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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 79-7605

Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

visto il Regolamento CE/852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari”;

visto che, in data 9 febbraio 2006, al fine di garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa del Regolamento CE/852/2004, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

visto che con Deliberazione n. 62-6006 del 28/05/2007 la Giunta Regionale del Piemonte ha recepito il documento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa del Regolamento CE/852/2004;

richiamate tutte le considerazioni citate in premessa alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007;

considerata la necessità di dare corso, sia pure in modo provvisorio, ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, per gli aspetti riguardanti le registrazioni delle imprese alimentari e le Dichiarazioni di Inizio Attività semplici e differite (di seguito DIA), in attesa che vengano definite le modalità di comunicazione informatizzate tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute;

considerato che l’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, prevede l’applicazione delle DIA per la notifica dell’inizio di nuove attività o per le modifiche sostanziali di attività esistenti, mentre per tutte le imprese alimentari esistenti, già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non è richiesta alcuna ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Regolamento CE/852/2004;

considerato che ai sensi dell’Accordo Stato Regioni relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004, la DIA semplice si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative e la DIA differita si applica a tutte quelle imprese alimentari che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 (di cui l’art. 2, che regolamentava tali autorizzazioni, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193) o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici;

considerato che con la Deliberazione n. 42-12939 del 05/07/2004, la Giunta regionale stabiliva le tariffe da applicare alle imprese per le prestazioni effettuate dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e che, in tale tariffario non è prevista alcuna voce riconducibile alla gestione istruttoria delle pratiche di registrazione a cui sono tenuti i Servizi del Dipartimento;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

- di approvare l’allegato 1, come parte integrante della presente Deliberazione, riportante le indicazioni operative per dare una prima applicazione ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni relativo al Regolamento CE/852/2004, per gli aspetti riguardanti le registrazioni e le Dichiarazioni di Inizio Attività (in seguito DIA), sia pure in modo provvisorio in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute;

- di approvare, come parte integrante della presente Deliberazione, l’allegato 2, riportante la modulistica da utilizzare ai fini delle notifiche di inizio, variazione, cessazione e chiusura attività, di tutti gli stabilimenti e di tutte le nuove imprese, in capo all’operatore del settore alimentare, soggette a registrazione e a DIA, in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute;

- di approvare, come parte integrante della presente Deliberazione, l’allegato 3, riportante la modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di determinati alimenti;

- di approvare, come parte integrante della presente Deliberazione, l’allegato 4, riportante la modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per il trasporto, la vendita e l’eventuale preparazione di determinate tipologie di alimenti;

- di stabilire nell’allegato 5, anch’esso parte integrante della presente Deliberazione, gli importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente, con l’esclusione della produzione primaria;

- di incaricare la Direzione Regionale Sanità di apportare, con proprio provvedimento, eventuali successive modifiche ed integrazioni agli allegati 2, 3 e 4, nell’ambito dei principi e degli indirizzi forniti attraverso la presente Deliberazione, qualora si rendessero necessarie.

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 852/2004/CE E DELL’ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, RECANTE “LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE”

Con la D.G.R. n. 62-6006 del 28/05/2007, la Regione Piemonte ha inteso assicurare l’applicazione del Regolamento CE/852/2004, alla luce dell’Accordo stipulato al riguardo tra Stato, Regioni e Province Autonome.

In particolare, è stato necessario individuare nuove procedure relativamente all’obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di effettuare la notifica di ogni stabilimento posto sotto il loro controllo, anche al fine di chiarire il rapporto tra la registrazione di cui al Regolamento CE/852/2004 e l’autorizzazione sanitaria prevista per alcune attività dalla Legge 283/1962 e da altre specifiche normative settoriali (es. R.D. 3298/1928).

In particolare, l’Accordo Stato Regioni relativo al Regolamento CE/852/2004, individua le modalità di applicazione della “notifica ... ai fini della registrazione” di ogni stabilimento posto sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare, nell’istituto giuridico della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Tale scelta è stata concepita con la finalità di soddisfare l’esigenza, imposta dalla norma comunitaria, di conoscenza delle imprese del settore alimentare da parte dell’autorità competente, con quella di semplificare le procedure di inizio dell’attività di impresa da parte degli operatori, sostituendo in tale settore l’autorizzazione sanitaria per le attività che vi erano soggette ai sensi della normativa previgente.

La nuova legislazione alimentare europea introduce, tra gli altri, il principio della responsabilità dell’operatore del settore alimentare, in base al quale l’operatore stesso deve garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sull’igiene dei processi produttivi di competenza dell’impresa alimentare e della conseguente sicurezza degli alimenti da questa trattati.

Da tale principio deriva l’indicazione, contenuta nell’Accordo Stato Regioni, che la registrazione avvenga a seguito di una dichiarazione effettuata dall’operatore del settore alimentare.

E’ inoltre opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora non vengano adeguati alle normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente.

Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività (es. il Regolamento regionale 9/R del 2003, per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale, o le linee guida regionali del 2001 per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole, ecc.), contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la suddetta dichiarazione deve attestare la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione, l’eventuale sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, abilitano all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E’ evidente che per l’esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni delle presenti indicazioni operative si applicano:

a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;

b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, nonché quelle contenute negli Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

E’ opportuno specificare che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Si precisa inoltre che per “consumatore finale” si intende, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare (Reg. CE/178/2000).

Art. 3 - Obbligo di notifica ai fini della registrazione

Il Regolamento CE/852/2004 pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di procedere alla notifica di ciascuno stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, per consentire all’autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE/882/2004.

1. Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, con le modalità indicate all’articolo 4, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004.

2. Sono, inoltre, soggette a sola notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004:

a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell’azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 10.000 capi di pollame all’anno (Reg. CE/1029/2006) e di 500 capi di lagomorfi (conigli) e di piccola selvaggina allevata all’anno, nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II, cap. 3 del Regolamento CE/852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale, su sua richiesta,

- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell’ambito del territorio della Provincia in cui insiste l’azienda agricola o nel territorio delle Province contermini;

b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l’azienda sia già registrata per la produzione di latte, l’attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica;

c) la produzione di prodotti a base di latte ed in generale di alimenti di origine animale:

- per la cessione al consumatore finale,

- per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale.

3. Sono inoltre soggette a notifica:

a) la produzione primaria in generale,

b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti, in sede fissa e su aree pubbliche,

c) l’attività di affittacamere con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale,

d) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee.

4. Gli operatori del settore alimentare di cui ai punti 1, 2 e 3 che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, siano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione. Per le imprese che hanno già in corso un procedimento autorizzativo, iniziato ai sensi della normativa previgente, è fatta salva la possibilità di effettuare una nuova notifica con la procedura indicata nella presente Deliberazione o di integrare il procedimento in corso con una dichiarazione conforme a quella enunciata nella modulistica da utilizzare ai fini delle notifiche di inizio e variazione attività, che sarà predisposta con specifica Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità.

Nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche di settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti o di produzione di mangimi (Reg. CE/183/2005), non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall’art. 6 punto 2 del Regolamento CE/852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l’inserimento nella specifica banca dati.

E’ opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già registrate alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/852/2004, ma anche le aziende che, successivamente a tale data, abbiano comunque effettuato o effettueranno gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore veterinario.

Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, dovrà essere notificata all’autorità competente.

5. Qualora, nell’ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento CE/852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica:

- la produzione primaria per uso domestico privato,

- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

- la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini.

Con riferimento a quest’ultimo punto, al fine di stabilire l’ambito di esclusione in riferimento all’entità dei piccoli quantitativi di prodotti primari, sono escluse dall’obbligo di notifica le imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni dell’art. 32 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. (“...omissis.....esercenti attività agricole, che nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro...omissis”).

I soggetti che, intendono avvalersi delle disposizioni dell’art. 32 bis del D.P.R. 633/72, sono tenuti, qualora richiesto dagli organi di controllo, a dimostrare (anche tramite autodichiarazione), l’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate prevista dall’art. 35 del D.P.R. 633/72.

Qualora vengano a cessare o ad essere modificate le condizioni che hanno permesso l’esenzione dall’obbligo di notifica, l’impresa sarà tenuta ad effettuarla, con le modalità previste dalla presente Deliberazione.

Ferma restando la possibilità, per ogni tipologia di impresa, della fornitura diretta in modo occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, conformemente ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 recante linee guida per l’applicazione del Reg. CE/852/2004.

Art. 4 - Modalità di notifica ai fini della registrazione

1. Salvo il disposto dell’articolo 3, punto 4 e in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale Nazionale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, la notifica avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività, effettuata:

a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso il Comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;

b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

2. Il Comune trasmette copia della notifica ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, che provvedono alla registrazione, ovvero, ne verificano la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili.

Art. 5 - Procedura di notifica ai fini della registrazione

1. Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all’articolo 3, presentano al Comune la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, corredata dalla documentazione prevista.

2. La DIA e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,

- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente,

- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.

3. Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono individuati i seguenti regimi:

a) la DIA semplice, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative;

b) la DIA differita, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative (es. R.D. 3298/1928, R.D. 1265/1934, DPR 967/1972, L. 32/1968 e s.m.i., ecc.), compresa la vendita di prodotti ittici.

4. a) In caso di presentazione di DIA semplice, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse);

b) in caso di presentazione di DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l’operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all’attività senza attendere l’emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

5. Il regime della DIA differita si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte più attività ed una soltanto sia soggetta a tale regime. Tuttavia, a seguito di specifica richiesta da parte dell’operatore del settore alimentare, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL possono consentire l’inizio delle attività non soggette a DIA differita prima della scadenza dei 30 giorni, comunicando al Comune tale circostanza.

6. Le imprese che effettuano, sia attività soggette a riconoscimento (ai sensi del Regolamento CE/853/04), che attività soggette a registrazione (ai sensi del Regolamento CE/852/04):

- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste da specifico atto regionale,

- notificano l’inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità previste dalla presente Deliberazione.

7. Il Comune, verificata la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione, trasmette, nel più breve tempo possibile dal suo ricevimento (anche secondo modalità consolidate), la Dichiarazione di Inizio Attività ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che effettuano la registrazione, previo eventuale sopralluogo di verifica (nei casi di DIA differita).

8. A seguito della presentazione della DIA (semplice e differita) non è prevista l’emissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che l’impresa alimentare conservi copia della DIA riportante la data e il protocollo di ricevimento.

Art. 6 - Notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche

1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica con DIA deve essere presentata prioritariamente presso il Comune dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso il Comune dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente).

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso il Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.

2. La notifica sarà effettuata con:

a) le modalità di DIA differita:

- per la vendita di carni fresche, all’interno di negozi mobili;

- per la vendita di prodotti ittici, su negozi mobili o su banchi temporanei;

- per l’attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere su negozi mobili (comprese le attività di cottura e frittura);

- per i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, funzionalmente correlati alla vendita su aree pubbliche;

- per i depositi degli alimenti, funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche, ad eccezione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili;

- per l’attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti;

b) con le modalità di DIA semplice in tutti gli altri casi.

3. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica per gli esercizi in sede fissa, conformemente all’art. 5 della presente Deliberazione.

4. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima registrazione, è tenuta a comunicare al Comune competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza al Comune dove ha sede legale l’impresa, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per le attività elencate al punto 2a) o per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,

- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente sullo stabilimento,

- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta comunicazione.-

Successivamente alla prima registrazione, l’impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l’acquisto o la cessazione di ogni negozio mobile.

I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della presente Deliberazione, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessazione del negozio mobile (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

5. Resta valido quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 25-12456 del 10/05/2004 “Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche”, a condizione che non sia in contrasto con i contenuti della presente Deliberazione e con la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Art. 7 - Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto e comunicazione degli automezzi

1. E’ opportuno ribadire che la notifica ai fini della registrazione, prevista dall’art. 6 del Regolamento CE/852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare.

Pertanto, ai sensi del presente articolo, si devono intendere come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti.

Per tali attività, queste imprese sono soggette ad obbligo di notifica ai fini della registrazione con le modalità della DIA semplice.

2. Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari elencati al seguente punto 3, è tenuta a comunicare al Comune competente sullo stabilimento (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità), ogni proprio automezzo utilizzato per tali trasporti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, che quelle diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un’operazione correlata al proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).

La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dal Comune,

- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente sullo stabilimento,

- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare e deve essere conservata sull’automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta comunicazione.-

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l’impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l’acquisto o la cessazione di ogni automezzo.

3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,

- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,

- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

4. I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessazione dell’automezzo (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità).

Art. 8 - Attività temporanee

La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), rappresentano situazioni con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività particolari, non completamente sovrapponibili alle imprese alimentari che operano con una certa continuità..

Pertanto, stante l’opportunità di conservare una modalità di controllo sanitario sulle attività che prevedono in qualsiasi forma la preparazione e/o la somministrazione di alimenti, queste attività sono da assoggettare a DIA (differita alla data di inizio della manifestazione), mantenendo in essere l’attuale procedura, prevista dalla Determina Dirigenziale n. 70 del 16/5/2005.

Art. 9 - Distributori automatici di alimenti e bevande

Nel caso di imprese che effettuano la vendita al dettaglio tramite distributori automatici, la notifica ai fini della registrazione deve essere inoltrata, prioritariamente al Comune dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, al Comune dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, al Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

L’operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, con le modalità attualmente in uso, la localizzazione dei distributori automatici di volta in volta installati.

Art. 10 - Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione

1. I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare al Comune, con la stessa procedura indicata all’art. 5, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo; il Comune trasmette la comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente sullo stabilimento, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle registrazioni.

In caso di cessione dell’attività, la notifica è effettuata dal nuovo titolare.

Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all’ASL territorialmente competente.

2. Si intendono variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente o la comunicazione, le fattispecie seguenti:

- nuove attività o tipologie produttive, intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate;

- modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d’uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all’atto della prima notifica, diverso dalla semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall’allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili;

- l’acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento;

- l’acquisto o la cessazione di un automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari elencate all’articolo 7, punto 3.

3. Per le modifiche o integrazioni significative che ricadono nel campo di applicazione della DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla notifica, l’operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all’attività oggetto di modifica o integrazione.

4. Per la variazione dei dati identificativi, per la cessione o la cessazione dell’attività, per qualsiasi cambiamento significativo che ricada nel campo di applicazione della DIA semplice, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

5. Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l’obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione

Art. 11 - Sopralluogo di verifica

1. Nei casi di DIA differita, l’ASL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro 30 giorni dalla data di protocollo della notifica o dalla comunicazione di cui all’articolo 10 punto 3, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti.

2. Qualora in esito al sopralluogo di cui al punto precedente, non siano state riscontrate carenze rispetto ai requisiti previsti, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, l’attività può essere iniziata anche prima della scadenza dei 30 giorni (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

L’ASL notifica l’esito del sopralluogo al Comune ed al titolare (anche contestualmente al sopralluogo stesso) e, se del caso, assegna un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.

3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL notifica l’esito del sopralluogo al titolare dell’impresa alimentare ed al Comune, e adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare l’attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate.

4. Benché la normativa comunitaria non lo consideri un obbligo, in fase di prima applicazione e fino ad una successiva comunicazione da parte della Direzione Sanità della Regione Piemonte, si ritiene opportuno che i Servizi delle ASL effettuino il sopralluogo di verifica di cui al punto 1, fatte salve motivate valutazioni del rischio, relative alla tipologia di attività dell’impresa registrata, che inducano ad agire diversamente.

5. Dopo aver effettuato l’eventuale sopralluogo preventivo o decorso favorevolmente il termine di 30 giorni senza sopralluogo, ogni intervento di controllo da parte dell’ASL sull’attività dell’impresa alimentare registrata, si colloca nell’ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.

E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall’art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.

Art. 12 - Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni

1. Nelle more di perfezionamento dello specifico sistema informativo regionale per la gestione delle attività di controllo ufficiale sulle imprese alimentari e in attesa che vengano stabiliti canali di comunicazione informatizzata tramite il Portale Nazionale delle Imprese o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti le nuove registrazioni e gli aggiornamenti degli stabilimenti, nonché le informazioni relative alle verifiche effettuate in fase di sopralluogo preventivo e durante l’attività di controllo ufficiale.

2. I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni sull’applicazione del Regolamento CE/852/2004:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale),

- numero di registrazione (facoltativo),

- tipo di attività (codice ISTAT/ATECO),

- data inizio attività,

- data fine attività,

- tipo di D.I.A.,

- ispezioni (data effettuazione, stato, esito).

3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL mantengono aggiornata l’anagrafe delle registrazioni ai fini del controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare.

4. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi di cui all’articolo 7 o con le autorizzazioni previgenti rilasciate ai sensi del D.P.R. 327/80.

5. Ai fini della presente Deliberazione, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano, nell’ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.


Allegato