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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 89-7615

Programma 2006/2008 per le attivita’ produttive (l.r. 34/2004) - Asse 1 (Ricerca ed innovazione) Misura Ri 3 - (Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per l’ecoinnovazione, per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese): definizione dei contenuti della misura.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati ‘misure’).

Atteso che nell’ambito dell’Asse 1 (Ricerca ed Innovazione) risulta previsto una misura (convenzionalmente individuata con la sigla Ri 3) finalizzata ad agevolare le piccole e medie imprese che intendano innovare i propri processi produttivi, che intendano investire al fine di ridurre l’impatto ambientale di processi produttivi e dei prodotti, incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, adottare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Visto l’art. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati;

visto l’art. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati.

la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

Di definire i contenuti delle misure Ri 3 (Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per l’ecoinnovazione, per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese) - prevista nell’ambito del “Programma 2006/2008 per le attività produttive” - come specificati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

L.R. 34/2004
Programma 2006/2008 per le attività produttive

ASSE 1 (Ricerca e Innovazione)

MISURA Ri 3

(Agevolazioni a sostegno di programmi/progetti di innovazione, di investimenti per l’ecoinnovazione,per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro , per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle piccole e medie imprese)

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo l’incremento della capacità competitiva del sistema produttivo piemontese mediante il sostegno diretto alle imprese che intendano introdurre innovazioni nei processi produttivi , nelle attività connesse o a valle del processo produttivo (marketing,distribuzione,logistica) quando ciò avvenga non a seguito di attività di ricerca e sviluppo ma per acquisizione e applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti, per acquisizione e applicazione di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici, per acquisizione e introduzione nel processo produttivo di nuove metodologie organizzative, di macchinari ,attrezzature ed altri beni che consentano un rilevante miglioramento del processo produttivo,del marketing,della commercializzazione e distribuzione del prodotto. La misura si propone altresì di supportare gli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e dei prodotti ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro,sia in una prospettiva più generale di ecosostenibilità sia sulla considerazione che , nel medio-lungo periodo, ciò possa contribuire anche ad un miglior posizionamento competitivo delle imprese in grado di operare con minor impatto ambientale e con standard di sicurezza più elevati rispetto alle imprese concorrenti .

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti/ programmi organici di investimento proposti da imprese :

- che intendano introdurre innovazioni di processo,organizzative,di marketing o nella rete distributiva;

- che intendano dotarsi di macchinari ,impianti e sistemi in grado di minimizzare gli impatti sull’ambiente (c.d. ecoinnovazione)

- che intendano effettuare investimenti volti a favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

- che intendano innovare,mediante l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia le modalità di transazione e relazionamento con fornitori,clienti,sistema finanziario e creditizio,pubbliche amministrazioni ,sia l’organizzazione interna e la logistica.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell’ambito dei settori individuati da apposito Bando.

Il provvedimento che adotta la scheda tecnica di misura o che approva il bando:

- può riservare una quota di risorse a beneficio di determinate categorie di imprese,di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche;

- può prevedere l’estensione dell’agevolazione a beneficio di imprese aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea che definisce le piccole e medie imprese;

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive:

- approva la scheda tecnica di misura ed il bando che integrano, specificano e danno attuazione alle prescrizioni ivi contenute

- disciplina -nell’ambito di apposito atto di affidamento- l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza

- predispone (avvalendosi delle necessarie professionalità specialistiche) la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dall’art. 14 della l.r. 34/2004 e (nel caso di progetti finanziati con Fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria

- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari

5. Soggetto gestore

Finpiemonte s.p.a. (l.r.n.17/2007)

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione

Misura a bando od a sportello.

Procedura: valutativa (a sportello od a graduatoria).

Criteri di selezione e valutazione:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità della domanda

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riferiti alle imprese ed altri soggetti che richiedono l’agevolazione e del rispetto delle altre prescrizioni dettate dal bando od in esso richiamate

- valutazione nel merito del progetto proposto a finanziamento (in particolare: contenuti del programma/progetto/investimento proposto a finanziamento; idoneità del progetto/programma/investimento a realizzare le finalità di cui al precedente paragrafo 2; ricadute in termini di innovazioni che accrescano la competitività dell’impresa ovvero in termini di riduzione dell’impatto ambientale o di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro; idoneità del soggetto proponente a realizzare il progetto/programma; congruità e pertinenza dei costi esposti)

- verifica della sostenibilità finanziaria (capacità finanziaria del soggetto proponente a realizzare il progetto; merito creditizio).

7. Forma e intensità dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

L’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto stabilita dalla scheda tecnica o dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche

L’ente gestore effettua controlli (su un campione di beneficiari e su singoli beneficiari individuati al di fuori del campione nei casi in cui ne ritenga la necessità) anche presso i soggetti beneficiari dell’agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nell’atto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4 nei confronti del soggetto gestore di cui al precedente paragrafo 5.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria.

b) qualora l’impresa non destini l’agevolazione agli scopi che ne motivarono l’ammissione a finanziamento;

c) nel caso di agevolazione concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;

e) l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’ agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica, dal bando,dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell’ investimento;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale,prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dell’investimento;

l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dell’investimento ammesso all’agevolazione;

n) qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli previsti al presente paragrafo o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata,maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, e l’applicazione(ove ne ricorrano i presupposti)di una sanzione amministrativa pecuniaria

9. Monitoraggi

L’ente gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

L’ente gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della misura.

10. Sanzioni

Nei casi previsti dall’art. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’agevolazione concessa.

11. Rinvio

Qualora il progetto o l’investimento sia finanziato, in tutto od in parte, con Fondi dell’Unione Europea, si applica la normativa comunitaria (e la normativa nazionale di attuazione) che disciplina l’utilizzo di tali Fondi.