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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007
Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27.
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno 2008.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 66 dello Statuto e dellarticolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 il bilancio della Regione Piemonte per lanno finanziario 2008, secondo gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al Consiglio regionale e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.
2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dellincolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 506
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno 2008.
- Presentato dalla Giunta regionale l11 dicembre 2007.
- Assegnato alla I commissione in sede referente l11 dicembre 2007.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 dicembre 2007 con relazione di Stefano Lepri
- Approvato in Aula il 19 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 8 voti contrari , 1 astenuto.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 66 dello Statuto è il seguente:
Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)
1.Lesercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.".
-Il testo dellarticolo 12, comma 2, della l.r 7/2001 è il seguente:
2.Lesercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi..
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto è il seguente:
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3.Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..