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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 10-7453

Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - capo IV. Servizi Reali e Assistenza Tecnica. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all’art. 20, Sistemi di Qualita’ e Certificazione e art. 21, Assistenza Tecnica anno 2007.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

la L.R. 21/97 prevede al Titolo II, Capo IV, nell’ambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;

la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 della citata L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;

i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dell’intervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande;

sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall’ art. 21 comma 6;

per l’attuazione della citata normativa risulta accantonata sul bilancio regionale 2007 una quota delle risorse del Fondo Unico regionale di cui all’art. 20 della L.R. 44/2000;

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Viste le linee guida e gli orientamenti applicativi adottate con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.07;

le domande di contributo devono essere presentate sul modulo approvato dalla Direzione Attività Produttive;

La Giunta Regionale, unanime;

vista la L.R. 51/97;

sentito il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte;

delibera

per le considerazioni espresse in premessa:

di approvare gli allegati A e B della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, contenenti criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 21/97;

le risorse pari a Euro 750.000,00 sono disponibili sul capitolo 26145, UPB DA 16072, del bilancio regionale 2007 accantonate con DGR n. 13-7136 del 22/10/2007 (A 101704);

le suddette risorse sono ripartite come segue:

- 80% per i contributi di cui all’allegato A (Sistemi di Qualità e Certificazione);

- 20% per i contributi di cui all’allegato B (Assistenza Tecnica);

le risorse eventualmente non utilizzate a valere su ciascuna delle tipologie di spesa sono utilizzate per le altre tipologie di intervento;

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità;

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento e tenuto conto delle “linee guida” adottate Con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 20 L.R. 21/97 - ANNO 2007

TITOLO I
Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000
Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del Titolo I, Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

Articolo 2

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di qualità ISO 9001:2000 e precisamente:

1. Check up aziendale

2. Consulenze per Manuale Qualità e sua applicazione

3. Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

4. Certificazione

5. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.

Articolo 4

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.

Articolo 5

Per poter accedere al servizio telematico di compilazione della domanda, l’impresa artigiana deve possedere una user name e password che verranno comunicate via e-mail dal CSI Piemonte. Tale servizio comporta un’attesa per la registrazione, per cui si consiglia di attivare la richiesta almeno 7 giorni prima.

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda deve essere compilata e trasmessa telematicamente, utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive, previa connessione al sito Internet http://artigianato.sistemapiemonte.it, e confermata da originale cartaceo che dovrà essere spedito, pena l’esclusione dal procedimento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, tramite raccomandata a.r.. Si precisa che, nel conteggio dei 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, è compreso il giorno di invio e che il sabato è considerato giorno lavorativo.

Ai soli fini del rispetto delle regole di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.

Gli uffici regionali provvederanno a protocollare esclusivamente le domande cartacee, pervenute nei termini indicati all’art. 3, in base all’ordine cronologico dell’invio telematico. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande cartacee non spedite entro i termini previsti faranno decadere il protocollo telematico.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui all’art. 5, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 7

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 8

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Articolo 9

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art. 2 vengono stabiliti i seguenti massimali:

1. Check up aziendale: 1.200,00 Euro

2. Consulenze per Manuale Qualità e sua applicazione: 10.800,00 Euro

3. Addestramento personale: 2.500,00 Euro

4. Certificazione: 3.500,00 Euro

5. Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, meglio specificate all’art. 58, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 10

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 11

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO II
Consulenza - Qualificazione SOA Imprese Esecutrici di Lavori Pubblici - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 12

La L.R. prevede che la strategia di intervento della Regione per l’artigianato persegua, tra l’altro, l’obiettivo di rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell’ambito di una economia concorrenziale e l’obiettivo di sostenere le imprese con servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica, manageriale e della qualità. Nell’ambito della promozione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario, riveste particolare importanza la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici dove, appunto, la certificazione di qualità è elemento base per l’ottenimento dell’attestazione SOA. Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Consulenza - qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

L’attestazione rilasciata ha un’efficacia di 5 anni, con verifica triennale dei requisiti da effettuarsi presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione.

Articolo 13

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’ottenimento, la revisione triennale (ovvero il mantenimento) o il rinnovo dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).

Articolo 14

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.

Articolo 15

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.

Articolo 16

Per poter accedere al servizio telematico di compilazione della domanda, l’impresa artigiana deve possedere una user name e password che verranno comunicate via e-mail dal CSI Piemonte. Tale servizio comporta un’attesa per la registrazione, per cui si consiglia di attivare la richiesta almeno 7 giorni prima.

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda deve essere compilata e trasmessa telematicamente, utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive, previa connessione al sito Internet http://artigianato.sistemapiemonte.it, e confermata da originale cartaceo che dovrà essere spedito, pena l’esclusione dal procedimento, entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, tramite raccomandata a.r.. Si precisa che, nel conteggio dei 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, è compreso il giorno di invio e che il sabato è considerato giorno lavorativo.

Ai soli fini del rispetto delle regole di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.

Gli uffici regionali provvederanno a protocollare esclusivamente le domande cartacee, pervenute nei termini indicati all’art. 3, in base all’ordine cronologico dell’invio telematico. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande cartacee non spedite entro i termini previsti faranno decadere il protocollo telematico.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 17

La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui all’art. 16, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena l’esclusione dell’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 18

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 16.

Articolo 19

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Articolo 20

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:

Per il costo di attestazione SOA:

L = ((C/12.500)+(N * 2 + 8) * 413,16( * 1,11 * R

dove:

L = corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione

C = importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = numero delle categorie generali o specializzate per le quali si richiede la qualificazione

R = coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dal 2007.

Per la revisione triennale dell’attestazione SOA:

LR= L*3/5

Dove:

LR = corrispettivo spettante alle SOA per le attività di revisione triennale; derivante dal corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso di validità, comprensivo delle variazioni intervenute.

Per i costi di consulenza per l’ottenimento, la revisione o il rinnovo dell’attestazione SOA:

Massimale = 1.000,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, meglio specificate all’art. 58, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 21

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA ed ai soggetti fornitori di consulenza. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 22

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO III
Sistemi di Gestione Ambientale e Certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 23

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

In seguito alla pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001 (ISO 14001:2004), tutte le certificazioni ISO 14001 posteriori alla data del 15 maggio 2005 devono fare riferimento alla nuova norma ISO 14001:2004.

Articolo 24

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’implementazione di sistemi di gestione ambientale e più precisamente:

1. Analisi preliminare

2. Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e sua applicazione

3. Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

4. Certificazione

5. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 25

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008

Articolo 26

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.

Articolo 27

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda, compilata utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 28

La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui all’art. 27, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 29

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 27.

Articolo 30

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Articolo 31

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art. 24 vengono stabiliti i seguenti massimali:

1. Analisi preliminare aziendale: 3.200,00 Euro

2. Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e sua applicazione: 10.800,00 Euro

3. Addestramento personale: 2.500,00 Euro

4. Certificazione: 3.500,00 Euro

5. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, meglio specificate all’art. 58, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 32

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 33

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO IV - Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 34

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

Articolo 35

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di responsabilità sociale SA 8000 e precisamente:

1. Analisi preliminare

2. Consulenze per Progetto responsabilità sociale e sua applicazione

3. Certificazione

4. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 36

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008

Articolo 37

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.

Articolo 38

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 39

La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui all’art. 38, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 40

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 38.

Articolo 41

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Articolo 42

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art. 35 vengono stabiliti i seguenti massimali:

1. Analisi preliminare: 3.200,00 Euro

2. Consulenza per Progetto responsabilità sociale e sua applicazione: 10.800,00 Euro

3. Certificazione: 3.500,00 Euro

4. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, meglio specificate all’art. 58, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 43

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 44

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO V
Sistemi di Gestione della Sicurezza e Certificazione OHSAS 18001 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 45

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO V, Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

Articolo 46

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive:sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di sicurezza OHSAS 18001 e precisamente:

1. Analisi preliminare

2. Consulenze per Progetto sicurezza e sua applicazione

3. Certificazione

4. Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 47

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.

Articolo 48

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio 2006.

Articolo 49

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione Regionale Attività Produttive e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 50

La documentazione cartacea da allegare alla domanda, indicata nel modulo di cui all’art. 49, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nel modulo di cui sopra, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 51

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 49.

Articolo 52

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Ove la dotazione finanziaria dovesse risultare insufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo, la Giunta Regionale si riserva di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2008 ove si rendessero disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Articolo 53

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art. 46 vengono stabiliti i seguenti massimali:

1. Analisi preliminare: 3.200,00 Euro

2. Consulenze per Progetto sicurezza e sua applicazione: 10.800,00 Euro

3. Certificazione: 3.500,00 Euro

4. Mantenimento della certificazione: 2.000,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, meglio specificate all’art. 58, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 54

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 55

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO VI
Norme comuni

Articolo 56

Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3.

Articolo 57

I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre in modo visibile all’interno dell’impresa ed a conservare in buono stato una targa che verrà fornita dalla Regione recante l’emblema della Comunità Europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte.

Articolo 58

1. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

3. Equivalente sovvenzione netta e lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’equivalente sovvenzione lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’equivalente sovvenzione netta (ESN).

Modalità di calcolo:

per contributo a fondo perduto : ESL = importo contributo;

per prestito agevolato: l’ammontare dell’ESL può essere richiesto all’Ente gestore.

4. E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

5. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

6. Le domande di contributo sono presentate sulla modulistica predisposta ai sensi della D.G.R. n° 43-6907 del 19-09-07 approvata con determinazione della Direzione Regionale Attività Produttive.

APPENDICE 1

ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE1 DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà

1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Allegato B

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 21 L.R. 21/97 - ASSISTENZA TECNICA - ANNO 2007

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi di Assistenza tecnica, i soggetti indicati nell’art. 21, comma 2, lettera b), L.R. 21/97.

