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Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lu (Alessandria)

Modifica ad alcuni articoli dello Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 31 del 12/09/2005)

si rende noto

Che sono state apportate le seguenti variazioni:

Art. 5 - Albo Pretorio

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 4: Oltre agli atti che devono essere pubblicati per legge, per lo Statuto e per i Regolamenti, dovranno essere pubblicati per garantire la trasparenza amministrativa, le determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi nonché i Decreti del Sindaco.

Art. 7 - Organi

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

comma 4: La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali (art. 48 D.Lgs. 267/2000) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9 - Consiglio comunale

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, stabilisce l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al sindaco, che provvede alla convocazione del Consiglio.

comma 4: Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione dello Statuto, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 3: Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché della permanenza degli equilibri di bilancio o in caso negativo adotta i provvedimenti di cui all’art. 193 c. 2, 3 , 4 del D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei relativi assessori (art. 42 c. 3).

Art. 16 - Sindaco

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 5: Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1:

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109, 110, nonché del presente statuto e regolamenti comunali;

h. il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da apposite disposizioni di legge (art. 50 c. 4 D. Lgs. 267/2000).

Art. 20 - Vicesindaco

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il Vicesindaco è l’assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni ai sensi art. 59 D.Lgs. 267/2000.

Art. 22 - Composizione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno con le funzioni di Vicesindaco.

1. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 - Competenze

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

comma 3:

h. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari e di denaro.

Art. 34 - Referendum

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di un numero di elettori residenti non inferiore al 33% degli iscritti nelle liste elettorali

e deve riguardare le materie di esclusiva competenza comunale.

comma 6: Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed assume le conseguenti decisioni.

Art. 35 - Accesso agli atti

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, purché non in violazione della L. 675/96 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Art. 36 - Diritto di informazione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 4: I regolamenti approvati dal Comune che hanno valenza esterna, in quanto vincolano i cittadini, sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio:

a. dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;

b. dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 40 - Procedimenti ad impulso di ufficio

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni e non superiore a giorni 30, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

Art. 51 - Accordi di programma

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 63 - Funzioni del segretario comunale

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

comma 2: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4.

comma 3: Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

comma 4: Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

comma 5: Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.