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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 10-7453
Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - capo IV. Servizi Reali e Assistenza Tecnica. Approvazione criteri e modalita per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui allart. 20, Sistemi di Qualita e Certificazione e art. 21, Assistenza Tecnica anno 2007.
A relazione del Vicepresidente Peveraro:
Premesso che:
la L.R. 21/97 prevede al Titolo II, Capo IV, nellambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dellassistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;
la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 della citata L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;
i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dellintervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande;
sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall art. 21 comma 6;
per lattuazione della citata normativa risulta accantonata sul bilancio regionale 2007 una quota delle risorse del Fondo Unico regionale di cui allart. 20 della L.R. 44/2000;
le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Viste le linee guida e gli orientamenti applicativi adottate con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.07;
le domande di contributo devono essere presentate sul modulo approvato dalla Direzione Attività Produttive;
La Giunta Regionale, unanime;
vista la L.R. 51/97;
sentito il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte;
delibera
per le considerazioni espresse in premessa:
di approvare gli allegati A e B della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, contenenti criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 21/97;
le risorse pari a Euro 750.000,00 sono disponibili sul capitolo 26145, UPB DA 16072, del bilancio regionale 2007 accantonate con DGR n. 13-7136 del 22/10/2007 (A 101704);
le suddette risorse sono ripartite come segue:
- 80% per i contributi di cui allallegato A (Sistemi di Qualità e Certificazione);
- 20% per i contributi di cui allallegato B (Assistenza Tecnica);
le risorse eventualmente non utilizzate a valere su ciascuna delle tipologie di spesa sono utilizzate per le altre tipologie di intervento;
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità;
le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento e tenuto conto delle linee guida adottate Con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dellinteressato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dellinteressato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 20 L.R. 21/97 - ANNO 2007
TITOLO I
Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000
Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del Titolo I, Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
Articolo 2
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:
a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.
b) attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di qualità ISO 9001:2000 e precisamente:
1. Check up aziendale
2. Consulenze per Manuale Qualità e sua applicazione
3. Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)
4. Certificazione
5. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.
Articolo 4
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.
Articolo 5
Per poter accedere al servizio telematico di compilazione della domanda, limpresa artigiana deve possedere una user name e password che verranno comunicate via e-mail dal CSI Piemonte. Tale servizio comporta unattesa per la registrazione, per cui si consiglia di attivare la richiesta almeno 7 giorni prima.
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda deve essere compilata e trasmessa telematicamente, utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive, previa connessione al sito Internet http://artigianato.sistemapiemonte.it, e confermata da originale cartaceo che dovrà essere spedito, pena lesclusione dal procedimento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dellArtigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, tramite raccomandata a.r.. Si precisa che, nel conteggio dei 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, è compreso il giorno di invio e che il sabato è considerato giorno lavorativo.
Ai soli fini del rispetto delle regole di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.
Gli uffici regionali provvederanno a protocollare esclusivamente le domande cartacee, pervenute nei termini indicati allart. 3, in base allordine cronologico dellinvio telematico. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande cartacee non spedite entro i termini previsti faranno decadere il protocollo telematico.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 6
La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui allart. 5, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 7
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.
Articolo 8
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.
Articolo 9
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart. 2 vengono stabiliti i seguenti massimali:
1. Check up aziendale: 1.200,00 Euro
2. Consulenze per Manuale Qualità e sua applicazione: 10.800,00 Euro
3. Addestramento personale: 2.500,00 Euro
4. Certificazione: 3.500,00 Euro
5. Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, meglio specificate allart. 58, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 10
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 11
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO II
Consulenza - Qualificazione SOA Imprese Esecutrici di Lavori
Pubblici - Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 12
La L.R. prevede che la strategia di intervento della Regione per lartigianato persegua, tra laltro, lobiettivo di rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nellambito di una economia concorrenziale e lobiettivo di sostenere le imprese con servizi reali nel campo dellassistenza tecnica, manageriale e della qualità. Nellambito della promozione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario, riveste particolare importanza la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici dove, appunto, la certificazione di qualità è elemento base per lottenimento dellattestazione SOA. Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Consulenza - qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
Lattestazione rilasciata ha unefficacia di 5 anni, con verifica triennale dei requisiti da effettuarsi presso la stessa SOA che ha rilasciato lattestazione oggetto di revisione.
