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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007

Codice DA1403
D.D. 9 novembre 2007, n. 380

R.D 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4169 per costruzione del ponte sul fiume Dora Riparia in Via Livorno, in Torino. Domanda della Citta’ di Torino.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i, la Città di Torino, all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l’alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

3. in sede di progetto esecutivo siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere interferenti con l’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle caratteristiche geotecniche dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte dalla falda e da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni delle opere (pali). In particolare, le fondazioni dei muri di sponda dovranno risultare con il piano d’appoggio posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

4. i muri di spalla, oltre che essere sufficientemente fondati al fine di offrire presidio ai retrostanti pali, dovranno essere idoneamente collegati a quelli esistenti a monte e valle, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto; inoltre, in considerazione del fatto che in sponda destra è previsto un camminamento sommergibile in concomitanza con eventi di piena, al fine di prevenire erosioni e/o infiltrazioni pregiudizievoli, il piano di camminamento dovrà essere costruito in continuità strutturale, solidalmente al muro d’ala, così come rappresentato sulla Tav n 21;

5. le movimentazioni di materiale d’alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; eventuali opere provvisionali interferenti con il regime del corso d’acqua dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

9. in ragione degli attraversamenti del fiume Dora Riparia presenti a valle del manufatto in progetto (ponte Principe Amedeo IX il Beato e tombinatura ex Cimi Montubi), e di possibili effetti idraulici negativi (vedi parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po in premessa), in pendenza degli interventi di adeguamento e di realizzazione della cassa di laminazione a monte della Città di Torino, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza idraulica, dovrà essere svolta idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti, interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;

10. ad ultimazione lavori, in ragione del precedente punto, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità dell’opera, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità dell’attraversamento e l’accesso all’area;

11. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale ;

12. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, vincolo paesistico, vincolo idrogeologico, ecc).

Il presente provvedimento costituisce premessa per la concessione, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi