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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 17-7544

Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli Interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane anno 2007.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

il Capo III del Titolo II della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, (supplemento al BUR n. 37 del 15/09/1999) prevede, agli artt. 16 e 18, che la Regione promuova la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

gli interventi regionali si attuano con la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane singole o associate fino ad un massimo del 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali;

la Giunta Regionale predispone il Programma in cui sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo, sentite le Confederazioni artigiane maggiormente rappresentative;

si rende pertanto necessario approvare il Programma 2007 per la concessione dei contributi in questione;

per l’attuazione della citata normativa risulta accantonata sul bilancio regionale 2007 una quota delle risorse del Fondo unico regionale di cui all’art. 20 della LR 44/2000;

l’art. 14 della L.R. 44/2000 prevede che le Province e l’area metropolitana sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrano alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali;

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita;

la Giunta Regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge

vista la L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007;

sentito il Coordinamento Regionale delle Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna e Casa;

delibera

con le motivazioni di cui in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano,

di approvare il Programma degli interventi 2007 di cui all’art. 18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

all’attuazione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse pari a Euro 2.000.000,00 disponibili sul cap. 26145/2007 - UPB DA 16072, accantonate con D.G.R. n. 13-7136 del 22/10/2007 (A 101703);

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento e tenuto conto delle linee guida ed orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Programma degli Interventi ai sensi della Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18.

Anno 2007

Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

I. Ambiti di intervento.

1. Tutto il territorio piemontese con l’esclusione delle zone obiettivo 2 di cui al DOCUP ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99.

2. Le domande di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di sostegno transitorio (Phasing Out) individuate dalla D.G.R. n°2-28061 del 06/08/1999 ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99 sono finanziate solo nel caso in cui le risorse stanziate eccedano il fabbisogno determinato dalle domande relative ad altre aree, indipendentemente dal punteggio acquisito.

II. Beneficiari

1. Imprese artigiane singole o associate, con l’esclusione di quelle operanti nei settori di cui all’appendice 1.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

III. Interventi finanziabili

1. Progetti di localizzazione e rilocalizzazione immediatamente cantierabili in aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate relativi a :

a) insediamenti in aree già sede di imprese beneficiarie dei contributi a valere sui programmi di intervento dal 1999 al 2006 (completamenti);

b) insediamenti in aree individuate nel “Programma Pluriennale di Attuazione” ai sensi della Legge Regionale n. 9/1980 e s.m.i.;

c) insediamenti in aree di nuovo impianto (senza insediamenti preesistenti) di almeno tre imprese artigiane che risultino tutte formalmente ammissibili al contributo. Il progetto esecutivo delle aree di nuovo impianto deve prevedere:

- urbanizzazione primaria in base agli standard previsti dalla normativa regionale;

- accessibilità viaria interna ed esterna alle reti di urbanizzazione;

- collegamenti ad impianti di depurazione all’ interno dell’ area o comunali.

IV. Misura delle agevolazioni

1. I contributi sono concessi fino al 40% della spesa ammissibile calcolata secondo le modalità previste al successivo paragrafo VII.

2. Per i progetti di insediamento in aree di “nuovo impianto” e per i progetti di insediamento in aree a sostegno transitorio di cui ai precedenti paragrafi III.1.c) e I.2. il contributo non può comunque superare i 120.000,00 Euro.

3. I contributi alle imprese previsti dal Programma degli interventi, sono soggetti al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento di seguito specificate e tenuto conto delle linee guida ed orientamenti applicativi approvati con DGR N. 43-6907 del 17/09/07.

Qualora tali condizioni, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

a) Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

b) Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

c) Equivalente sovvenzione netta e lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente sovvenzione lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente sovvenzione netta (ESN).

Modalità di calcolo:

per contributo a fondo perduto : ESL = importo contributo;

per prestito agevolato: l’ammontare dell’ESL può essere richiesto all’Ente gestore.

d) E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

e) Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

V. Valutazione, punteggi e formazione della graduatoria

1. Le domande sono istruite e valutate dal Settore regionale competente secondo l’ordine cronologico di presentazione ed in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Programma degli interventi.

2. Il Comitato Tecnico, istituito con DGR n. 59-10042 del 21/7/2003 esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, sugli esiti dell’istruttoria e della valutazione del Settore.

3. La valutazione delle domande è effettuata dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

4. In caso di insediamento in aree individuate come prioritarie dalle Province, con deliberazione della Giunta Provinciale, alle imprese richiedenti viene attribuito un punteggio calcolato come segue:

a) 5 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 5 aree;

b) 3 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 10 aree.

L’individuazione delle aree da parte delle Province e la relativa notifica del provvedimento alla Direzione Regionale competente in materia di artigianato , dovrà avvenire in tempo utile per l’attivazione dell’ istruttoria e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo di cui al successivo paragrafo VIII.

5. Alle imprese ammissibili viene attribuito un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

a) imprese artigiane ubicate nelle fasce fluviali A, B e C soggette a vincolo, come individuate dalle delibere dell’Autorità di Bacino del fiume PO (regolarmente certificate);

b) imprese soggette ad ordinanze di sgombero totale a causa di eventi alluvionali (regolarmente certificate);

c) insediamenti di imprese artigiane collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del PAI (regolarmente certificate);

d) dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori);

e) nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

f) procedure immobiliare di sfratto in corso (regolarmente certificata);

g) impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificata dal Comune).

6. I progetti di insediamento in possesso dei requisiti previsti dal presente Programma degli interventi, esclusi quelli nelle aree a sostegno transitorio di cui al paragrafo I.2., sono inseriti nella graduatoria secondo il seguente ordine:

a) progetti di cui al paragrafo III.1.a) ordinati in base al punteggio ottenuto;

b) progetti di cui al paragrafo III.1.b) ordinati in base al punteggio ottenuto;

c) progetti di cui al paragrafo III.1.c) ordinati in base al punteggio ottenuto.

7. II progetti di insediamento nelle aree a sostegno transitorio di cui al paragrafo I.2. sono inseriti in graduatoria dopo i progetti di cui al precedente punto 6 nel seguente ordine:

a) progetti di cui al paragrafo III.1.a) ordinati in base al punteggio ottenuto;

b) progetti di cui al paragrafo III.1.b) ordinati in base al punteggio ottenuto;

c) progetti di cui al paragrafo III.1.c) ordinati in base al punteggio ottenuto.

8. A parità di punteggio si considera l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

VI. Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi seguendo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

2. Ove la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, la Giunta Regionale autorizza la Direzione Regionale competente a ridurre il contributo in misura percentuale uguale per tutti i soggetti, e/o di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

3. Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse vengono utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

4. Nel corso della realizzazione degli investimenti l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa in possesso dei requisiti previsti dal presente Programma, purché non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

5. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) 30% a concessione dell’ unità produttiva;

b) 30% al raggiungimento del 30% dell’investimento nel suo complesso;

c) 30% a ultimazione dell’investimento;

d) 10% a presentazione del consuntivo finale di spesa.

6. I beneficiari devono iniziare i lavori entro quattro mesi dalla data di concessione del contributo e devono ottenere da parte del Comune il permesso di costruire entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Programma degli interventi, pena la revoca del beneficio, salvo richiesta di proroga motivata da ritardi nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni da parte di soggetti terzi, adeguatamente documentati.

7. I lavori devono concludersi entro 42 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

8. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

9. I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate col contributo per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate, in presenza delle quali la Regione si riserva di concedere una deroga.

10. Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

11. Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, certificati dal Direttore dei Lavori, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

VII. Spese ammissibili e inammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le spese, sostenute a partire dal 01/01/2007 relative a:

a) terreno;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) fabbricato (struttura, tamponamenti, opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici);

2. Con riferimento alla realizzazione dell’immobile:

a) le spese avviate nel 2007 sono ammissibili anche nel caso in cui l’acquisto del terreno e le opere di urbanizzazione siano effettuati in periodo antecedente;

b) la data di riferimento è quella dell’ effettivo inizio lavori che non deve essere anteriore alla data del 01/01/2007; il rilascio del permesso di costruire può essere antecedente a tale data ;

c) nel caso in cui l’area di localizzazione abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche a valere su leggi regionali, nazionali o comunitarie sono ammissibili le sole spese non interessate da tali agevolazioni.

3. Le spese per la realizzazione o ristrutturazione degli immobili sono riconosciute ammissibili:

a) al 100% se relative a locali adibiti all’attività artigiana di produzione e/o di prestazione di servizi;

b) al 50% se relative a locali adibiti a magazzini o depositi;

c) al 30% se relative a locali accessori (servizi, mense, spogliatoi);

d) al 25% se relative a locali adibiti ad uso espositivo o commerciale.

4. Per il calcolo delle spese ammissibili sono utilizzati i costi medi ricavati dall’insieme dei progetti presentati.

5. Ai fini del calcolo delle spese ammissibili sono escluse:

a) spese per leasing immobiliare;

b) spese per opere relative a varianti edilizie di lavori avviati in data antecedente il 01/01/2007, anche se fatturate successivamente a tale data;

c) spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori;

d) prestazioni professionali varie (onorari, parcelle, spese notarili);

e) spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione;

f) spese relative a lavori in economia;

g) spese relative a locali ad uso abitativo;

h) interventi immobiliari esclusivamente legati alla rilocalizzazione di locali per attività accessorie (uffici, depositi, aree espositive);

i) spese relative alla realizzazione di impianti tecnologici per gli uffici;

j) ampliamenti produttivi.

VIII. Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. Le domande vanno inviate a mezzo posta sul modulo approvato dalla Direzione competente, con successiva determinazione, corredate di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito con DGR N. 43-6907 del 17/09/07, dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008, esclusivamente con raccomandata AR a: Direzione Attività Produttive, Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Piazza Nizza 44 - 10126 Torino; ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di partenza .

2. Gli uffici Regionali ordinano cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo; a tal fine fa fede il protocollo regionale.

3. Le domande presentate oltre i termini prescritti non sono prese in considerazione.

4. Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione obbligatoria specificata in calce al modulo di richiesta di contributo.

5. Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

6. Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

7. La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

IX. Termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo VIII.

X. Monitoraggio e valutazione

1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21/97 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.

Appendice 1

ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.