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Supplemento Ordinario n. 4 al B.U. n. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 82-7608

Disposizioni in materia di prevenzione e controllo della bluetongue in Piemonte, in relazione alla diffusione del contagio in Paesi esteri.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Negli ultimi mesi la bluetongue, epizoozia trasmessa da insetti vettore, ha evidenziato una straordinaria diffusione nel territorio francese, venendo ad interessare anche le zone da cui provengono consistenti flussi di introduzione di bovini destinati all’ingrasso negli allevamenti da carne piemontesi, quantificabili in oltre 200.000 capi all’anno

La malattia ha già interessato capi introdotti in Piemonte, come si evidenzia dai risultati di un primo rintraccio eseguito dai Servizi veterinari delle ASL sulle provenienze a maggior rischio, che ha individuato cinque capi portatori del virus su circa 6.000 controlli eseguiti;

Il rischio di introdurre l’infezione permane anche a causa dell’ampliamento, che si è recentemente verificato, dei territori francesi colpiti, pertanto sono necessarie ulteriori misure di sorveglianza, controllo ed eradicazione;

Considerato che il Regolamento (CE)1266/2007, di recente promulgazione, ha previsto la possibilità di spedizione di animali dai territori colpiti e soggetti a restrizione, avvalendosi il paese speditore di deroghe praticate sulla base di condizioni sanitarie da verificare;

Tenuto conto della difficoltà di rintracciare con rapidità ed efficacia i bovini secondo la data di spedizione e i territori di origine e transito in Francia;

Valutata la pericolosità delle operazioni di prelievo diagnostico da eseguirsi su bovini non efficacemente contenibili nelle ordinarie condizioni di allevamento ed in particolare il grave infortunio occorso ad un medico veterinario ASL;

Considerata l’esigenza di adottare misure urgenti per la prevenzione ed il controllo della bluetongue volte a rinforzare la capacità di controllo, facilitando l’esecuzione degli accertamenti necessari;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 che stabilisce disposizioni specifiche alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con D.Lvo n. 225 del 9/7/2003;

Preso atto di quanto contenuto nel Piano nazionale di sorveglianza sierologia ed entomologica adottato con O.M. 11/5/01 (allegato I, parte IV, rev. 5-6 marzo 2007), e nelle note ministeriali DGSA III/12452/P-I.8.d/18 del 19/10/2007 e DGSA III/13053/P-I.8.d/18 del 31/10/2007 riguardanti le condizioni per lo scambio di animali vivi sensibili;

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all’unanimità

delibera

di approvare le seguenti misure di prevenzione e controllo della bluetongue in Piemonte:

1. Obblighi degli importatori

I detentori di allevamento, incluse stalle di sosta e centri di condizionamento, che introducono bovini da Paesi esteri colpiti da bluetongue devono provvedere di norma entro 48 ore lavorative dall’arrivo dei capi ad aggiornare la banca dati dell’anagrafe bovina, includendo la registrazione del numero del certificato sanitario di accompagnamento. I detentori hanno l’obbligo di verificare la rispondenza dei marchi auricolari nonchè la completezza dei certificati sanitari di origine e dei passaporti che scortano gli animali e di segnalare al Servizio veterinario ogni non conformità.

I detentori provvedono inoltre a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto della presenza della malattia.

2. Contenimento degli animali

Spetta ai detentori degli animali mettere in atto preventivamente tutti gli accorgimenti e le facilitazioni per il contenimento degli animali e la sicurezza dei medici veterinari addetti ai controlli clinici ed ai prelievi, secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell’ASL e le linee guida di biosicurezza che verranno indicate dalla Direzione Sanità. L’applicazione di tali misure è condizione necessaria per la libera introduzione dei capi di provenienze a rischio negli allevamenti piemontesi.

I Presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria supportano i Servizi veterinari della ASL nella realizzazione degli interventi di controllo.

3. Introduzioni da zone di restrizione

L’introduzione di bovini da zone estere di restrizione per bluetongue in applicazione della deroga di cui all’articolo 8, punto 1 a), del Regolamento CE 1266/2007, è soggetta a preavviso, oltre che attraverso il sistema TRACES di cui alla Decisione 2004/292/CE, tramite segnalazione del destinatario al Servizio veterinario della ASL competente con almeno 48 ore di anticipo, anziché nelle 24 ore previste dall’art. 11 del D.Lvo 28/93. Il Servizio veterinario dell’ASL adotterà ogni misura necessaria a verificare la consistenza delle garanzie sanitarie di origine, a tutela dell’acquirente e della sanità del patrimonio zootecnico piemontese.

L’eventuale introduzione di capi vaccinati, in applicazione dell’allegato III, lettera A, punto 5 del Regolamento CE 1266/2007, è soggetta a preventiva autorizzazione della Direzione Sanità.

4. Piani di prevenzione, sorveglianza e controllo della bluetongue in Piemonte

I piani di prevenzione, sorveglianza e controllo della bluetongue in Piemonte sono intensificati, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione Sanità, in linea con le indicazioni nazionali, nell’ambito delle disposizioni previste dalla presente delibera e secondo le specifiche esigenze individuate in collaborazione con il competente Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e con l’Osservatorio epidemiologico per la prevenzione veterinaria istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Gli accertamenti diagnostici ufficiali necessari sono svolti dai laboratori del medesimo Istituto. I Servizi veterinari delle ASL, per l’esecuzione dei prelievi possono avvalersi di medici veterinari liberi professionisti i cui interventi ricadono sulle spese previste dall’apposito capitolo del bilancio regionale (15437 della UPB DA2003) o nel quadro della realizzazione di specifici progetti regionali di prevenzione veterinaria, previa autorizzazione della Direzione Sanità.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)