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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 9-7662

Legge 8 febbraio 2001, n. 21. “Contratti di Quartiere II”. Modalita’ per l’erogazione dei finanziamenti attribuiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

A relazione dell’Assessore Conti:

La legge 8 febbraio 2001, n. 21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta d’alloggi in locazione”, ha promosso un programma innovativo, in ambito urbano, denominato “Contratti di Quartiere II”, da realizzarsi in zone caratterizzate da diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio.

Con decreto 27 dicembre 2001 (G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II” e successivamente, con decreto 30 dicembre 2002 (G.U. 23 aprile 2003, n. 94) il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato il precedente decreto, riducendo la partecipazione finanziaria, minima, delle Regioni al 35% dell’importo del programma.

Con la deliberazione 9 giugno 2003, n. 1-9576, la Giunta regionale del Piemonte ha aderito al programma denominato “Contratti di Quartiere II”, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 e s.m.i., ed ha deciso di cofinanziare il programma nella misura di euro 41.295.269,32, pari al 35% dell’importo di programma, impegnandosi a prevedere lo stanziamento di tale somma sul capitolo 27167, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, in seguito all’approvazione dei rispettivi bilanci regionali per gli anni dal 2005 al 2010.

I fondi statali destinati al programma “Contratti di Quartiere II” per la Regione Piemonte sono pari ad euro 76.691.214,44 e risultano così suddivisi:

- importo di Euro 26.928.992,39 quale quota del limite di impegno quindicennale di cui all’art. 145 comma 33 della Legge 23.12.2000, n. 388;

- importo di Euro 49.762.222,05 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30.7.1999, n. 284.

Per i “Contratti di Quartiere II” risultano quindi destinati complessivamente euro 117.986.483,76.

Con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004, registrato dalla Corte dei Conti, ufficio controllo atti Ministero delle Infrastrutture e Assetto del Territorio, in data 18 gennaio 2005, reg. 1 fog. 78, sono stati resi esecutivi i risultati della procedura di selezione dei programmi regionali ed é stata approvata la graduatoria delle proposte ritenute ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi disponibili.

In data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli interventi nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni nell’ambito del programma innovativo denominato “Contratti di Quartiere II”. L’Accordo è stato approvato con il decreto direttoriale n. 525/B1 del 18 febbraio 2007 e registrato in data 28 febbraio 2007, Reg. 2, Fog. 13 - Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto nel territorio.

In data 30 marzo 2007 la Regione Piemonte ha firmato con il Ministero delle Infrastrutture e con i 17 comuni beneficiari dei finanziamenti i Protocolli d’intesa e le Convenzioni previsti dagli articoli 7 e 8 del citato Accordo di Programma Quadro.

Ai sensi dell’art 3 del protocollo d’intesa, i comuni interessati si sono impegnati a redigere e ad approvare, entro 150 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto di finanziamento e ad iniziare i lavori entro il 30 marzo 2008, subordinatamente all’avvenuto accreditamento delle risorse statali alla Regione secondo le modalità previste dall’art 4 del protocollo.

L’art 4 del protocollo d’intesa prevede che le risorse statali in conto capitale siano trasferite dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione Piemonte con le seguenti modalità:

- 25% del finanziamento spettante, entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del protocollo di intesa.

- 25% del finanziamento spettante alla comunicazione da parte del responsabile dell’attuazione dell’accordo dell’avvenuto affidamento dei lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale decurtato della quota di sperimentazione;

- 25% del finanziamento spettante alla comunicazione da parte del responsabile dell’attuazione dell’accordo dell’avvenuto affidamento dei lavori di importo pari al 80% del finanziamento complessivo statale decurtato della quota di sperimentazione;

- 25% del finanziamento spettante alla comunicazione da parte del responsabile dell’attuazione dell’accordo dell’avvenuto inizio di tutti i lavori ad accezione di quelli relativi alla sperimentazione.

La Giunta regionale con provvedimento n. 30-6242 del 25.6.2007 ad oggetto: “Legge 8.2.2001 n. 21, ”Contratti di Quartiere II". Adempimenti riguardanti il trasferimento delle risorse statali relativamente alle quote del limite di impegno quindicennale di cui all’art. 145 comma 33 della Legge 23.2.2000 n. 388" ha deliberato di non provvedere all’attualizzazione delle risorse statali derivanti dal limite di impegno quindicennale di cui all’art. 145 comma 33 della Legge 23.2.2000, n. 388 relative al programma innovativo “Contratti di Quartiere II”.

L’art. 8 del protocollo d’intesa, prevede che gli importi relativi al finanziamento pubblico, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, siano erogati, successivamente all’accreditamento delle risorse statali alla Regione Piemonte, al comune o al soggetto attuatore in analogia alle procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007 ad oggetto: “Edilizia residenziale pubblica. ”Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006. Programmazione del primo biennio d’intervento"".

La citata deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007 prevede che i contributi assegnati per gli interventi di edilizia residenziale pubblica siano erogati agli enti attuatori degli interventi secondo la seguente modalità:

- 35% del finanziamento all’inizio dei lavori;

- 35% del finanziamento al raggiungimento del 50% dei lavori;

- saldo del finanziamento attribuito a fine lavori.

Con esclusivo riferimento agli interventi di edilizia sovvenzionata, la medesima deliberazione prevede che l’erogazione del primo 35% avvenga in due soluzioni: il 15% all’ammissione a finanziamento dell’intervento ed il restante 20 % all’inizio dei lavori.

Considerato che:

l’art. 6 del protocollo d’intesa stabilisce che la concessione definitiva del finanziamento è subordinata alla trasmissione agli uffici regionali del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell’intervento;

a seguito delle domande avanzate da alcuni comuni la Direzione Edilizia, con la nota prot. n. 6018/18 del 31.7.2007, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture la proroga del termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi;

il Ministero delle Infrastrutture, con la nota B3/2454 del 7 settembre 2007, ha concesso una proroga di 60 giorni, pertanto il termine previsto dagli artt. 3 e 6 del protocollo d’intesa è scaduto il 28.10.2007. Entro tale data sono stati trasmessi tutti i progetti esecutivi degli interventi, oggetto di finanziamento pubblico, previsti nei Contratti di Quartiere;

ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Programma quadro, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti esecutivi e del programma esecutivo degli interventi sperimentali, occorre verificare la coerenza dei medesimi con i progetti definitivi già esaminati dal Comitato paritetico. Gli uffici regionali hanno accertato la coerenza dei progetti esecutivi degli interventi con i progetti definitivi precedentemente trasmessi;

l’art. 7 comma 4 dell’ Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 15 dicembre 2005, prevede che la Regione Piemonte provveda al trasferimento del finanziamento all’ente attuatore beneficiario, impegnando le risorse statali e regionali secondo le percentuali di cofinanziamento ed escludendo pertanto la possibilità dell’impegno in via prioritaria delle risorse statali rispetto a quelle regionali;

con le D.D. n. 170 del 18.9.2006 e n. 175 del 12.9.2007 è stato impegnato, per ciascun anno, il 10% del cofinanziamento regionale per un importo complessivamente pari ad Euro 8.259.053,86;

il Ministero delle Infrastrutture con nota prot. n. 22738 del 31.10.2007 ha comunicato l’autorizzazione al pagamento alla Regione Piemonte dell’importo di Euro 8.796.330,00, relativo alle annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 del limite d’impegno di cui all’art. 145, comma 33, della legge 23.12.2000, n. 388, mentre con nota prot. n. 22744 del 31.10.2007 ha comunicato l’autorizzazione al pagamento alla Regione Piemonte dell’importo di Euro 7.930.687,52, relativo al versamento del primo 25% della quota in conto capitale decurtato dei costi di sperimentazione. Tali importi non risultano ancora incassati dalla Regione.

Rilevato che:

la citata deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007 disciplina, al punto 1.3 dell’allegato, l’erogazione dei contributi con riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica e non fornisce alcuna indicazione in merito all’erogazione dei finanziamenti destinati alle opere di urbanizzazione, in quanto il Programma Casa non prevede risorse per questa finalità. Si rende pertanto necessario definire le modalità anche per l’erogazione dei finanziamenti destinati alle opere di urbanizzazione;

le opere di urbanizzazioni previste nei Contratti di Quartiere II sono tutte attuate dai comuni e pertanto i finanziamenti possono essere erogati secondo le modalità previste per l’edilizia sovvenzionata.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che l’erogazione del primo 35% dei contributi ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione avvenga secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 10-5298 del 19.2.2007 per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)