Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 il bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2008, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al Consiglio regionale e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell’incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 506

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2008.

- Presentato dalla Giunta regionale l’11 dicembre 2007.

- Assegnato alla I commissione in sede referente l’11 dicembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 dicembre 2007 con relazione di Stefano Lepri

- Approvato in Aula il 19 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 8 voti contrari , 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 66 dello Statuto è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1.L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.".

-Il testo dell’articolo 12, comma 2, della l.r 7/2001 è il seguente:

“2.L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.