Articolo 13
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:
a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.
b) attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per lottenimento, la revisione triennale (ovvero il mantenimento) o il rinnovo dellattestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).
Articolo 14
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.
Articolo 15
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.
Articolo 16
Per poter accedere al servizio telematico di compilazione della domanda, limpresa artigiana deve possedere una user name e password che verranno comunicate via e-mail dal CSI Piemonte. Tale servizio comporta unattesa per la registrazione, per cui si consiglia di attivare la richiesta almeno 7 giorni prima.
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda deve essere compilata e trasmessa telematicamente, utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive, previa connessione al sito Internet http://artigianato.sistemapiemonte.it, e confermata da originale cartaceo che dovrà essere spedito, pena lesclusione dal procedimento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dellArtigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, tramite raccomandata a.r.. Si precisa che, nel conteggio dei 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, è compreso il giorno di invio e che il sabato è considerato giorno lavorativo.
Ai soli fini del rispetto delle regole di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.
Gli uffici regionali provvederanno a protocollare esclusivamente le domande cartacee, pervenute nei termini indicati allart. 3, in base allordine cronologico dellinvio telematico. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande cartacee non spedite entro i termini previsti faranno decadere il protocollo telematico.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 17
La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui allart. 16, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena lesclusione dellagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 18
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 16.
Articolo 19
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.
Articolo 20
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:
Per il costo di attestazione SOA:
L = ((C/12.500)+(N * 2 + 8) * 413,16( * 1,11 * R
dove:
L = corrispettivo spettante alle SOA per lattività di attestazione
C = importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = numero delle categorie generali o specializzate per le quali si richiede la qualificazione
R = coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dal 2007.
Per la revisione triennale dellattestazione SOA:
LR= L*3/5
Dove:
LR = corrispettivo spettante alle SOA per le attività di revisione triennale; derivante dal corrispettivo base applicato per lattestazione in corso di validità, comprensivo delle variazioni intervenute.
Per i costi di consulenza per lottenimento, la revisione o il rinnovo dellattestazione SOA:
Massimale = 1.000,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, meglio specificate allart. 58, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 21
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA ed ai soggetti fornitori di consulenza. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 22
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO III
Sistemi di Gestione Ambientale e Certificazione ISO 14001 e
Regolamento EMAS II - Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 23
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
In seguito alla pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001 (ISO 14001:2004), tutte le certificazioni ISO 14001 posteriori alla data del 15 maggio 2005 devono fare riferimento alla nuova norma ISO 14001:2004.
Articolo 24
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:
a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.
b) attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per limplementazione di sistemi di gestione ambientale e più precisamente:
1. Analisi preliminare
2. Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e sua applicazione
3. Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)
4. Certificazione
5. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 25
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008
Articolo 26
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.
Articolo 27
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda, compilata utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dellArtigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 28
La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui allart. 27, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 29
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 27.
Articolo 30
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.
Articolo 31
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart. 24 vengono stabiliti i seguenti massimali:
1. Analisi preliminare aziendale: 3.200,00 Euro
2. Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e sua applicazione: 10.800,00 Euro
3. Addestramento personale: 2.500,00 Euro
4. Certificazione: 3.500,00 Euro
5. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, meglio specificate allart. 58, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 32
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 33
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO IV - Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000 - Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 34
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
Articolo 35
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:
a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.
b) attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di responsabilità sociale SA 8000 e precisamente:
1. Analisi preliminare
2. Consulenze per Progetto responsabilità sociale e sua applicazione
3. Certificazione
4. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 36
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008
Articolo 37
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.
Articolo 38
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dellartigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 39
La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui allart. 38, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 40
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 38.
Articolo 41
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.
Articolo 42
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart. 35 vengono stabiliti i seguenti massimali:
1. Analisi preliminare: 3.200,00 Euro
2. Consulenza per Progetto responsabilità sociale e sua applicazione: 10.800,00 Euro
3. Certificazione: 3.500,00 Euro
4. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, meglio specificate allart. 58, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 43
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 44
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO V
Sistemi di Gestione della Sicurezza e Certificazione OHSAS 18001
- Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 45
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO V, Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
Articolo 46
I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:
a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.
b) attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di sicurezza OHSAS 18001 e precisamente:
1. Analisi preliminare
2. Consulenze per Progetto sicurezza e sua applicazione
3. Certificazione
4. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 47
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.
Articolo 48
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.
Articolo 49
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dellArtigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 50
La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui allart. 49, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 51
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 49.
Articolo 52
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nellesercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.
Articolo 53
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart. 46 vengono stabiliti i seguenti massimali:
1. Analisi preliminare: 3.200,00 Euro
2. Consulenze per Progetto sicurezza e sua applicazione: 10.800,00 Euro
3. Certificazione: 3.500,00 Euro
4. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, meglio specificate allart. 58, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 54
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 55
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO VI
Norme comuni
Articolo 56
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3.
Articolo 57
I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre in modo visibile allinterno dellimpresa ed a conservare in buono stato una targa che verrà fornita dalla Regione recante lemblema della Comunità Europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte.
Articolo 58
1. Le agevolazioni in regime de minimis non possono superare i 200.000,00 euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.
2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando lagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime de minimis ottenute dal beneficiario nellesercizio finanziario in cui è concessa lagevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora lagevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dellesenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.
3. Equivalente sovvenzione netta e lorda (ESN, ESL)
LEquivalente Sovvenzione, è lunità di misura utilizzata per calcolare lentità dellaiuto erogato caso per caso.
Per determinare lentità dellagevolazione occorre innanzi tutto tradurre laiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare lelemento vantaggio dellaiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sullinvestimento, della durata del finanziamento, dellammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sullinvestimento (sulle spese ammissibili), rappresenta lequivalente sovvenzione lorda (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene lequivalente sovvenzione netta (ESN).
Modalità di calcolo:
per contributo a fondo perduto : ESL = importo contributo;
per prestito agevolato: lammontare dellESL può essere richiesto allEnte gestore.
4. E consentito il cumulo dellagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
5. Non è consentito il cumulo dellagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.
6. Le domande di contributo sono presentate sulla modulistica predisposta ai sensi della D.G.R. n° 43-6907 del 19-09-07 approvata con determinazione della Direzione Regionale Attività Produttive.
APPENDICE 1
ELENCO ATTIVITA ESCLUSE
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALLAMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA:
A
AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )
01
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1
Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura
01.2
Allevamento di animali
01.3
Coltivazioni agricole associate allallevamento di animali (attività mista)
B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)
05
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
05.01
Pesca
05.02
Piscicoltura
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
15.20.1
Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.
15.20.2
Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi
G
COMMERCIO ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO
51.38.1
Commercio allingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2
Commercio allingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.23.0
Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi
IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO
NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nellarticolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nellallegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nellarticolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.
Pertanto unimpresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis generali - secondo il regolamento 1998/2006 fino allammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).
Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.
ATTIVITA AMMESSE CON LIMITAZIONI
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA:
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60.24.0
Trasporto merci su strada
Sono inammissibili gli aiuti destinati allacquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nellarticolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.
ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE1 DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELLALLEGATO I DEL TRATTATO
DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO
Sono inammissibili gli aiuti:
- quando limporto degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui allallegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
ULTERIORI ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dallapplicazione del regolamento gli aiuti:
- destinati ad attività connesse allesportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con lattività di esportazione;
- condizionati allimpiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti dimportazione;
- concessi ad imprese in difficoltà
1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nellazienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, lesposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita.
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, lessicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dellazienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.
Allegato B
CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 21 L.R. 21/97
- ASSISTENZA TECNICA - ANNO 2007
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi di Assistenza tecnica, i soggetti indicati nellart. 21, comma 2, lettera b), L.R. 21/97.
Articolo 2
Sono considerati ammissibili i progetti di assistenza tecnica finalizzati a:
a) Assistenza allintroduzione di sistemi di certificazione integrata (ISO 9001:2000, ISO 14001;SA 8000; OHSAS 18001).
b) Assistenza a filiere produttive e di servizi per lo studio e per limplementazione di prassi propedeutiche al successivo ottenimento di certificazioni di qualità, tracciabilità del prodotto, gestione ambientale e responsabilità sociale.
c) Assistenza per lottenimento di marchi di qualità dei prodotti (ad esempio: etichetta ecologica Ecolabel; logo agricoltura biologica; marchio FSC - Forest Stewardship Council; marchio TransFair, ecc.).
d) Assistenza per lottenimento della marcatura CE dei prodotti.
e) Assistenza per lintroduzione di sistemi di gestione della sicurezza alimentare dei prodotti (ISO 22000:2005).
