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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 87-7841
Edilizia Residenziale Pubblica Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Ulteriori criteri e modalita per lattuazione degli interverventi e lerogazione dei contributi.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di stabilire, ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007, i seguenti ulteriori criteri e modalità per lattuazione degli interventi e lerogazione dei contributi.
1 Rilocalizzazione degli interventi
- Le amministrazioni comunali al fine di mantenere in essere gli interventi ammessi a contributo, a seguito dellapprovazione di strumenti urbanistici generali o esecutivi, possono rilocalizzare lintervento su unaltra area o immobile assegnati dal comune al soggetto attuatore purchè con caratteristiche analoghe; fermo restando la verifica di ammissibilità dellintervento, gli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per addivenire allinizio lavori;
2 Interventi di edilizia sovvenzionata e sovvenzionata anziani
- per quanto riguarda tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati delle Agenzie Territoriali per la Casa la quota parte di finanziamento a carico dellAgenzia può essere coperta attingendo dai fondi accantonati con le D.G.R. n. 63-13141 del 2.3.1992 e n. 51-16159 del 22.6.1992; fatta salva la verifica, da parte dellAgenzia, delleventuale fabbisogno di integrazione finanziaria degli interventi ancora in corso finanziati con la legge n. 457 del 5.8.1978.
2.1 Manutenzione straordinaria
- le erogazioni dei contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia sovvenzionata avvengono secondo le modalità previste per il recupero e la nuova costruzione degli interventi di edilizia sovvenzionata.
- gli interventi devono pervenire allinizio lavori entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo. Qualora il soggetto attuatore non pervenga allinizio dei lavori entro il termini indicati il contributo è revocato di diritto ed assegnato agli interventi in graduatoria non finanziati per mancanza di fondi.
2.2 Anticipo progettazione
- per lanticipo progettazione il saldo del contributo è erogato a seguito dellapprovazione del progetto definitivo. Qualora sia prevista anche lacquisizione dellarea o dellimmobile da soggetti privati dovrà essere trasmessa perizia di stima asseverata dal valore del bene e offerta irrevocabile a vendere da parte del soggetto proprietario.
3 Interventi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani
3.1 Canone di locazione e durata assegnazione o contratto daffitto
- Il canone di locazione, fermo restando quanto previsto dal Programma casa e dalle convenzioni sottoscritte tra loperatore ed il comune sede dintervento, non può comunque essere superiore a quello concertato di cui allart. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 e s.m.i.. In assenza degli accordi comunali sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, ai sensi dellart. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 e s.m.i., il canone di locazione è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica; in tale caso, lapplicazione del disposto è di competenza del comune sede dellintervento costruttivo;
- lassegnazione o il contratto di locazione dellalloggio deve avere una durata non inferiore agli 8 anni, decorsi i quali lassegnazione o il contratto sono rinnovati con cadenza quadriennale. Trascorsi i primi 8 anni devono essere verificati da parte del comune, con cadenza quadriennale, i requisiti soggettivi dei soci assegnatari o dei locatari. Pertanto, se il socio/locatario perdesse tali requisiti, allo scadere dei primi 8 anni o successivi 4 anni, deve lasciare lalloggio a lui assegnato/locato;
3.2 Restituzione di 1/3 del contributo
- gli alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata per i quali è prevista la restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale sono destinati alla locazione a soggetti, il cui reddito rientra nei limiti vigenti previsti per laccesso alla proprietà di alloggi di edilizia agevolata, fino alla completa restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale;
- la restituzione di 1/3 del contributo è garantita dalloperatore finanziato mediante iscrizione di ipoteca di 1° o 2° grado a favore della Regione Piemonte che dovrà essere trasmessa ai fini dellerogazione a saldo del contributo. La restituzione di 1/3 del contributo decorre dal 30 giugno dellanno successivo a quello di erogazione a saldo per quindici annualità;
- gli alloggi di edilizia agevolata che al termine della restituzione di 1/3 del contributo concesso in conto capitale sono riscattati non possono essere alienati nel primo quinquennio a decorrere dalla data del rogito notarile. Nel primo quinquennio, dalla data di stipula del rogito notarile, tali alloggi possono essere alienati o locati solo previa autorizzazione del Comune, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentabili motivi, così come indicato nella delibera della Giunta regionale del 27.10.1997 n. 29-22829 Criteri per lautorizzazione allalienazione o locazione nel primo quinquennio dallacquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica.
3.3 Vincolo alla locazione permanente
- per gli alloggi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani realizzati da cooperative edilizie a proprietà divisa, da imprese di costruzione o da loro consorzi dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari il vincolo alla locazione permanente.
3.4 Trasferimento proprietà alloggi
- il trasferimento di proprietà degli alloggi di edilizia agevolata, agevolata sperimentale e agevolata anziani deve riguardare lintero edificio finanziato ed essere effettuata a favore di un unico soggetto. Il trasferimento di proprietà può avvenire solo dopo lerogazione a saldo del contributo e lo svincolo della fideiussione. Il vincolo alla locazione permanente, qualora non si tratti di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, è assunto a cura e spese dellacquirente e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il nuovo proprietario è vincolato agli stessi obblighi derivanti dallottenimento dei contributi pubblici del soggetto cedente.
4 Studi di fattibilità
- per gli Studi di fattibilità ai fini dellerogazione del saldo del contributo dovranno essere presentati:
- relazione sintetica descrittiva degli esiti dello studio;
- individuazione dei tempi, dei costi, dei soggetti interessati dalla realizzazione di quanto lo studio prevede;
- individuazione, tramite identificativi catastali, delle aree e degli immobili per i quali è stato richiesto e concesso il contributo per lacquisizione;
- individuazione degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata per i quali si intende richiedere il finanziamento nel 2° e 3° biennio del Programma casa;
- idonea cartografia dellarea con lindividuazione delle previsioni dello studio;
- ai fini dellerogazione del primo 50% per gli Studi di Fattibilità realizzati da operatori privati dovrà essere presentata fideiussione a prima richiesta bancaria o assicurativa che sarà svincolata ad ultimazione dello Studio a saldo del contributo;
- le erogazioni dei contributi ai comuni per lacquisto delle aree o degli immobili compresi negli Studi di fattibilità e destinati alledilizia sovvenzionata avvengono nel seguente modo:
- 50% ad ultimazione dello Studio di fattibilità, nel caso di bene di proprietà privata a seguito di perizia di stima asseverata relativa al valore dellimmobile o dellarea e di offerta irrevocabile a vendere al comune da parte del soggetto proprietario;
- 50% alla rendicontazione dei costi sostenuti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto regionale e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)