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Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 444 del 9 ottobre 2007. Progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Kant nel Comune di Demonte. Giudizio negativo di compatibilità ambientale

(omissis)

Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono invariati i motivi ostativi così come già sopra esplicitati ai punti a. e b. e non sussistono pertanto le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, essenziale per la realizzabilità del progetto.

(omissis)

La Giunta provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dai proponenti con nota pervenuta in data 13.04.2007 con prot. n. 19810, parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Kant nel Comune di Demonte, presentato da parte del Sig. Siccardi Pietro, (omissis) e del Sig. Castellino Marco, (omissis), in quanto non sussistono le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell’intervento né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., essenziale per la realizzabilità del progetto, per i motivi di seguito espressi:

Circa la mancanza dei presupposti per la formulazione di un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale.

L’impianto in progetto prevede di utilizzare una quantità d’acqua che risulta mediamente pari ad oltre il 60% della portata naturale del torrente Kant, determinando ricadute ambientali negative e modificazioni permanenti non solo a livello dell’ecosistema fluviale interferito, ma anche a carico di quelli che con esso si interfacciano e che da esso dipendono. L’alterazione dei cicli idrologici e del trasporto solido, il cambiamento della termodinamica, la contrazione degli spazi vitali a disposizione degli organismi acquatici, la riduzione della profondità, della velocità di corrente e della turbolenza, la diminuzione della produttività biologica (compresa quella ittica), l’interferenza con interruzione degli scambi idrici di subalveo, sono tutti fattori di disturbo ambientale direttamente correlati all’impianto in progetto che interessa un corso d’acqua soggetto, già ante operam, ad una rilevante sottrazione idrica , il che determina un’amplificazione degli impatti assai più rilevante della semplice loro sommatoria.

Infatti, il torrente Kant -affluente di sinistra del fiume Stura di Demonte che origina dal punto di incontro dei rii Valcavera e Serour- a partire da questo sito, e sino alla confluenza nel suo recettore finale naturale, è attualmente asservito a fini idroelettrici per la quasi totalità del suo corso: il mancato rilascio in alveo delle portate derivate a servizio delle centrali ENEL di S.Giacomo e di Fedio, ed il loro dirottamento finale alla centrale di Bagnolin sul fiume Stura anziché nel loro alveo naturale, fanno sì che non vi sia alcuna soluzione di continuità allo sfruttamento energetico che, qualora venisse attuato il progetto, raggiungerebbe percentuali prossime al 100% dell’intero percorso fluviale.

A titolo di esempio, in merito alle connessioni ecosistemiche che coinvolgono il “sistema fiume”, si sottolinea come la sopravvivenza della componente vegetazionale che caratterizza il fondovalle (acero-tiglio-frassineto di forra), segnalata dal proponente stesso (pag 132 dello Studio di Impatto Ambientale) e che costituisce un elemento di pregio indiscutibile, trattandosi di un habitat “prioritario” ai sensi della direttiva 92/43/CE, dipende dal mantenimento di un microclima peculiare, al quale la quantità d’acqua scorrente in alveo contribuisce in modo determinante.

Sulla base delle predette considerazioni, l’intervento proposto manca dei presupposti necessari per la formulazione di un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale in quanto comporterebbe l’ulteriore, pesante alterazione del regime idrologico naturale, pur con l’adozione di cautele e attenzioni alla conservazione di un “minimo” vitale, di un tratto di corso d’acqua che attraversa uno dei distretti alpini più pregevoli e più interessanti delle Alpi occidentali.

Circa la mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, queste -in sintesi- le motivazioni in merito addotte:

- Il contesto ambientale del Vallone dell’Arma risulta già fortemente sfruttato a fini idroelettrici per la presenza di prese di derivazione sia sull’asta principale del Rio Vallone dell’Arma, per complessivi 13,55 km di tratti sottesi sui circa 21,13 km complessivi; sia sui suoi tributari laterali (Rio di San Giacomo, Rio Monfieis e Rio del Saut).

- I tratti sottesi ad opera degli esistenti impianti idroelettrici dell’ENEL sono già soggetti ad un importante impatto ambientale e risultano fortemente compromessi, non essendo previsto alcun rilascio in alveo ed essendo scarsi gli apporti dei corsi d’acqua secondari intercettati; utilizzando come criterio la DGR 74-45166 del 1995, si sono valutate condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati dall’intervento molto al di sotto della soglia di vitalità critica.

- Il progetto proposto si configura come impianto in serie; si osserva infatti che insiste sul medesimo ambito territoriale già sfruttato a fini di produzione energetica senza che i tratti di corso d’acqua a regime naturale, neppure con il previsto accorciamento del tratto sotteso, abbiano una lunghezza sufficiente per consentire al corpo idrico di ritrovare condizioni di naturalità.

- L’impianto in progetto capta acque superficiali miscelate ad acque sotterranee e prevede, per il tratto sotteso, il rimpinguamento dell’alveo anche ad opera di sorgenti, impedendone un futuro utilizzo per il consumo umano, nel caso di eventuali crisi idriche.

(omissis)

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto

Allegati

(omissis)