La certificazione dovrà riguardare almeno un prodotto relativamente alla garanzia della tutela igienico-sanitaria lungo la filiera fino al consumatore.
Ogni progetto dovrà riguardare almeno 10 imprese artigiane. Ladesione delle imprese al progetto e limpegno a partecipare pro quota alla copertura della parte del costo del progetto non coperto da contributo regionale, deve essere dichiarato in sede di presentazione del progetto.
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare le domande a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.
Articolo 4
La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.
La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione competente e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, pena lesclusione, dovranno essere allegati:
descrizione dettagliata del progetto, indicante finalità ed obiettivi, il dettaglio degli interventi, lelenco delle imprese destinatarie degli interventi medesimi e le relative dichiarazioni di impegno a partecipare alla copertura della parte del costo del progetto non coperto da contributo regionale;
curriculum dei soggetti che realizzeranno lattività di assistenza tecnica;
prospetto analitico dei costi del progetto;
cronoprogramma di realizzazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 5
Il contributo viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Progetto di Assistenza, al netto dellIva secondo i seguenti massimali:
a) Assistenza allintroduzione di sistemi di certificazione integrata: contributo massimo 100.000 Euro;
b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nellimplementazione di prassi propedeutiche al successivo ottenimento di certificazioni di qualità: contributo massimo 25.000 Euro, elevabile a 50.000 Euro nel caso di progetto presentato unitariamente dalle Confederazioni artigiane piemontesi;
c) Assistenza per lottenimento di marchi di qualità dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro;
d) Assistenza per lottenimento della marcatura CE dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro;
e) Assistenza per lintroduzione di sistemi di gestione della sicurezza alimentare dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro.
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
- acconto pari al 50% del totale alla realizzazione del 50% del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa;
- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione del progetto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.
Sono considerate ammissibili tra spese di realizzazione anche quelle, debitamente documentate, sostenute direttamente dal soggetto attuatore-richiedente, relative alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi di assistenza tecnica, nel limite del 10% del costo dellintero progetto.
Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni, non siano soddisfatte, lagevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita
1. Le agevolazioni in regime de minimis non possono superare i 200.000,00 euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.
2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando lagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime de minimis ottenute dal beneficiario nellesercizio finanziario in cui è concessa lagevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora lagevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dellesenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.
3. Equivalente sovvenzione netta e lorda (ESN, ESL)
LEquivalente Sovvenzione, è lunità di misura utilizzata per calcolare lentità dellaiuto erogato caso per caso.
Per determinare lentità dellagevolazione occorre innanzi tutto tradurre laiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare lelemento vantaggio dellaiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sullinvestimento, della durata del finanziamento, dellammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sullinvestimento (sulle spese ammissibili), rappresenta lequivalente sovvenzione lorda (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene lequivalente sovvenzione netta (ESN).
Modalità di calcolo:
per contributo a fondo perduto : ESL = importo contributo;
per prestito agevolato: lammontare dellESL può essere richiesto allEnte gestore.
4. E consentito il cumulo dellagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
5. Non è consentito il cumulo dellagevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.
6. Le domande di contributo sono presentate sulla modulistica predisposta ai sensi della D.G.R. n° 43-6907 del 19-09-07 approvata con determinazione della Direzione Regionale Attività Produttive.
Articolo 6
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 - 25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:
efficienza
- efficienza complessiva dellintervento (con riferimento alla qualità e quantità delle risorse tecniche ed umane previste; funzionalità dei costi): fino a 6 punti.
efficacia
- impatto dellintervento (con riferimento alle imprese coinvolte): fino a 3 punti;
- coerenza degli obiettivi (con riferimento ai bisogni del tessuto economico artigiano): fino a 3 punti;
- strategie di intervento (con riferimento allarticolazione complessiva del progetto): fino a 2 punti.
esecutività
- realizzabilità dellintervento (con riferimento ai contenuti ed al cronoprogramma): fino a 6 punti.
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito allintervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione lordine cronologico di arrivo. Il Comitato Tecnico può avvalersi, per lesame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base di comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.
Articolo 7
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili, e concessi in via prioritaria ai progetti di assistenza tecnica presentati unitariamente dalle Confederazioni artigiane piemontesi.
Articolo 8
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3.