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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 90-7616

Programma 2006/2008 per le attivita’ produttive (l.r. 34/2004) - Asse 3 (Internazionalizzazione) Misura INT 2 - (Contratto di insediamento e sviluppo): definizione dei contenuti della misura.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati ‘misure’);

atteso che nell’ambito dell’Asse 3 (Internazionalizzazione) e dell’Asse 5 (Sviluppo territoriale) risulta previsto uno strumento di tipo negoziale per favorire l’insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive; tale misura è convenzionalmente individuata con la sigla: “INT 2" (nell’ambito dell’Asse Internazionalizzazione) e ”ST 2" (nell’ambito dell’Asse Sviluppo territoriale).

visto l’art. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati;

visto l’art. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati;

atteso che una bozza della misura in argomento è stata sottoposta alla valutazione dei componenti del gruppo di lavoro: ‘Sviluppo, competitività, innovazione e ricerca’ costituito nell’ambito del “Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte”, che ha fattivamente contribuito alla definizione dei contenuti dello strumento.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di definire i contenuti delle misure INT 2 e ST 2 (Contratto di insediamento e sviluppo) - prevista nell’ambito del “Programma 2006/2008 per le attività produttive”, di cui alla D.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005, - come specificati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

di assumere impegno a convocare - a cadenza semestrale - il gruppo di lavoro: ‘Sviluppo, competitività, innovazione e ricerca’ costituito nell’ambito del “Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte” per riferire in ordine allo stato di attuazione dello strumento e dei Contratti di insediamento nel frattempo stipulati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

(omissis)

Allegato

L.R. 34/2004 - Programma 2006/2008 per le attività produttive

ASSE 3
(Internazionalizzazione)

ASSE 5
(Sviluppo territoriale)

MISURE
Int 2 e ST 2

Contratto di insediamento e sviluppo

1. Obiettivi specifici della misura

L’obiettivo primario del “Contratto di insediamento e sviluppo” (di seguito:Contratto) consiste nel favorire- in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori - l’atterraggio e lo sviluppo - in Piemonte - di investimenti dall’estero o da aree esterne alla Regione, idonei a favorire lo sviluppo e ad incrementare la competitività del sistema economico-produttivo piemontese nel medio e nel lungo periodo.

Obiettivi secondari sono la creazione di sinergie con il tessuto locale, produttivo, dei servizi, della formazione professionale e specialistica, della ricerca , la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di occupazione e di accrescimento delle conoscenze, la collaborazione nello sviluppare esternalità positive sul territorio, il pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture realizzate o realizzande quali Parchi tecnologici,Poli di Innovazione, Poli integrati di sviluppo, Aree attrezzate per insediamenti produttivi, ecc..

2. Descrizione della misura

La misura è finalizzata a sostenere programmi di investimento organici e funzionali, da avviare successivamente alla stipulazione del Contratto, atti a generare ricadute significative sul sistema locale e ad incrementare il livello di competitività del territorio. In particolare ,la misura finanzia gli investimenti di piccole e medie imprese che intendano localizzarsi nel territorio regionale ovvero di grandi imprese che intendano localizzarsi in aree del Piemonte ammissibili agli ‘aiuti a finalità regionale’ (in base alla deroga dell’ art. 87/3/c del trattato U.E.); tali investimenti consistono :

(i) nella realizzazione di impianti produttivi nuovi o aggiuntivi

(ii) nella realizzazione di laboratori e centri di ricerca e sviluppo centri di competenza e progettazione, centri direzionali;

(iii) nella ristrutturazione, o la riconversione in chiave tecnologica e innovativa di un impianto produttivo già esistente, la riattivazione (in termini di ripresa dell’attività produttiva) di insediamenti inattivi.

La misura può finanziare attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione del personale.

La misura può agevolare la realizzazione ,da parte di grandi imprese che intendano insediarsi nel territorio piemontese, di un programma/progetto di ricerca e sviluppo da avviare successivamente all’insediamento .

Nell’ambito del Contratto sono altresì assunti impegni - da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga ai termini ordinari - in ordine ai tempi di avvio e conclusione dei procedimenti finalizzati all’insediamento degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti e delle altre attività oggetto del Contratto, in modo da renderli compatibili con le esigenze di celere attuazione dell’insediamento .

3. Soggetti beneficiari

Mediante il Contratto sono ammessi a finanziamento:

1) le imprese che intendano insediarsi in Piemonte;

2) gli Enti locali, le autonomie locali funzionali, altri enti pubblici, le Università e gli organismi di ricerca piemontesi, le società di gestione dei Parchi scientifici e tecnologici piemontesi e dei Poli di innovazione localizzati in Piemonte, in quanto concorrano direttamente (mediante risorse, attività ed altri investimenti connessi e funzionali all’insediamento, ecc.) all’ attuazione del Contratto.

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive:

- elabora ed approva la scheda tecnica di misura

- dispone l’affidamento al soggetto di cui al successivo punto 5 (secondo il modello dell’in house providing) della regia e della gestione del Contratto e delle attività preordinate,strumentali e connesse

- riceve e valuta la proposta di Contratto predisposta dal soggetto di cui al successivo paragrafo 5;

- delibera l’ammissione a finanziamento degli investimenti e dei progetti previsti nel Contratto

Il responsabile della direzione regionale in materia di attività produttive è incaricato della sottoscrizione del Contratto.

5. Soggetto gestore

La regia e la gestione (successiva al finanziamento) del Contratto è affidata alla società consortile per l’internazionalizzazione di cui all’art. 1 l.r. 13/3/2006 n. 13.

