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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 451 del 16/10/2007 - Esito di procedura VIA del progetto di coltivazione di cava di inerti nel Comune di Busca

(omissis)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Conferenza ha concluso i lavori ritenendo che non sussistano le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell’intervento e per il rilascio dell’autorizzazione comunale alla coltivazione e recupero ambientale dell’area ai sensi della L.R. 69/78.

In applicazione dell’art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, con nota prot. n. 27203 del 25/06/2007, il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare alla Società proponente i suddetti motivi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando facoltà al proponente di far pervenire all’Ufficio VIA, le proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della nota anzidetta.

Rilevato che, nei termini, non sono pervenute da parte del proponente osservazioni in merito ai motivi ostativi formulati, resta pertanto confermato l’esito della Conferenza dei Servizi del 03.05.2007 e, pertanto, si ritiene debba esprimersi giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di che trattasi.

(omissis)

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di cava di inerti nel Comune di Busca presentato dal Sig. Martino Pietro, in qualità di titolare della ditta Martino Pietro, con sede in Villafalletto, Via Vottignasco 21, per i motivi di seguito espressi:

Il sito interessato dall’intervento risulta attualmente occupato da estesi frutteti in produzione, da colture cerealicole e da colture erbacee e pertanto si configura come area agricola di particolare pregio, inserita secondo la cartografia regionale nella II classe di capacità d’uso dei suoli. Si tratta cioè di suoli con alcune moderate limitazioni legate alla profondità utile per le radici delle colture in atto. Le analisi pedologiche presentate nello studio di impatto ambientale evidenziano inoltre uno stato attuale del sito caratterizzato da una tessitura del suolo grossolana e superficiale, con abbondante presenza di scheletro, parametri che comportano una elevata capacità di drenaggio con possibili deficit idrici stagionali saltuari. Si rende pertanto necessario porre in atto pratiche agronomiche e particolari attenzioni al fine di conservare le caratteristiche di fertilità e le potenzialità produttive di tali suoli.

L’intervento proposto prevede l’asportazione e l’accantonamento della porzione più superficiale, la coltivazione del giacimento sottostante costituito da sabbie e ghiaie, fino ad una profondità di 8 m dal piano campagna e con intercettazione della falda freatica, successivo ripristino delle quote iniziali mediante ritombamento con materiale di provenienza esterna e riutilizzo finale dell’area a scopi agricoli, previa ricostituzione dello strato utile a fini agronomici.

Nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi emergeva la necessità di richiedere alla Ditta proponente una previsione attendibile in merito all’approvvigionamento del materiale necessario per il completo ritombamento dell’area, nonché la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche richieste a tale materiale al fine di ricreare condizioni il più possibile simili a quelle iniziali, sia nei confronti dell’equilibrio della falda freatica intercettata dagli scavi, sia in funzione del riutilizzo agricolo dell’area previsto.

A seguito delle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi, la Ditta proponente, a fronte di un volume da ritombare pari a 200.000 m³, conferma solamente la disponibilità di un quantitativo di materiale pari a circa 60.000 m³, proveniente da una cantiere sito su terreni in proprietà nel Comune di Sanfrè. Non viene pertanto fornita alcuna previsione in merito all’approvvigionamento del rimanente quantitativo di materiale (più dei due terzi del volume complessivo) necessario per completare il ritombamento della fossa al termine della coltivazione, condizione questa indispensabile per garantire il ripristino del sito, secondo il cronoprogramma presentato. Non risulta, inoltre, in alcun modo valutato il significativo impatto ambientale derivante dal trasporto del materiale per il riempimento della cava: i siti proposti, Sanfré e Sommariva Bosco, -che peraltro non sembra offrire la disponibilità del materiale- distano 60 km dalla cava in progetto.

Tale incertezza sembra compromettere uno degli obiettivo del progetto proposto che prevede l’interruzione temporanea dell’utilizzo della risorsa “suolo” con il ripristino della medesima, con le stessa caratteristiche pedologiche ed edafiche iniziali, compatibili con il riuso agricolo previsto, secondo un cronoprogramma articolato in fasi annuali ben definite. A fronte di una progettazione teorica, le modalità e le tempistiche del ripristino così come previste, non sembrano supportate da adeguate garanzie circa la disponibilità di materiali necessari al ritombamento, con caratteristiche adeguate e in quantitativi sufficienti, da cui il rischio di una compromissione dell’area per tempi non attualmente definibili.

In riferimento al cronoprogramma presentato, si rileva un ulteriore elemento che rende di difficile attuazione il rispetto delle precise tempistiche previste rispetto all’evoluzione dell’intervento: il metodo di coltivazione della porzione di giacimento interessato dall’escursione della falda freatica (saturo-non saturo), che prevede l’asportazione del materiale esclusivamente in condizioni asciutte, è legato ad una intrinseca incertezza. La falda infatti non è caratterizzata da una stagionalità costante durante l’anno, ma risente delle precipitazioni, pertanto la sequenza dei lavori di cava non può non essere influenzata dal comportamento del sistema precipitazioni-falda.

Inoltre, nell’ambito delle integrazioni documentali prodotte dal proponente non sono state risolte le criticità sollevate in sede di 1^ riunione della Conferenza dei Servizi relativamente alla viabilità di accesso al sito di intervento; in particolare non risulta sufficientemente illustrato il tragitto previsto tra l’area di cava e la SR 589, sia sui tratti esistenti sia per quelli di nuova realizzazione e non viene fornita la documentazione attestante la disponibilità dei mappali interessati dagli interventi di adeguamento della viabilità.

Si segnala infine la sussistenza di altre problematiche non risolte in fase progettuale:

- l’area di cava risulta gravata da una servitù di passaggio per il mantenimento della quale non è stato proposto un percorso alternativo adeguato, esterno al cantiere e non interessato dal transito dei mezzi di cava;

- la Ditta proponente deve avere la disponibilità dei mappali oggetto di intervento già al momento della presentazione dell’istanza ai sensi della L.R. 69/78.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Conferenza ha concluso i lavori ritenendo che non sussistano le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell’intervento e per il rilascio dell’autorizzazione comunale alla coltivazione e recupero ambientale dell’area ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i..

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

5. Di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

6. Di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)