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Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2007

Codice DA0826
D.D. 21 novembre 2007, n. 87

Aggiornamento dei limiti di reddito, per l’anno 2008, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93).

L’art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate alla locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 della citata legge n. 457/78; l’aggiornamento è effettuato, ai sensi dell’articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26.4.2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”.

Con la D.G.R. n. 45-7426 del 21.10.2002 sono stati variati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6.8.1996 n. 59 (FIP 1996), 24.3.1997 n. 16/97 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999), aggiornati con la determinazione dirigenziale n. 201 del 21.11.2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002, che risultava essere pari al + 2,4%; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito fossero variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente, che la loro applicazione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo e di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito.

Con la determinazione n. 234 del 7.12.2006 sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica agevolata per l’anno 2007 sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2006 confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente e si è ritenuto di applicare tali limiti di reddito anche per le assegnazioni di alloggi realizzati in attuazione della legge 8.2.2001, n. 21 Piano Operativo approvato con D.G.R. n. 4-8482 del 24.2.2003 - 20.000 abitazioni in affitto.

Con la D.G.R. n. 21-2454 del 28.3.2006 la Giunta Regionale ha aggiornato i limiti massimi di reddito per l’accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente e alla locazione temporanea realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge 493/93, la deliberazione ha inoltre stabilito che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente con determinazione dirigenziale e che la loro applicazione decorra dal primo gennaio dell’anno successivo.

Con la D.G.R. n. 22-2620 del 19.4.2006 la Giunta Regionale ha aggiornato i limiti massimi di reddito per l’accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati ai sensi dell’art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179 e demandava ad apposito provvedimento dirigenziale l’aggiornamento annuale di tali limiti, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo, in analogia a quanto assunto per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e per gli interventi di cui all’art 9 della legge 493/93.

Considerato che:

- occorre variare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata aggiornati da ultimo con D.D. n. 234 del 7.12.2006;

- tale variazione è indicata nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica da cui risulta che l’indice a marzo 2006 era pari a 127,1 e l’indice a marzo 2007 è pari a 129, con una variazione percentuale pari al + 1,5;

Risulta inoltre opportuno, al fine di consentire alle Amministrazioni Comunali di applicare gli adeguamenti di cui alla presente determinazione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, confermare che i nuovi limiti di reddito decorrano dal 1° gennaio 2008.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

- visto l’art. 22 della legge regionale del 8..8.1997, n. 51;

- vista la legge 5.8.1978, n. 457;

- vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

- vista la legge 4.12.1993, n. 493;

- vista la legge regionale 6.8./1996, n. 59 (FIP);

- vista la legge regionale 24/03/1997, n. 16 (FIP);

- vista la legge regionale 6.12.1999, n. 31 (FIP);

- vista la legge 28.2.2001, n. 21;

- vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

- vista la la D.G.R. n. 45-7426 del 21.10.2002,

- vista la D.D. n. 178 del 3.11.2005;

- vista la D.G.R. n. 21-2454 del 28.3.2006;

- vista la D.G.R. n. 22-2620 del 19.4.2006;

- vista la D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006;

determina

- di aggiornare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n. 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n. 16 (FIP 1997), 6.12.1999 n. 31 (FIP 1999) e del programma regionale “Residenze per anziani in Piemonte”, legge 8.2.2001, n. 21 (Contratti di Quartiere II), Piano Operativo - 20.000 alloggi in affitto stabiliti con la D.D. n. 178 del 3.11.2005 e del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 con esclusione delle misure di intervento sovvenzionata, sovvenzionata anziani e bando giovani, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2006 ed il mese di marzo 2007, che risulta essere pari al + 1,5%, così come indicato sull’allegato “A” alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

- di aggiornare i limiti di reddito per l’accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente e alla locazione temporanea realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge 493/93 e dell’art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2006 ed il mese di marzo 2007 che risulta essere pari al 1,5% così come indicato sull’allegato “B” alla presente determinazione, con decorrenza dal primo gennaio 2008.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato