Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 423 - 628642 del 4.6.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agricola Cavaglia’ Luciano - P.IVA 08357100018 con sede legale in Santena, Via Broglietta, 54 (codice utenza TO10033), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 275 - 377257 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valla Agnese - C.F. VLLGNS36A61G240B con sede legale in Carmagnola, Via San Michele, 14 (codice utenza TO10071), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 586 - 804200 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barotto Giacomo - C.F. BRTGCM28C07C404F con sede legale in Cavour, Via Gerbidi, 42 (codice utenza TO10088), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 11 - 76393 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Zai Luciano - C.F. ZAILCN45R30C404N con sede legale in Cavour, Via Vigone, 104 (codice utenza TO10105), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 758 - 1002162 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Floricoltura Fantino di Bindi Guido - P.IVA 02578970010 con sede legale in Nichelino, Via Torino, 311 (codice utenza TO10159), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 585 - 804146 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Alessiato Giovanni - P.IVA 02629080017 con sede legale in Vinovo, Via Don Primo Mazzolari, 28 (codice utenza TO10183), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 584 - 804136 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mattiazzo Maria - C.F. MTTMRA32M50L606P con sede legale in Torino, Via Ormea, 6 (codice utenza TO10186), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 817 - 1041710 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Rattalino Silvano - P.IVA 04065450019 con sede legale in Vinovo, Via Martinetto, 35 (codice utenza TO10187), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo ed abbeveraggio bestiame corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 583 - 804104 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Alessiato Giovanni - P.IVA 02579810017 con sede legale in Vinovo, Via Don Primo Mazzolari, 28 (codice utenza TO10238), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 10 - 76375 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Torta Ernesto - C.F. TRTRST35E08L219P con sede legale in Settimo Torinese, Via Milano, 240 (codice utenza TO10366), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212 - 307911 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Nicola Michele - C.F. NCLMHL54E22B791W con sede legale in Carmagnola, Via Casalgrasso, 1 (codice utenza TO10422), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 503 - 689404 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Visconti Ettore Vittorio - P.IVA 06446930015 con sede legale in Moncalieri, Strada Cenasco, 89 Bis (codice utenza TO10428), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 502 - 689378 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Visconti Valerio - P.IVA 09173500019 con sede legale in Moncalieri, Strada Cenasco, 96 (codice utenza TO10439), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 9 - 76324 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Boretto Giovanni e Filippa Tommaso - P.IVA 06452820019 con sede legale in Vigone, Via Santa Maria, 45 (codice utenza TO10444), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 851 - 1087895 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Mario - P.IVA 07908060010 con sede legale in Vigone, Via Cavour, 21 (codice utenza TO10453), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 816 - 1041614 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto delle domande, datate 5.5.2005 e 18.9.2006, di Canavesio Aldo C.F. CNVLDA57R22B777T, con sede legale in Comune di Carignano, Via Borgata Campagnino 2, il quale subentra nella titolarità delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione della derivazione rilasciate ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D n. 536 - 263665 del 30.11.2001 a Canavesio Michele (cod. utenza TO10482, TO10578, TO10590) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10482 e TO10578, TO10590, TO11731 nell’unico Codice Utenza TO10482, ritenendosi annullati i codici utenza TO10578, TO10590, TO11731; 2) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Canavesio Aldo la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 9.11.12 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carignano, Pancalieri e Lombriasco, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO - P - 00264, TO - P - 01729, TO - P - 01371, TO - P - 01372 (codice utenza TO10482); (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 179 - 262849 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Nicola F.lli di Nicola Massimo & C. s.s. - P.IVA 07089340017 con sede legale in Carignano, Cascina Valinotto, 25 (codice utenza TO10486), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 815 - 1041510 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Beltramone Francesco - P.IVA 02807170010 con sede legale in Villafranca Piemonte, Via San Luca, 93 (codice utenza TO10514), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 501 - 689360 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Piovano Giuseppe - C.F. PVNGPP75C27B791L con sede legale in Trofarello, Via Madonna di Celle, 14 Bis (codice utenza TO10517), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 850 - 1087853 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Boretto Domenico - P.IVA 02368980013 con sede legale in Nichelino, Via Tetti Rolle, 18 (codice utenza TO10544), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 322 - 481565 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Luppino Antonio - C.F. LPPNTN66R31G665A con sede legale in Leini’, Via Bianco, 30 (codice utenza TO10573), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 814 - 1041449 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rubatto Giulio - P.IVA 04073040018 con sede legale in Leini’, Via Gramsci, 4 (codice utenza TO10574), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 422 - 628618 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bodrero Michele - P.IVA 04584840013 con sede legale in Carmagnola, Via Corno, 28 (codice utenza TO10644), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 421 - 628602 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Albertino Rinuccia - C.F. LBRRCC75R46B791J con sede legale in Carmagnola, Via Poirino, 487 (codice utenza TO10650), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 582 - 804058 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Albertino Francesco - C.F. LBRFNC32T08B791F con sede legale in Carmagnola, Via Torino, 146 (codice utenza TO10662), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 757 - 1002147 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a De Marchi Giorgio - C.F. DMRGRG37S27L948R con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Bussi, 18 (codice utenza TO10671), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 420 - 628540 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti c/o Bertinetto Giuseppe - C.F. BRTGPP60A07L948N con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna Orti, 81 (codice utenza TO10672), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 527 - 710778 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Badino Guido - C.F. BDNGDU42P03L948C con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 64 (codice utenza TO10680), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 849 - 1087820 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ainardi Caterina - C.F. NRDCRN28H50C404T con sede legale in Vigone, Via Villafranca, 79 (codice utenza TO10738), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 430 - 628852 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Moriondo Giampiero - P.IVA 08114830014 con sede legale in Vigone, Via Virle34 (codice utenza TO10749), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 581 - 803938 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sandrone Antonio - P.IVA 02616860017 con sede legale in Carmagnola, Via Palazzotto, 3 (codice utenza TO10754), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carignano e Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 429 - 628821 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Ceresole Andreino - P.IVA 07417870016 con sede legale in Moncalieri, Via Vado’, 9 (codice utenza TO10777), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 526 - 710764 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fumero Fabrizio - C.F. FMRFRZ69M13B791S con sede legale in Carmagnola, Via Fumeri, 86 (codice utenza TO10778), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 594 - 804385 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Bosso Michele - C.F. BSSMHL49L30L898Y con sede legale in Vigone, Via Luserna, 39 (codice utenza TO10840), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 759 - 1002185 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis) 2) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Razetto Francesco la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso agricolo per irrigare complessivi 3,47 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di Trofarello e Pecetto Torinese descritte in premessa ed aventi i codici univoci identificativi TO - P - 05723, TO - P - 01756, (codice utenza TO10849); (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 525 - 710754 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Granea Tepice - C.F. 90006480017 con sede legale in Cambiano, Vicolo del Quartiere, 5 (codice utenza TO10850), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 428 - 628761 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Appendino Pietro - C.F. PPNPTR26R16B791Q con sede legale in Chieri, Via Calcaterra, 8 (codice utenza TO10862), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 524 - 710734 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Prina Riccardo - C.F. PRNRCR41T10C487L con sede legale in Cercenasco, Via Virle, 13 (codice utenza TO10889), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211 - 307901 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sona Beatrice - C.F. SNOBRC50B60C504N con sede legale in Carmagnola, Via Carignano, 108 (codice utenza TO10925), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 0,45 l/s Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 593 - 804369 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Segalini Claudio - P.IVA 07417820011 con sede legale in Moncalieri, Strada Chisola, 2 (codice utenza TO10982), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 756 - 1002128 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Brandino Enrica - P.IVA 07431430011 con sede legale in Carignano, Via Salotto, 110 (codice utenza TO11064), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 346 - 527812 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Turin Garden - P.IVA 02331710018 con sede legale in Torino, Strada del Mainero, 64 (codice utenza TO11113), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 665 - 908287 del 23.08.