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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007
Codice DA1701
D.D. 12 ottobre 2007, n. 34
DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 - Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali - Comune di Mondovi (CN) Soc. Centri Commerciali Alta Brianza srl attivazione centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12000 - localizzazione L2 (Delibera Conferenza dei Servizi n. 16985/17.1 del 2.12.2005).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di individuare lammontare dellonere aggiuntivo da destinare al Comune sede dintervento e ai Comuni contermini per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del tessuto commerciale esistente e di stabilire le modalità operative per la corresponsione del medesimo da parte della Società Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dellatto dobbligo allegato allautorizzazione amministrativa, rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 16985/17.1 del 2.12.2005, relativa allattivazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Mondovi (Cn) in una localizzazione L2, secondo le seguenti specificazioni:
* la somma complessiva degli oneri aggiuntivi previsti dallart. 17, c. 4 ter della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19), dovuti dalla Società Centri Commerciali Alta Brianza srl è di Euro 352980.00;
* la società Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dellatto dobbligo, deve versare la somma di Euro 352980.00, ad ogni singolo Comune, secondo la seguente ripartizione:
Comune sede dintervento
Mondovì 158841.00
Comuni limitrofi
Bastia Mondovi 16640.49
Briaglia 16640.49
Carru 12942.60
Ciglie 18489.43
Magliano
Alpi 12942.60
Margarita 14791.54
Monestarolo di Vasco 14791.54
Morozzo 14791.54
Niella
Tanaro 14791.54
Pianfei 14791.54
Rocca de Baldi 14791.54
Vicoforte 14791.54
Villanova
Mondovi 12942.60
Totale 352980.00
* la corresponsione dellonere aggiuntivo, da parte della Soc. Centri Commerciali Alta Brianza srl, sottoscrittrice dellatto dobbligo, ai comuni beneficiari dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione della presente determina dirigenziale
2. I Comuni beneficiari, ai sensi dellart. 8 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, devono destinare le somme percepite, a titolo di onere aggiuntivo, al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale, secondo le seguenti indicazioni:
Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:
- Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dellart. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dellentrata in vigore della presente normativa:
* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);
* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU
* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU
* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio
- Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dellart. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dellentrata in vigore della presente normativa
* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU
* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio
Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
- azioni volte alla realizzazione di PIR (Programmi integrati di rivitalizzazione)
- azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;
- azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.
- qualunque azione di promozione e sostegno dellimmagine del comune.
Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dallattribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.
3. La Regione, ai sensi dellart. 10 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatorie comunali. A tal fine, ai sensi del c. 2 del citato articolo, ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo deve trasmettere annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico-finanziario in ordine allutilizzo delle stesse
Una copia della presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa alla Società Centri Commerciali Alta Brianza srl, al Comune di Mondovi (Cn) e ai Comuni contermini
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data
Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni