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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Occupazione d’urgenza dei terreni necessari ai lavori di realizzazione scarpata a valle strada e rifacimento di opere complementari di sicurezza stradale in comune di Rassa

Il Dirigente Responsabile

Premesso che con deliberazione G.P. n. 647 del 27.11.2007 questo Ente ha approvato il progetto definitivo dei lavori di consolidamento scarpata a valle strada e rifacimento di opere complementari di sicurezza stradale in Comune di Rassa;

Con determinazione dirigenziale n. 1206 del 2.3.2007 è stato affidato al Geom. Franco Dondè di Desana (VC) l’incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza dei terreni necessari alla realizzazione dell’intervento;

Ritenuto di procedere all’occupazione d’urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell’art.22 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e dei relativi terreni da occupare, con l’indicazione dell’indennità determinata in via provvisoria;

determina

È autorizzata l’occupazione d’urgenza dei terreni necessari ai lavori di ricostruzione tratto di consolidamento scarpata a valle strada e rifacimento di opere complementari di sicurezza stradale in comune di Rassa;

L’Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, secondo le modalità previste dall’art.20, comma 4 e seguenti, del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l’indennità offerta, potranno presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell’art.21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell’art.22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l’esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all’art.24 del citato D.P.R. e deve aver luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto;

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta l’indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell’art.50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.