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Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2007

Codice DA1701
D.D. 8 novembre 2007, n. 118

DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 - Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali - Comune di Cirie’ (To) Soc. Bennet spa attivazione grande struttura di vendita centro commerciale classico tipologia G-CC2 con superficie di vendita di mq. 7830 tramite l’ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale di mq. 6350 (ex lege 426/71) - Localizzazione L2 - DCS. n. 13373/17.1 del 27.09.2005.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di individuare l’ammontare dell’onere aggiuntivo da destinare al Comune sede d’intervento e ai Comuni contermini per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del tessuto commerciale esistente e di stabilire le modalità operative per la corresponsione del medesimo da parte della Società Bennet spa, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 13373/17.1 del 27.9.2005, relativa all’attivazione di una grande struttura di vendita “centro commerciale classico” tipologia G-CC2 con superficie di vendita di mq. 7830 - tramite l’ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale di mq. 6350, ex lege 426/71, settore alimentare e non alimentare - ubicato nel Comune di Ciriè (To), Via Battitore angolo Corso Generale Dalla Chiesa, in una localizzazione L2, secondo le seguenti specificazioni:

* la somma complessiva degli oneri aggiuntivi previsti dall’art. 17, c. 4 ter della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19), dovuti dalla Società Bennet spa è di Euro 54825.12;

* la società Bennet spa (sottoscrittrice dell’atto d’obbligo) deve versare la somma di Euro 54825.12, ad ogni singolo Comune, secondo la seguente ripartizione:

Comune sede d’intervento    Euro
Ciriè    24671.30
    
Comuni contermini    
Nole    7538.45
Robassomero    7538.45
San Carlo C.se    7538.45
San Maurizio C.se    7538.45
    
totale    54825.12

* la corresponsione dell’onere aggiuntivo, da parte della Soc. Bennet spa, ai comuni beneficiari dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione della presente determina dirigenziale

2. I Comuni beneficiari, ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 21-48444-11.12.2006, devono destinare le somme percepite, a titolo di onere aggiuntivo, al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale, secondo le seguenti indicazioni:

• Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:

- Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa:

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);

* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU

* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU

* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

- Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa

* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU

* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

• Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti

- azioni volte alla realizzazione di PIR (Programmi integrati di rivitalizzazione)

- azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;

- azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.

- qualunque azione di promozione e sostegno dell’immagine del comune.

Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dall’attribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.

3. La Regione, ai sensi dell’art. 10 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatorie comunali. A tal fine, ai sensi del c. 2 del citato articolo, ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo deve trasmettere annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico-finanziario in ordine all’utilizzo delle stesse

Una copia della presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa alla Società Bennet spa, al Comune di Ciriè (To) e ai Comuni contermini

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni