiscono aiuti di Stato, ha dichiarato questi aiuti compatibili con la Disciplina comunitaria, sia per gli obiettivi perseguiti, sia per le condizioni in cui il regime viene messo in pratica. In relazione ai casi in cui il contributo costituisce aiuto di Stato, le spese ammissibili sono limitate ai costi supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali (c.d. sovraccosti), ai sensi dell’articolo 37 della Disciplina comunitaria. In questi casi il contributo riconosciuto è stato calcolato sulla base degli extracosti, come previsto dalla citata Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e dall’art. 5 del bando.

Il Settore in alcuni casi ha provveduto a rivedere i calcoli presentati, seguendo la metodologia indicata nel bando stesso (art. 5 e allegato 4) e i seguenti assunti, comuni a tutti gli interventi proposti.

* I costi ammissibili sono stati calcolati al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale; a tal proposito, si è considerato un costo unitario per il gas metano, utilizzato negli impianti di riferimento, pari a 0,70 Euro/Nm3 nel caso delle caldaie a condensazione e pari a 0,30 Euro/Nm3 nel caso degli impianti di cogenerazione ed un costo dell’energia elettrica acquistata pari a 0,19 Euro/kWh. Il prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti in progetto è stato considerato pari a 73,63 Euro/MWh (prezzo medio di vendita dell’energia elettrica nell’area del Nord Italia per il 2006 secondo dati GME), mentre per quanto riguarda l’energia elettrica prodotta dagli impianti di riferimento considerati si è assunto un valore di 120 Euro/MWh (secondo elaborazioni AEEG su dati Eurostat, prezzo medio al 1° luglio 2005 per consumi inferiori a 50.000 kWh/a).

* I costi ammissibili sono stati calcolati al netto delle eventuali incentivazioni in conto produzione, come i certificati verdi, considerati pari a 125,28 Euro/MWh come da prezzo di riferimento 2006 del GSE per la vendita al mercato.

* Per gli impianti fotovoltaici si è proceduto ad un calcolo dei sovraccosti (includendo il ricavo derivante dalle tariffe incentivanti del “Conto Energia”) separato da quello relativo alla restante parte dell’intervento, al fine di determinare se il contributo concedibile risultasse inferiore al 20% dell’investimento relativo all’impianto stesso.

* Come impianti di riferimento, per le pompe di calore si sono considerate, per la parte di riscaldamento invernale, le caldaie a condensazione alimentate a gas metano di potenza termica nominale prossima alla potenza termica resa dalla pompa di calore di cui alla proposta e, per la parte di raffrescamento estivo, gruppi refrigeratori condensati ad aria di potenza frigorifera nominale prossima alla potenza frigorifera resa dalla medesima pompa di calore. Per gli impianti a cogenerazione utilizzanti biogas, si è considerato un impianto a cogenerazione alimentato a gas metano con uguale potenza elettrica. Per gli impianti fotovoltaici si sono considerati gruppi elettrogeni con motori diesel o a benzina aventi potenza nominale prossima a quella dell’impianto proposto.

* In alcuni casi, il calcolo dei costi ammissibili o la loro rideterminazione effettuata in sede di istruttoria hanno evidenziato un valore degli stessi tale da determinare un contributo inferiore alla soglia minima pari a euro 20.000,00 o superiore a quella massima pari a euro 400.000,00; nel primo caso, l’intervento è stato escluso dalla graduatoria, mentre nel secondo il contributo è stato riportato al valore limite erogabile.

Dato atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura finanziaria;

dato atto altresì che, a seguito dell’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, il Settore competente consegnerà a Finpiemonte S.p.A. la documentazione necessaria per l’erogazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 5 , comma 2, della Convenzione rep. n. 12032 del 1° febbraio 2007;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i.;

- vista la l.r. 23 aprile 2007, n. 10;

- visto l’art. 22 della l.r. 8 agosto 1997 n. 51;

- viste le DD.G.R. n. 14-3927 del 2 ottobre 2006 e n. 27-4223 del 6 novembre 2006;

- viste le DD.DD. n. 289/2006, n. 293/2006, n. 263/2007,e n. 161/2007;

- vista la Convenzione Rep. n. 12032 dell’1 febbraio 2007.

determina

- di approvare sulla scorta delle argomentazioni illustrate in premessa la graduatoria delle domande ammissibili e provviste di copertura finanziaria relative ad interventi dimostrativi, riportata nell’allegata tabella 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che per l’ultimo intervento inserito è stato possibile assegnare una quota parte del contributo;

- di approvare la graduatoria delle domande valutate idonee ma sprovviste di finanziamento a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, riportata nell’allegata tabella 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma attualmente sprovviste di copertura finanziaria;

- di approvare, alla stregua di quanto in premessa evidenziato, l’elenco delle domande non ammesse riportate nell’allegata tabella 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Convenzione rep. n. 12032 del 1° febbraio 2007, la documentazione necessaria per l’erogazione dell’incentivo sarà consegnata a Finpiemonte S.p.A..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

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