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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 87-7841

Edilizia Residenziale Pubblica “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Ulteriori criteri e modalita’ per l’attuazione degli interverventi e l’erogazione dei contributi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di stabilire, ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007, i seguenti ulteriori criteri e modalità per l’attuazione degli interventi e l’erogazione dei contributi.

1 Rilocalizzazione degli interventi

- Le amministrazioni comunali al fine di mantenere in essere gli interventi ammessi a contributo, a seguito dell’approvazione di strumenti urbanistici generali o esecutivi, possono rilocalizzare l’intervento su un’altra area o immobile assegnati dal comune al soggetto attuatore purchè con caratteristiche analoghe; fermo restando la verifica di ammissibilità dell’intervento, gli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per addivenire all’inizio lavori;

2 Interventi di edilizia sovvenzionata e sovvenzionata anziani

- per quanto riguarda tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati delle Agenzie Territoriali per la Casa la quota parte di finanziamento a carico dell’Agenzia può essere coperta attingendo dai fondi accantonati con le D.G.R. n. 63-13141 del 2.3.1992 e n. 51-16159 del 22.6.1992; fatta salva la verifica, da parte dell’Agenzia, dell’eventuale fabbisogno di integrazione finanziaria degli interventi ancora in corso finanziati con la legge n. 457 del 5.8.1978.

2.1 Manutenzione straordinaria

- le erogazioni dei contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia sovvenzionata avvengono secondo le modalità previste per il recupero e la nuova costruzione degli interventi di edilizia sovvenzionata.

- gli interventi devono pervenire all’inizio lavori entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo. Qualora il soggetto attuatore non pervenga all’inizio dei lavori entro il termini indicati il contributo è revocato di diritto ed assegnato agli interventi in graduatoria non finanziati per mancanza di fondi.

2.2 Anticipo progettazione

- per “l’anticipo progettazione” il saldo del contributo è erogato a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. Qualora sia prevista anche l’acquisizione dell’area o dell’immobile da soggetti privati dovrà essere trasmessa perizia di stima asseverata dal valore del bene e offerta irrevocabile a vendere da parte del soggetto proprietario.

3 Interventi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani

3.1 Canone di locazione e durata assegnazione o contratto d’affitto

- Il canone di locazione, fermo restando quanto previsto dal Programma casa e dalle convenzioni sottoscritte tra l’operatore ed il comune sede d’intervento, non può comunque essere superiore a quello concertato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 e s.m.i.. In assenza degli accordi comunali sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 e s.m.i., il canone di locazione è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica; in tale caso, l’applicazione del disposto è di competenza del comune sede dell’intervento costruttivo;

- l’assegnazione o il contratto di locazione dell’alloggio deve avere una durata non inferiore agli 8 anni, decorsi i quali l’assegnazione o il contratto sono rinnovati con cadenza quadriennale. Trascorsi i primi 8 anni devono essere verificati da parte del comune, con cadenza quadriennale, i requisiti soggettivi dei soci assegnatari o dei locatari. Pertanto, se il socio/locatario perdesse tali requisiti, allo scadere dei primi 8 anni o successivi 4 anni, deve lasciare l’alloggio a lui assegnato/locato;

3.2 Restituzione di 1/3 del contributo

- gli alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata per i quali è prevista la restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale sono destinati alla locazione a soggetti, il cui reddito rientra nei limiti vigenti previsti per l’accesso alla proprietà di alloggi di edilizia agevolata, fino alla completa restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale;

- la restituzione di 1/3 del contributo è garantita dall’operatore finanziato mediante iscrizione di ipoteca di 1° o 2° grado a favore della Regione Piemonte che dovrà essere trasmessa ai fini dell’erogazione a saldo del contributo. La restituzione di 1/3 del contributo decorre dal 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione a saldo per quindici annualità;

- gli alloggi di edilizia agevolata che al termine della restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale sono riscattati non possono essere alienati nel primo quinquennio a decorrere dalla data del rogito notarile. Nel primo quinquennio, dalla data di stipula del rogito notarile, tali alloggi possono essere alienati o locati solo previa autorizzazione del Comune, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentabili motivi, così come indicato nella delibera della Giunta regionale del 27.10.1997 n. 29-22829 “Criteri per l’autorizzazione all’alienazione o locazione nel primo quinquennio dall’acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica”.

3.3 Vincolo alla locazione permanente

- per gli alloggi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani realizzati da cooperative edilizie a proprietà divisa, da imprese di costruzione o da loro consorzi dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari il vincolo alla locazione permanente.

3.4 Trasferimento proprietà alloggi

- il trasferimento di proprietà degli alloggi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani deve riguardare l’intero edificio finanziato ed essere effettuata a favore di un unico soggetto. Il trasferimento di proprietà può avvenire solo dopo l’erogazione a saldo del contributo e lo svincolo della fideiussione. Il vincolo alla locazione permanente, qualora non si tratti di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, è assunto a cura e spese dell’acquirente e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il nuovo proprietario è vincolato agli stessi obblighi derivanti dall’ottenimento dei contributi pubblici del soggetto cedente.

4 Studi di fattibilità

- per gli Studi di fattibilità ai fini dell’erogazione del saldo del contributo dovranno essere presentati:

- relazione sintetica descrittiva degli esiti dello studio;

- individuazione dei tempi, dei costi, dei soggetti interessati dalla realizzazione di quanto lo studio prevede;

- individuazione, tramite identificativi catastali, delle aree e degli immobili per i quali è stato richiesto e concesso il contributo per l’acquisizione;

- individuazione degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata per i quali si intende richiedere il finanziamento nel 2° e 3° biennio del Programma casa;

- idonea cartografia dell’area con l’individuazione delle previsioni dello studio;

- ai fini dell’erogazione del primo 50% per gli Studi di Fattibilità realizzati da operatori privati dovrà essere presentata fideiussione a prima richiesta bancaria o assicurativa che sarà svincolata ad ultimazione dello Studio a saldo del contributo;

- le erogazioni dei contributi ai comuni per l’acquisto delle aree o degli immobili compresi negli Studi di fattibilità e destinati all’edilizia sovvenzionata avvengono nel seguente modo:

- 50% ad ultimazione dello Studio di fattibilità, nel caso di bene di proprietà privata a seguito di perizia di stima asseverata relativa al valore dell’immobile o dell’area e di offerta irrevocabile a vendere al comune da parte del soggetto proprietario;

- 50% alla rendicontazione dei costi sostenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)