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Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura via del progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia situata in loc. Gorette in Comune di Govone

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 26 settembre 2006 e dell’11 settembre 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia situata in loc. “Gorette” del Comune di Govone, presentato da parte della Ditta E.M.T. s.n.c. di Bruno Roberto & C., Via Pirio, 26, Priocca (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che interessa un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a. Entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo.

b. Per tutta la durata dell’intervento dovranno essere mantenuti in efficienza i piezometri installati dalla Ditta e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza trimestrale, del livello piezometrico della falda. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto a.

c. Al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la progressiva realizzazione degli interventi di recupero ambientale, la coltivazione avvenga per strisce successive parallele, seguendo l’andamento descritto in progetto.

d. Preliminarmente alla coltivazione della prima striscia, venga realizzata la pista provvisoria, alternativa all’attuale strada interpoderale, al fine di garantire l’accessibilità ai fondi posti oltre l’area di cava. A tal proposito si segnala la necessità di evitare qualsiasi interferenza tra la viabilità a servizio dei fondi circostanti e l’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento in progetto.

e. Al termine della coltivazione dovrà essere ripristinata la strada interpoderale nella posizione originaria.

f. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

g. Le scarpate risultanti dall’attività estrattiva nell’area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

h. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

i. Tutte le canalette in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante il miscuglio erbaceo indicato in progetto.

j. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine limitare la fase di stoccaggio e consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle superfici su cui è stata raggiunta la morfologia definitiva.

k. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2,5 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento.

l. Il cumulo di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovrà essere dotato al piede di una apposita canaletta perimetrale.

m. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

n. Al termine della coltivazione di ciascuna striscia prevista in progetto si dovrà procedere all’inerbimento delle superfici pianeggianti e dovrà essere conferita a ciascun tratto di scarpata risultante la morfologia definitiva e, compatibilmente con la stagione in corso, si dovrà immediatamente procedere alla distribuzione del terreno vegetale, alla esecuzione dell’inerbimento mediante idrosemina e alla successiva messa a dimora della siepe campestre progettata.

o. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26.09.2006 e dell’11.09.2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito l’assenso dell’ASL 18 in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni esplicitate al precedente punto 4 lett. d.

7. Di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 6 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3 nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

11. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

12. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

13. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

14. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

16. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)