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Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola)

Decreto sindacale n. 12 /2007 di approvazione accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gurro per il finanziamento dei lavori di sistemazione area sportiva di Gurro per i quali è prevista una spesa di Euro 100.000,00

Il sottoscritto Costantini dr. Lugi Valter, Sindaco Pro tempore del comune di Gurro (VCO),

Premesso:

che è stato dato avvio, a cura del Responsabile del Procedimento nominato con Decreto Sindacale n. 9/2007 in data 19.07.2007 alla procedura per la stipula dell’Accordo di Programma di cui all’oggetto e che a seguito di specifica Conferenza di Servizio tenutasi in data 26.11.2007 tra le parti interessate si è addivenuti a concordare il testo definitivo dell’Accordo di Programma - come approvato rispettivamente da Regione e Comune con i seguenti atti:

- D.G.R. n. 46-7749 del 10.12.2007;

- D.C.C. n. 26 del 29.11.2007;

Preso atto che in data 13.12.2007 dopo lo spirare dei termini di pubblicazione dell’avvio del procedimento sul B.U.R n. 31 del 2.8.2007, presso l’Assessorato Sport in via Avogadro n. 30 - Torino è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Gurro l’Accordo di Programma in argomento;

Ricordato che a norma dell’art. 8 della D.G.R 24.11.1997 n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l’accordo deve essere approvato con atto del Sindaco in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10, il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R unitamente ad estratto dell’Accordo stesso, concludendo cosi il procedimento;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

decreta

1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l’Accordo di Programma - sottoscritto in data 13 dicembre 2007 tra il Comune di Gurro e la Regione Piemonte e finalizzato alla realizzazione di lavori di riqualificazione Area Sportiva di Gurro;

2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 14 articoli e viene allegato sub A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

3. di demandare al Responsabile del Procedimento sig. Di Pietro Dr. Nicola, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente decreto.

Dalla sede municipale lì 15.12.2007

Il Sindaco Costantini dr. Luigi Valter

Allegato A) al Decreto del Sindaco n. 12/2007 del 15.12.2007;

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.legisl 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali tra la Regione Piemonte e il Comune di Gurro per la realizzazione di Lavori di riqualificazione area sportiva di Gurro.

Premesso che,

il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno duemilasette in Torino, Via Avogadro, 30 presso la sede dell’Assessorato alla Sport;

tra

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata dall’Assessore Regionale allo Sport, Turismo e Pari Opportunità, dott.ssa Giuliana Manica, a ciò autorizzata con D.G.R. n. 46-7749 del 10/12/2007

e il Comune di Gurro (omissis) rappresentato dall’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici, Viabilità, Attività Produttive, Patrimonio, Gestione Rifiuti e Servizi Tecnologici e Commercio signor Calogero Abate, con delega del Sindaco, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/11/2007

(omissis)

tutto ciò premesso si stabilisce che si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2
Oggetto dell’accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva comunale di Gurro”

Art. 3
Soggetto attuatore

Il Comune di Gurro è il soggetto attuatore dell’accordo, ed è il soggetto attuatore dell’intervento.

Art. 4
Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

Il Comune di Gurro si impegna a:

realizzare l’intervento oggetto dell’accordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;

ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio di intervento e ad inviarla agli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica - Settore Valutazione Progetti;

a trasmettere semestralmente agli uffici regionali della Direzione Turismo Commercio Sport - Settore Sport, in copia i documenti giustificativi di spesa;

a trasmettere a conclusione dell’intervento agli uffici regionali della Direzione Turismo Commercio Sport - Settore Sport la rendicontazione finale dei lavori eseguiti;

la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione dell’intervento oggetto dell’accordo di programma con un contributo complessivo pari a Euro 100.000,00, già previsto sul bilancio regionale 2007 e da erogarsi in un’unica soluzione.

A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma (Bilancio di previsione 2007 - L.R. 23 aprile 2007, n. 10).

Art. 5
Tempi e attuazione dell’accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2009.

La mancata osservazione degli obblighi, di cui all’articolo precedente, comporta l’immediata risoluzione dell’accordo stesso.

Art. 6
Modifiche dell’Accordo

L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 7
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Gurro o loro delegati, e presieduto dal Presidente Sindaco del Comune di Gurro o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8
Variazioni urbanistiche

L’accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 9
Effetti dell’Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso.

Art. 10
Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 11
Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 7 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 12
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 13
Pubblicazione

Il Comune di Gurro trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.

Art. 14
Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Gurro.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

L’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Pari Opportunità: F.to Dott.ssa Giuliana Manica

Per il Comune di Gurro

L’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici, Viabilità, Attività Produttive, Patrimonio, Gestione Rifiuti e Servizi Tecnologici e Commercio: F.to Signor Calogero Abate