Tale soggetto ha il compito di condurre, gestire e governare tutte le fasi del progetto di insediamento (fase di scouting e contatto con le imprese , individuazione della localizzazione ; supporto alla predisposizione del progetto di insediamento e del programma di investimento ; valutazione del progetto/programma;proposta alla Direzione regionale competente di ammissione a finanziamento del programma/progetto e di approvazione della bozza di Contratto ; redazione del Contratto;monitoraggi;verifica delle rendicontazioni di spesa;erogazione dei finanziamenti;controlli anche ispettivi).

Esso rappresenta l’interlocutore unico per le imprese che hanno un progetto di investimento in Piemonte e che intendano accedere al Contratto, fornendo i servizi direttamente funzionali alla predisposizione ed attuazione del Contratto.

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione dei progetti/programmi d’investimento.

Il soggetto gestore di cui al precedente paragrafo 5 in qualità di interlocutore unico dell’impresa che intende accedere al Contratto,:

(i) verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità del progetto di investimento ;

(ii) verifica la coerenza dell’iniziativa imprenditoriale che intende insediarsi in Piemonte rispetto alle indicazioni strategiche della Regione ;

(iii) accompagna l’impresa nelle fasi negoziali preliminari alla definizione del programma d’investimento e nel rapporto con gli Enti pubblici e locali e con il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione;

(iv) istruisce le richieste di accesso al Contratto e ne propone l’ammissione a finanziamento;

(v) assiste l’impresa nelle diverse fasi di realizzazione del progetto;

(vi) svolge ogni altra attività prevista nell’atto di affidamento

Procedura: negoziale valutativa .

Criteri generali di selezione e valutazione.

I progetti proposti debbono soddisfare i seguenti requisiti :

(i) la fattibilità tecnico-economica, vale a dire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e la capacità tecnica e finanziaria dell’impresa contraente e degli eventuali partners di realizzare il progetto/programma

(ii) il merito creditizio, ovvero l’affidabilità dell’impresa che intende realizzare l’investimento

(iii) la rapida cantierabilità del progetto

(iv) l’idoneità del programma di investimento a contribuire all’incremento di competitività del territorio

(v) la coerenza con le politiche di sviluppo della Regione

(vi) il grado di sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto,anche in riferimento alla sua compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro,di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,di tutela ambientale.

I progetti di ricerca e sviluppo sono sottoposti alla valutazione di esperti che offrano garanzia di competenza ed imparzialità; tale valutazione concerne - oltrechè i profili precedentemente elencati- i contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto e la congruità dei relativi costi.

7. Forma e intensità dell’intervento finanziario .

L’intervento regionale, destinato a sostenere il progetto d’investimento od il progetto di ricerca e sviluppo dell’impresa che intende insediarsi ,è concesso nella forma (alternativa o cumulata) di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale eventualmente cumulato con un finanziamento bancario),nei limiti delle intensità di aiuto consentite dalla normativa comunitaria.

L’intervento regionale destinato ai soggetti ( diversi dall’impresa che intende insediarsi) che ,nell’ambito del Contratto ,effettuano investimenti o,comunque, cooperano o contribuiscono finanziariamente alla realizzazione dell’investimento o del progetto, è concesso,nei limiti delle intensità di aiuto consentite dalla normativa comunitaria :

-in forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato con un contributo a fondo perduto,per interventi di apprestamento ed infrastrutturazione del sito di localizzazione dell’insediamento effettuati da enti locali od enti pubblici ;

-in forma di contributo a fondo perduto, alternativo o cumulato con un finanziamento agevolato,per i soggetti che cooperano con l’impresa nella realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

8. Controlli e revoche

Il soggetto gestore di cui al precedente paragrafo 5 effettua verifiche e controlli (anche presso i soggetti beneficiari dell’agevolazione) sugli investimenti e sugli impegni previsti dal Contratto, ,allo scopo di accertare lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale,il rispetto degli obblighi , dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente,dalla scheda tecnica e dal Contratto nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’intervento finanziario regionale e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

Il soggetto gestore propone alla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4 la risoluzione del Contratto e/o la revoca(parziale o totale ) delle agevolazione e dei finanziamenti concessi nei seguenti casi:

a) mancato avvio od interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari.

b) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

c) nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal Contratto;

e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto,ove non autorizzati dalla Regione;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato

h) qualora il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato dai beneficiari nel Contratto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’ agevolazione può essere concessa;

i) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività produttiva dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi i termini stabiliti dal Contratto;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

l) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell’intervento regionale al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi (od altro termine stabilito in Contratto) alla conclusione dell’investimento o del progetto di ricerca

m) nel caso in cui ,per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il programma /progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi

n) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura ,dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione,dal Contratto e,più in generale, dalla normativa (regionale,nazionale, comunitaria) di riferimento

o) nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli

p) violazione di divieti od inadempimento di obblighi previsti dal Contratto.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte dell’agevolazione o del finanziamento regionale già erogata,maggiorata degli interessi nella misura stabilita dalla scheda tecnica di misura nonchè l’applicazione(ove ne ricorrano i presupposti)di una sanzione amministrativa pecuniaria.

9. Monitoraggi

L’ente gestore procede- secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico,procedurale e finanziario della Misura e dei singoli Contratti stipulati.

L’ente gestore procede altresì -nei tempi , secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e -ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della misura: in esito a tali monitoraggi ,l’ente gestore relaziona periodicamente alla Regione in ordine all’attuazione dei Contratti stipulati nonché in ordine al funzionamento dello strumento .

10. Sanzioni

Nei casi previsti dall’art. 12 l.r. 34/204 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’ammontare del contributo o del finanziamento concesso.

11. Rinvio

Qualora il programma/progetto sia finanziato -in tutto od in parte- con Fondi dell’Unione Europea,si applica la normativa comunitaria (e la normativa nazionale di attuazione) che disciplina l’utilizzo di tali Fondi.