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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 89-7615
Programma 2006/2008 per le attivita produttive (l.r. 34/2004) - Asse 1 (Ricerca ed innovazione) Misura Ri 3 - (Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per lecoinnovazione, per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, per ladozione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese): definizione dei contenuti della misura.
A relazione del Vicepresidente Peveraro e dellAssessore Bairati:
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale n 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dellart. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il Programma 2006/2008 per le attività produttive;
- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati misure).
Atteso che nellambito dellAsse 1 (Ricerca ed Innovazione) risulta previsto una misura (convenzionalmente individuata con la sigla Ri 3) finalizzata ad agevolare le piccole e medie imprese che intendano innovare i propri processi produttivi, che intendano investire al fine di ridurre limpatto ambientale di processi produttivi e dei prodotti, incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, adottare le tecnologie dellinformazione e della comunicazione.
Visto lart. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti daccesso e le procedure attuative degli strumenti dintervento (misure) programmati;
visto lart. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati.
la Giunta regionale, a voti unanimi
delibera
Di definire i contenuti delle misure Ri 3 (Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per lecoinnovazione, per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, per ladozione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese) - prevista nellambito del Programma 2006/2008 per le attività produttive - come specificati nellallegato 1 parte integrante della presente deliberazione
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
L.R. 34/2004
Programma 2006/2008 per le attività produttive
ASSE 1 (Ricerca e Innovazione)
MISURA Ri 3
(Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per lecoinnovazione,per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro , per ladozione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese)
1. Obiettivi specifici della misura
La misura ha come obiettivo lincremento della capacità competitiva del sistema produttivo piemontese mediante il sostegno diretto alle imprese che intendano introdurre innovazioni nei processi produttivi , nelle attività connesse o a valle del processo produttivo (marketing,distribuzione,logistica) quando ciò avvenga non a seguito di attività di ricerca e sviluppo ma per acquisizione e applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti, per acquisizione e applicazione di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici, per acquisizione e introduzione nel processo produttivo di nuove metodologie organizzative, di macchinari ,attrezzature ed altri beni che consentano un rilevante miglioramento del processo produttivo,del marketing,della commercializzazione e distribuzione del prodotto. La misura si propone altresì di supportare gli investimenti volti a ridurre limpatto ambientale delle produzioni e dei prodotti ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro,sia in una prospettiva più generale di ecosostenibilità sia sulla considerazione che , nel medio-lungo periodo, ciò possa contribuire anche ad un miglior posizionamento competitivo delle imprese in grado di operare con minor impatto ambientale e con standard di sicurezza più elevati rispetto alle imprese concorrenti .
2. Descrizione della misura
La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti/ programmi organici di investimento proposti da imprese :
- che intendano introdurre innovazioni di processo,organizzative,di marketing o nella rete distributiva;
- che intendano dotarsi di macchinari ,impianti e sistemi in grado di minimizzare gli impatti sullambiente (c.d. ecoinnovazione)
- che intendano effettuare investimenti volti a favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
- che intendano innovare,mediante ladozione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione, sia le modalità di transazione e relazionamento con fornitori,clienti,sistema finanziario e creditizio,pubbliche amministrazioni ,sia lorganizzazione interna e la logistica.
3. Soggetti destinatari dellintervento
Piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nellambito dei settori individuati da apposito Bando.
Il provvedimento che adotta la scheda tecnica di misura o che approva il bando:
- può riservare una quota di risorse a beneficio di determinate categorie di imprese,di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche;
- può prevedere lestensione dellagevolazione a beneficio di imprese aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea che definisce le piccole e medie imprese;
4. Struttura incaricata dellattuazione
La Direzione regionale competente in materia di attività produttive:
- approva la scheda tecnica di misura ed il bando che integrano, specificano e danno attuazione alle prescrizioni ivi contenute
- disciplina -nellambito di apposito atto di affidamento- lattività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica losservanza
- predispone (avvalendosi delle necessarie professionalità specialistiche) la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dallart. 14 della l.r. 34/2004 e (nel caso di progetti finanziati con Fondi dellUnione Europea) dalla normativa comunitaria
- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari
5. Soggetto gestore
Finpiemonte s.p.a. (l.r.n.17/2007)
6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione
Misura a bando od a sportello.
Procedura: valutativa (a sportello od a graduatoria).
Criteri di selezione e valutazione:
- verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità della domanda
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riferiti alle imprese ed altri soggetti che richiedono lagevolazione e del rispetto delle altre prescrizioni dettate dal bando od in esso richiamate
- valutazione nel merito del progetto proposto a finanziamento (in particolare: contenuti del programma/progetto/investimento proposto a finanziamento; idoneità del progetto/programma/investimento a realizzare le finalità di cui al precedente paragrafo 2; ricadute in termini di innovazioni che accrescano la competitività dellimpresa ovvero in termini di riduzione dellimpatto ambientale o di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro; idoneità del soggetto proponente a realizzare il progetto/programma; congruità e pertinenza dei costi esposti)
- verifica della sostenibilità finanziaria (capacità finanziaria del soggetto proponente a realizzare il progetto; merito creditizio).
7. Forma e intensità dellagevolazione
Lagevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.
Lagevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con lintensità di aiuto stabilita dalla scheda tecnica o dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, lintensità dellagevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.
8. Controlli e revoche
Lente gestore effettua controlli (su un campione di beneficiari e su singoli beneficiari individuati al di fuori del campione nei casi in cui ne ritenga la necessità) anche presso i soggetti beneficiari dellagevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dellintervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono lammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti daccesso allagevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nellatto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4 nei confronti del soggetto gestore di cui al precedente paragrafo 5.
Lente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dellagevolazione nei seguenti casi:
a) interruzione delliniziativa anche per cause non imputabili allimpresa beneficiaria.
b) qualora limpresa non destini lagevolazione agli scopi che ne motivarono lammissione a finanziamento;
c) nel caso di agevolazione concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
d) nel caso in cui i beni acquistati con lagevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dellagevolazione;
e) limpresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o lesecuzione dellinvestimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;
f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;
g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;
h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l agevolazione può essere concessa;
i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica, dal bando,dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
j) in caso di cessazione dellattività dellimpresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell investimento;
k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dellimpresa finanziata ad altra procedura concorsuale,prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dellinvestimento;
l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli lesecuzione dellintero progetto;
m) in caso di cessazione o trasferimento dellunità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dellinvestimento ammesso allagevolazione;
n) qualora il beneficiario dellagevolazione non consenta leffettuazione dei controlli previsti al presente paragrafo o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.
La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata,maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, e lapplicazione(ove ne ricorrano i presupposti)di una sanzione amministrativa pecuniaria
9. Monitoraggi
Lente gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine allavanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.
Lente gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni dimpatto della misura.
10. Sanzioni
Nei casi previsti dallart. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dellagevolazione concessa.
11. Rinvio
Qualora il progetto o linvestimento sia finanziato, in tutto od in parte, con Fondi dellUnione Europea, si applica la normativa comunitaria (e la normativa nazionale di attuazione) che disciplina lutilizzo di tali Fondi.