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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, determinato in euro 1.564.880,16, è applicato al bilancio di previsione per l’anno 2007 e utilizzato per l’integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

(Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)

1. La Regione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica a carico degli enti strumentali gestori di aree protette regionali, limitatamente alle risorse oggetto di trasferimento regionale, nell’ambito della globalità del proprio bilancio.

Art. 4.

(Spese pluriennali)

1. Lo stanziamento dell’UPB DA13012 (Beni culturali - Università ed istituti scientifici Titolo II spese in conto capitale) per l’attuazione della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l’Università ed il Diritto allo studio universitario), di cui all’allegato A della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), è aumentato di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale).

Art. 5.

(Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. È data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006) salvo conguaglio da effettuarsi con il versamento a saldo del quarto trimestre.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.

Art. 6.

(Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)

1. Considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l’attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2007-2008 e con riferimento ai propri impianti, la cui concessione sia scaduta, le azioni necessarie per consentire un’adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali, di compensazione e risparmio energetico e misurazione del consumo idrico.

2. Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l’uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione al gestore dei relativi impianti di risalita.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione relativamente ai propri impianti si avvale della ‘’Fondazione 20 marzo 2006’’ di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) utilizzando i fondi iscritti nell’UPB SA01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti).

Art. 7.

(Scadenze degli impegni anno 2007)

1. Il termine previsto all’articolo 31, comma 8 della l.r. 7/2001 è spostato, limitatamente al presente esercizio, al 10 dicembre 2007.

CAPO II

Modifiche di leggi regionali

Art. 8.

(Modifiche della l.r. 9/1992)

1. L’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 9 (Nuova determinazione della misura dell’addizionale all’imposta di trascrizione e all’imposta di consumo sul gas metano) è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale)

1. L’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) è dovuta dai soggetti indicati dall’articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).".

2. Il titolo della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente: “Nuova determinazione della misura dell’addizionale all’imposta di trascrizione e all’accisa sul gas naturale.”.

Art. 9.

(Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007)

1. La durata dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37), per l’annualità 2007 decorre, per la durata di mesi dodici, dal 17 maggio 2007, data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo ai criteri per il finanziamento dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali 2005-2007 dei Distretti dei vini, ultima annualità.

Art. 10.

(Modifiche della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi”) come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 9/2007 sono soppresse le parole: “di previsione per l’anno finanziario 2007".

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2000, come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 9/2007, dopo le parole: “i requisiti” sono inserite le seguenti: “e le modalità”.

Art. 11.

(Modifica della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunta la lettera g bis):

“g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l’installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE.”.

Art. 12.

(Modifica della l.r. 1/2004)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), dopo le parole: “della legislazione nazionale” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).”.

Art. 13.

(Modifica della l.r. 12/2004)

1. Al comma 10 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) come da ultimo modificato dall’articolo 21 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) sono soppresse le parole: “a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007,”.

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.".

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.

3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.

4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.

5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata. “.

Art. 16.

(Modifica della l.r. 22/2006)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è aggiunto il seguente:

“3bis. Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni.”.

Art. 17.

(Modifica della l.r. 38/2006)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: “presente legge e” sono sostituite dalle seguenti: “presente legge,”.

Art. 18.

(Modifiche della l.r. 5/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia), dopo le parole: “La Regione”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle competenze in materia di tutela ambientale stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),”.

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 5/2007, dopo le parole: “La Regione”, sono inserite le seguenti: “con le modalità previste dall’articolo 112 del d.lgs. 42/2004 e”.

Art. 19.

(Modifiche della l.r. 9/2007)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 60 della l.r. 9/2007 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d’origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d’origine, purchè autorizzate, ancorchè l’autorizzazione temporanea risulti scaduta.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l’uso civico stesso.".

Art. 20.

(Modifiche della l.r. 17/2007)

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), è aggiunta la seguente:

“m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).”.

2. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 17/2007 la parola: “prevalentemente” è soppressa.

3. L’articolo 6 della l.r.17/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Amministrazione e controllo)

1. L’amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l.r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.

5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell’organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.".

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 17/2007 è aggiunta la seguente:

“b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14).”.

Art. 21.

(Modifiche della l.r. 19/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte), è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d’intervento, di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall’invio del relativo piano.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.”.

Art. 22.

(Modifiche della l.r. 75/1995)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziate nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).".

Art. 23.

(Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione)

1. Tutti i beni trasferiti dal demanio dello Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), si intendono appartenenti al demanio della Regione e dati in concessione agli enti di cui all’articolo 50 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione).

Art. 24.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto regionale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa di cui all’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘’Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’’) osservando i principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di efficacia ed efficienza.

Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 dicembre 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 - (Articolo 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 468

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 agosto 2007.

- Assegnato alla I commissione in sede referente il 9 agosto 2007 ed in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII il 14 settembre 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2007 con relazione di Paolo Cattaneo.

- Approvato in Aula il 29 novembre 2007, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l’assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l’assestamento e’ subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui all’articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche’ a quello dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresi’, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 10, comma 3.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006) ) è il seguente :

“Art. 5. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 31 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 31. (Spese)

1. Le fasi delle spese della Regione sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche’ la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio’ sia indispensabile per assicurare la continuita’ dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il piu’ efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta e’ autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformita’ con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

5. La Regione puo’ assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu’ esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall’articolo 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.

7. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell’anno cui il bilancio si riferisce senza necessita’ di ulteriori atti, le spese per:

a) il trattamento economico tabellare gia’ attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonche’ per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilita’.

9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno e’ riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita’ gli atti e i provvedimenti relativi alla gara gia’ adottati.

10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilita’ pubblica vigenti nella materia, le modalita’ per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilita’ amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresi’, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. “Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)” è il seguente :

“Art. 4.(Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione)

1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:

a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;

b) le iniziative da realizzare per i fini di cui all’articolo 3, i tempi delle realizzazioni, i soggetti attuatori scelti tra quelli previsti all’articolo 9, nonche’, per ogni intervento, l’ammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nell’articolo 15.

2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio di cui all’articolo 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validita’ triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalita’ di cui al comma 3.

3. Il piano di distretto è approvato dal Consiglio di distretto di cui all’articolo 6 ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui all’articolo 5.".


Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 4 (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.)

1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.

2. Nella predisposizione del bilancio annuale vengono iscritti stanziamenti sul ‘’fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulatà’, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti e le modalità che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoriò, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 ‘Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridì e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ‘Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzatè).".


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.

c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita’ di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita’ vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l’esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell’integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto della immatricolazione;

g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, e per tre annualità se l’installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE ;

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l’attivita’ propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita’ nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.".


Nota all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 4.(Funzioni della regione)

1. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all’articolo 8;

b) la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull’offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni piu’ varie, nonche’ la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell’ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;

c) l’adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all’integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell’ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) l’adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;

e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche’ l’assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;

f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

g) la definizione dei requisiti di qualita’ per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l’individuazione dei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l’istituzione di specifico registro, e l’identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l’acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonche’ per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;

k) la ripartizione, con le modalita’ dell’articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalita’ di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all’articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell’ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attivita’ formative per il personale dei servizi sociali, nonche’ la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita’;

m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;

n) la concessione, in regime di convenzione con l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche’ la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

o) l’esercizio, nell’ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);

p) l’individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonche’ dell’albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;

r) l’istituzione dell’Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;

s) l’istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;

t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l’approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. La Regione attua l’integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalita’ di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell’ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).".


Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12. (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 2.(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

1. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002, con riferimento all’utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:

a) l’occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, e’ soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 112/1998) come inseriti dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all’aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonche’ per particolari tipologie di concessione.

4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:

a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festivita’ o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;

b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;

c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attivita’ pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attivita’ aziendali o dell’associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l’ampiezza dell’area o la durata della richiesta alterino l’equilibrio degli usi demaniali della collettivita’ interessata.

5. Il procedimento per il rilascio della concessione e’ soggetto al versamento di spese di istruttoria.

6. I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell’alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;

b) nell’ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l’uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita’.

8. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all’occupazione, nonche’ gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorita’ concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.

9. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell’organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, e’ considerata come “occupazione anticipata” di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorita’ concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorche’ il soggetto interessato fornisca all’autorita’ stessa la corrispondenza avvenuta con l’organo statale competente concernente l’occupazione di cui trattasi nonche’, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall’organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge in attesa della classificazione del territorio interessato in base all’alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d’ufficio, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorita’ concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.".


Nota all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 7 legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 7. (Noleggio autobus)

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano l’attività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi:

a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico;

b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese."

3 bis) Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni.".


Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all’entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l’autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.".


Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 9. (Valorizzazione del patrimonio sabaudo e istituzione di struttura flessibile)

1.Per le celebrazioni del 2011, la Regione, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Città di Venaria Reale e il Comune di Druento, è impegnata nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello della Mandria e degli altri beni compresi nell’ambito del progetto denominato “La Venaria Reale”, nonché nella realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.

2.La Regione nel rispetto delle competenze in materia di tutela ambientale stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), anche mediante la stipulazione di accordi di programma quadro con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, provvede al completamento del recupero strutturale e funzionale dei beni di cui al comma 1 e degli altri siti di pertinenza sabauda.

3.La Regione con le modalità previste dall’articolo 112 del d.lgs. 42/2004 e, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati interessati, partecipa alla costituzione di un ente dotato di personalità giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, cui affidare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni di cui al comma 1.

4.Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un programma pluriennale di opere, interventi ed azioni volte ad attuare quanto previsto nel presente articolo.

5.La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce una struttura flessibile interassessorile cui compete il supporto e il concorso per l’elaborazione dei documenti programmatici e per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

6.Al responsabile della struttura flessibile si applica la disciplina di cui agli articoli 26 e 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).".


Nota all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 60 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. (Legge finanziaria per l’anno 2007) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 60. (Delega ai Comuni in materia di usi civici)

1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d’origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d’origine, purchè autorizzate, ancorchè l’autorizzazione temporanea risulti scaduta.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l’uso civico stesso.

3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.".


Note all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 2. (Finpiemonte s.p.a.)

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;

d) nell’attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

e) nell’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);

m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate;

m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a) .

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.".

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 17/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnatele nell’ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L’acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all’interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l’assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell’impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.".

- Il testo dell’articolo 11 della l.r. 17/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese);

b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni);

b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 ).".


Nota all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.(Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte))

come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 6. (Programmazione degli interventi)

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d’intervento, di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall’invio del relativo piano.

2. Semestralmente la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.

3. Per l’elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte spa la redazione di appositi studi di fattibilità.

4. Nell’ambito dell’importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte spa può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.".

- Il testo dell’articolo 7 della l.r. 19/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 7. (Procedure per l’approvazione dei progetti di interesse regionale)

1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.

2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.".


Nota all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunita’ Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.

1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziate nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

3. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziate nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo 2 spese in conto capitale)".


Nota all’articolo 23

- Il testo dell’articolo 50 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione) è il seguente :

“Art. 50.(Canali demaniali di irrigazione)

1. La gestione dei canali demaniali d’irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle coutenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all’articolo 52.".


Note all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 27(Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è il seguente :

“Art. 11.(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della segreteria interistituzionale, di cui all’articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l’Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.".


Nota all’articolo 25

Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47(Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.".