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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007

Codice DA1701
D.D. 12 ottobre 2007, n. 34

DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 - Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali - Comune di Mondovi’ (CN) Soc. Centri Commerciali Alta Brianza srl attivazione centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12000 - localizzazione L2 (Delibera Conferenza dei Servizi n. 16985/17.1 del 2.12.2005).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di individuare l’ammontare dell’onere aggiuntivo da destinare al Comune sede d’intervento e ai Comuni contermini per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del tessuto commerciale esistente e di stabilire le modalità operative per la corresponsione del medesimo da parte della Società Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione amministrativa, rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 16985/17.1 del 2.12.2005, relativa all’attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Mondovi (Cn) in una localizzazione L2, secondo le seguenti specificazioni:

* la somma complessiva degli oneri aggiuntivi previsti dall’art. 17, c. 4 ter della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19), dovuti dalla Società Centri Commerciali Alta Brianza srl è di Euro 352980.00;

* la società Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo, deve versare la somma di Euro 352980.00, ad ogni singolo Comune, secondo la seguente ripartizione:

Comune sede d’intervento    
Mondovì    158841.00
    
Comuni limitrofi    
Bastia Mondovi    16640.49
Briaglia    16640.49
Carru’    12942.60
Ciglie’    18489.43
Magliano Alpi    12942.60
Margarita    14791.54
Monestarolo di Vasco    14791.54
Morozzo    14791.54
Niella Tanaro    14791.54
Pianfei    14791.54
Rocca de’ Baldi    14791.54
Vicoforte    14791.54
Villanova Mondovi    12942.60
    
Totale    352980.00

* la corresponsione dell’onere aggiuntivo, da parte della Soc. Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo, ai comuni beneficiari dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione della presente determina dirigenziale

2. I Comuni beneficiari, ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, devono destinare le somme percepite, a titolo di onere aggiuntivo, al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale, secondo le seguenti indicazioni:

Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:

- Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa:

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);

* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU

* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU

* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

- Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa

* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU

* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti

- azioni volte alla realizzazione di PIR (Programmi integrati di rivitalizzazione)

- azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;

- azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.

- qualunque azione di promozione e sostegno dell’immagine del comune.

Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dall’attribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.

3. La Regione, ai sensi dell’art. 10 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatorie comunali. A tal fine, ai sensi del c. 2 del citato articolo, ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo deve trasmettere annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico-finanziario in ordine all’utilizzo delle stesse

Una copia della presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa alla Società Centri Commerciali Alta Brianza srl, al Comune di Mondovi (Cn) e ai Comuni contermini

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni