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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26.
Norme per lesposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)
1. Sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione Piemonte, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e tutelati dallo Statuto della Regione stessa come espresso dallarticolo 7, comma 4, può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
Art. 2
(Uso delle bandiere)
1. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sulluso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dellUnione europea.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 465
Norme per lesposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte .
- Presentata dai Comuni di: Ostana, Crissolo, Castellar, Brondello, Barge, Roaschia, Vernante, Roccavione, Limone Piemonte, Sambuco, Gaiola, Argentera, Roccasparvera, Valloriate, Demonte, Macra, Elva, Castelmagno, Bellino, Melle, Valmala, Venasca, Isasca, Frassino, Pontechianale, Usseaux, Roure, Salbertrand, Exilles, Bardonecchia, Oulx, Sauze dOulx, Chiomonte, Giaglione, Moncenisio, Condove, Gravere, Rubiana, Meana di Susa, Mattie, Novalesa, Venaus, Mompantero, Coazze, Giaveno, Valgioie, Ceres, Cantoira, Lemie, Ceresole Reale, Germagnano, Mezzenile, Traves, Usseglio, Ornavasso, Macugnaga, Valstrona il 19 giugno 2007.
- Dichiarata ricevibile ed ammissibile dallUfficio di Presidenza il 24 luglio 2007.
- Assegnata alla VIII commissione in sede referente il 31 luglio 2007.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 settembre 2007 con relazione di Marco Travaglini, Gianfranco Novero.
- Approvata in Aula l11 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 7 ( Patrimonio culturale)
1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda lidentità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove loriginale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.".