Articolo 2

Sono considerati ammissibili i progetti di assistenza tecnica finalizzati a:

a) Assistenza all’introduzione di sistemi di certificazione integrata (ISO 9001:2000, ISO 14001;SA 8000; OHSAS 18001).

b) Assistenza a filiere produttive e di servizi per lo studio e per l’implementazione di prassi propedeutiche al successivo ottenimento di certificazioni di qualità, tracciabilità del prodotto, gestione ambientale e responsabilità sociale.

c) Assistenza per l’ottenimento di marchi di qualità dei prodotti (ad esempio: etichetta ecologica Ecolabel; logo agricoltura biologica; marchio FSC - Forest Stewardship Council; marchio TransFair, ecc.).

d) Assistenza per l’ottenimento della marcatura CE dei prodotti.

e) Assistenza per l’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza alimentare dei prodotti (ISO 22000:2005).

La certificazione dovrà riguardare almeno un prodotto relativamente alla garanzia della tutela igienico-sanitaria lungo la filiera fino al consumatore.

Ogni progetto dovrà riguardare almeno 10 imprese artigiane. L’adesione delle imprese al progetto e l’impegno a partecipare pro quota alla copertura della parte del costo del progetto non coperto da contributo regionale, deve essere dichiarato in sede di presentazione del progetto.

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare le domande a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino al 22/2/2008.

Articolo 4

La modulistica che contiene il modulo della domanda corredata di tutti gli elaborati e delle certificazioni richieste, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R n° 43-6907 del 17-09-07, sarà approvata con successiva dd.

La domanda, compilata utilizzando il modulo, predisposto dalla Direzione competente e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Piazza Nizza 44 - 10126 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r.. Ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:

­ descrizione dettagliata del progetto, indicante finalità ed obiettivi, il dettaglio degli interventi, l’elenco delle imprese destinatarie degli interventi medesimi e le relative dichiarazioni di impegno a partecipare alla copertura della parte del costo del progetto non coperto da contributo regionale;

­ curriculum dei soggetti che realizzeranno l’attività di assistenza tecnica;

­ prospetto analitico dei costi del progetto;

­ cronoprogramma di realizzazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 5

Il contributo viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Progetto di Assistenza, al netto dell’Iva secondo i seguenti massimali:

a) Assistenza all’introduzione di sistemi di certificazione integrata: contributo massimo 100.000 Euro;

b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nell’implementazione di prassi propedeutiche al successivo ottenimento di certificazioni di qualità: contributo massimo 25.000 Euro, elevabile a 50.000 Euro nel caso di progetto presentato unitariamente dalle Confederazioni artigiane piemontesi;

c) Assistenza per l’ottenimento di marchi di qualità dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro;

d) Assistenza per l’ottenimento della marcatura CE dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro;

e) Assistenza per l’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza alimentare dei prodotti: contributo massimo 50.000 Euro.

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% del totale alla realizzazione del 50% del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa;

- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione del progetto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.

Sono considerate ammissibili tra spese di realizzazione anche quelle, debitamente documentate, sostenute direttamente dal soggetto attuatore-richiedente, relative alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi di assistenza tecnica, nel limite del 10% del costo dell’intero progetto.

Le agevolazioni alle imprese previste dal Programma degli Interventi, sono soggette al nuovo Regolamento della Commissione (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L. 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni, non siano soddisfatte, l’agevolazione eventualmente concessa, dovrà essere restituita

1. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

3. Equivalente sovvenzione netta e lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’equivalente sovvenzione lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’equivalente sovvenzione netta (ESN).

Modalità di calcolo:

per contributo a fondo perduto : ESL = importo contributo;

per prestito agevolato: l’ammontare dell’ESL può essere richiesto all’Ente gestore.

4. E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

5. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

6. Le domande di contributo sono presentate sulla modulistica predisposta ai sensi della D.G.R. n° 43-6907 del 19-09-07 approvata con determinazione della Direzione Regionale Attività Produttive.

Articolo 6

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 - 25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:

efficienza

- efficienza complessiva dell’intervento (con riferimento alla qualità e quantità delle risorse tecniche ed umane previste; funzionalità dei costi): fino a 6 punti.

efficacia

- impatto dell’intervento (con riferimento alle imprese coinvolte): fino a 3 punti;

- coerenza degli obiettivi (con riferimento ai bisogni del tessuto economico artigiano): fino a 3 punti;

- strategie di intervento (con riferimento all’articolazione complessiva del progetto): fino a 2 punti.

esecutività

- realizzabilità dell’intervento (con riferimento ai contenuti ed al cronoprogramma): fino a 6 punti.

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito all’intervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo. Il Comitato Tecnico può avvalersi, per l’esame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base di comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.

Articolo 7

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili, e concessi in via prioritaria ai progetti di assistenza tecnica presentati unitariamente dalle Confederazioni artigiane piemontesi.

Articolo 8

Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3.