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Varetto Maria Consolata - P.IVA 07265650015 con sede legale in San Mauro Torinese, Via Pescarito, 34 (codice utenza TO11139), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 175 - 262473 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nova S.a.s. - P.IVA 02325280010 con sede legale in Torino, Via G. Collegno, 7 (codice utenza TO11159), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 321 - 481559 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Lamanna Manuela - C.F. LMNMNL84L69L219P con sede legale in Beinasco, Via dei Villini, 2 (codice utenza TO11170), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 592 - 804351 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Albertino Caterina - C.F. LBRCRN45H46B777Y con sede legale in Carignano, Via P. Lanteri, 38 (codice utenza TO11192), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 591 - 804321 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mottura Chiaffredo - C.F. MTTCFF60C03L948X con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Pignatelli, 40 (codice utenza TO11215), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 fontanile in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 755 - 1002023 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Sparta’ Elisabetta - P.IVA 04661940017 con sede legale in Pinerolo, Via Costa Grande, 180/A (codice utenza TO11229), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247 - 338600 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto delle domande citate in premessa, datate 6.11.2002 e 29.11.2005, di Gariglio Marina, C.F. GRGMRN61R59F335C, con sede legale in Moncalieri, Str. Carignano n. 50/bis, la quale subentra nella titolarità dell’autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 536 - 263665 del 30.11.2001 a Bollardo Luigi (cod. Utenza TO11317) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO11317 e TO14729 nell’unico Codice Utenza TO11317, ritenendosi annullato il codice utenza TO14729; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gariglio Marina, C.F. GRGMRN61R59F335C, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 5,16 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Moncalieri, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO - P - 01443, TO - P - 01444, TO - P - 01445, TO - P - 01446, TO - P - 06457, TO - P - 06510 (codice utenza TO11317) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 590 - 804307 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agricola Luisi Agnese e Osella Claudio - P.IVA 06869870011 con sede legale in Moncalieri, Strada Chisola, 8 (codice utenza TO11323), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri e La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 320 - 481552 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ponzio Mauro - C.F. PNZMRA77B26B791X con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 12 (codice utenza TO11345), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 274 - 377233 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Giro’ Guido - C.F. GRIGDU48L18G674G con sede legale in Pinerolo, Strada Galoppatoio, 60 (codice utenza TO11355), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 319 - 481542 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Vicino Silvano - C.F. VCNSVN50D02I490V con sede legale in Scalenghe, Via Battaglia, 10 (codice utenza TO11373), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 240 - 338489 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Morero Giuseppe - C.F. MRRGPP24P11I490D con sede legale in Scalenghe, Regione Alberetta, 3 (codice utenza TO11385), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 848 - 1087769 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tomatis Silvia - P.IVA 07435580019 con sede legale in Cercenasco, Via Circonvallazione, 1/B (codice utenza TO11393), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 427 - 628732 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Laurenti Domenica - C.F. LRNDNC29A56C487H con sede legale in Cercenasco, Via Vittorio Emanuele, 20 (codice utenza TO11404), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 589 - 804260 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vergnano Domenico - C.F. VRGDNC39L03F423M con sede legale in La Loggia, Via Marchi, 51 (codice utenza TO11458), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 426 - 628712 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Vagliengo Bartolomeo - P.IVA 08161180016 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Cantogno, 28 (codice utenza TO11479), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 847 - 1087688 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Quaglino Michele - P.IVA 02617330012 con sede legale in None, Via Palmero, 15 (codice utenza TO11485), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 669 - 912493 del 24.08.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marengo Pietro Antonio - P.IVA 07425950016 con sede legale in None, Cascina Favetto, 17 (codice utenza TO11487), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 619 - 822693 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto della dichiarazione sostitutiva datata 23.5.2007 della Ditta Botta Mario Giacomo - P.IVA 06211480014, con sede legale in None, Cascina Rondellino, 25 (codice utenza TO11489), di richiesta di variazione d’uso e conseguentemente di eliminare, per mancanza di presupposti, dall’elenco delle opere autorizzate in via provvisoria alla continuazione della derivazione allegato alla D.D. n. 536 - 263665 del 30.11.2001, l’opera di captazione identificata con il codice univoco TO - P - 01666, consistente in n. 1 pozzo sito in Comune di None, Foglio n. 34; (omissis) 3) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Botta Mario Giacomo (codice utenza TO11489), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di None, identificato dal codice univoco TO - P - 01665, per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 588 - 804234 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Avataneo Simone - P.IVA 03140050018 con sede legale in None, Cascina Del Bosco, 8 (codice utenza TO11490), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 846 - 1087619 del 02 - 10 - 2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Francone Michele - P.IVA 04234940015 con sede legale in Nichelino, Via Scarrone, 12 (codice utenza TO11502), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 125 - 231345 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto della domanda di variante del Sig. Sandri Michele, C.F. SNDMHL34M10B791A, con sede legale in Carmagnola, Via Bornaresio n. 44, e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO11531 e TO11532 nell’unico Codice Utenza TO11531, ritenendosi annullato il codice utenza TO11532; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sandri Michele la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 11,10 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carmagnola, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO - P - 00870, TO - P - 00871, TO - P - 00872, TO - P - 00873, TO - P - 00874 (codice utenza TO11531) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Limitatamente alle opere di captazione con codice univoco TO - P - 00870, TO - P - 00872, TO - P - 00873, TO - P - 00874, secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dai pozzi in questione non potrà essere superiore a 7,28 l/s. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 210 - 307889 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Cavaglia’ Gaspare e Mario - P.IVA 02616490013 con sede legale in Carignano, Borgata Gorra - Tetti Faule, 56 (codice utenza TO11554), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 813 - 1041341 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gai Giuseppe - C.F. GAIGPP50P11G152N con sede legale in Carignano, Frazione Tetti Pautasso, 58 (codice utenza TO11590), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 845 - 1087558 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Osella Adriano e Gianpietro - P.IVA 02099300010 con sede legale in Carignano, Frazione Tetti Bagnolo, 11 (codice utenza TO11607), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 587 - 804221 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Piola Giuseppe - P.IVA 02371840014 con sede legale in Carignano, Borgata Brillante, 33 (codice utenza TO11616), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 507 - 689466 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sapino Giorgio e Claudio ss - P.IVA 06417330013 con sede legale in Carignano, Frazione Gorra, 21 (codice utenza TO11620), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 754 - 1002014 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Picco Franca - P.IVA 04419330016 con sede legale in Vigone, Via Agnelli, 4 (codice utenza TO11651), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 753 - 1002005 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Perusia Bartolomeo - P.IVA 03992400014 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Mottura, 104 (codice utenza TO11652), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 666 - 908296 del 908296: “

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Porchietto Oddino e Paolo s.s. - P.IVA 07093970015 con sede legale in Vigone, Via Gunia Alta, 4 (codice utenza TO11692), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 124 - 231318 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Scalero Michelangelo e Domenico - P.IVA 05257260017 con sede legale in Cambiano, Via M. Liberta’, 37 (codice utenza TO11724), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 176 - 262518 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a S.S. Costruzione, Esercizio e Manutenzione dell’Acquedotto di Faure in Comune di Pomaretto - P.IVA 85014550017 con sede legale in Pomaretto, Borgata Pons, 3 (codice utenza TO11733), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Pomaretto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 419 - 628508 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Martina Anna Marina - P.IVA 05632820014 con sede legale in Cantalupa, Strada Martina, 18 (codice utenza TO11738), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Cantalupa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 602 - 804720 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cantone Giorgio - P.IVA 07418140013 con sede legale in Moncalieri, Strada Visone, 2 (codice utenza TO11742), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 239 - 338476 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo e di miglioramento fondiario Bealere Mattie - C.F. 96015390014 con sede legale in Mattie - Via Roma n. 39/B (codice utenza TO11744), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Mattie per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 238 - 338460 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Perino Ceresole Giovanni - P.IVA 07755630014 con sede legale in Ciriè - Località Fusiera n. 9 (codice utenza TO11749), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Balme per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 123 - 231296 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Debernardi Venon Luigi Antonio Giuseppe - P.IVA 07102010019 con sede legale in Leinì - Via San Maurizio n. 86 (cod. utenza TO11756), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236 - 338430 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Chiamogna di Babano - P.IVA 85014040019 con sede legale in Cavour - Piazza San Lorenzo n. 2 (codice utenza TO11757), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 sorgenti in Comune di Garzigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 418 - 628487 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Merlino Francesco - C.F. FRRFNC34T19M122B con sede legale in Volpiano, Via Commenda, 11 (codice utenza TO11758), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 668 - 908308 del 23.08.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Varetto Giovanna - P.Iva 04053450013 - con sede legale in Settimo T.se - Via Pessione n. 1 (codice utenza TO11797), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo T.se per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 177 - 262564 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vivai Castagno & C. s.s. - P.IVA 06679510013 con sede legale in Ceretta di San Maurizio Canavese, Via Torino, 21 (codice utenza TO11810), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 601 - 804710 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Perotto Domenico - C.F. PRTDNC43T10H247Q con sede legale in Piossasco, Via Volvera, 67 (codice utenza TO11814), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 506 - 689455 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Viotto Giovanni - C.F. VTTGNN42P14G087I con sede legale in Orbassano, Regione Bronzina, 6 (codice utenza TO11818), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 600 - 804708 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Donalisio Antonio - P.IVA 02617100017 con sede legale in Carignano, Via San Rocco, 9 (codice utenza TO11842), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 752 - 1001997 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Autoservizi Novarese S.r.l. - P.IVA 00602880072 con sede legale in Orbassano, Strada Pinerolo, 45 (codice utenza TO11855), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 122 - 231265 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla L.A.R.T. S.r.l., P.IVA 05071260011, con sede legale in Torino, Via Michele Schina, 7 (codice utenza TO11893), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio ed igienico corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 617 - 822577 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Industria Conciaria Vallorco & C. s.a.s. - P.IVA 04927080012 con sede legale in Rivarolo Canavese, Via A. Merlo, 23 (codice utenza TO13257), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo, igienico ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 318 - 481533 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Boetto Giovanni Angelo - P.IVA 00363970013 con sede legale in Pont Canavese, Borgata Pratidonio, 1 (codice utenza TO11967), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 1 sorgente in Comune di Pont Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 273 - 377203 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - P.IVA 08559940013 con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11969), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico e assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Ceres per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 317 - 481528 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Dematteis Cristina - C.F. DMTCST49R68C497Y con sede legale in Ceres, Frazione Chiampernotto, 73 (codice utenza TO11974), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 1 sorgente in Comune di Ceres per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599 - 804680 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cave Stura Group S.r.l. - P.IVA 08006320017 con sede legale in Cirie’, Via Giacomo Matteotti, 38 (codice utenza TO13265), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti ed igienico sanitario corrispondenti all’uso lavaggio inerti e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 lago di cava in Comune di Nole per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 751 - 1001990 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gicas S.r.l. - P.IVA 09345820014 con sede legale in Torino, Corso Giacomo Matteotti, 21 (codice utenza TO11980), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 lago di cava in Comune di Cirie’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 667 - 908303 del 23.08.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alta Val Gallenca S.C.A.R.L. - P.IVA 04579810013 con sede legale in Cuorgnè, Via Garibaldi, 9 (codice utenza TO12020), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico, da n. 1 sorgente in Comune di Canischio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1036 - 288337 del 11.09.2006: “

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Peiretti Mario, C.F. PRTMRA63L31B791C, con sede legale in Lombriasco, Vicolo Campagna, 4 (codice utenza TO12023), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 209 - 307883 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avondet Michele - C.F. VNDMHL21L09G986V con sede legale in Prarostino - Via Grigli n. 54 (codice utenza TO12024), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Prarostino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 750 - 1001977 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Turina Rossana - P.IVA 07616240011 con sede legale in Bricherasio, Strada Tagliera, 16 (codice utenza TO12051), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo e 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 598 - 804665 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Peracchione Battista - C.F. PRCBTS52D27A117N con sede legale in Ciriè, Via Monte Grappa, 51 (codice utenza TO12086), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Ala Di Stura per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 617 - 822577 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mino Luciano - P.IVA 02336870015 con sede legale in Albiano D’Ivrea, Via Massimo D’Azeglio, 34 (codice utenza TO13292), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico e irriguo corrispondenti all’uso zootecnico e agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Albiano D’Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 505 - 689446 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ronco Giuseppe - P.IVA 02617490012 con sede legale in Arignano, Via Oriassolo, 23 (codice utenza TO12108), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Arignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 504 - 689429 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Stroppiana Ortofrutticoli S.p.a. - P.IVA 08979620013 con sede legale in Chieri, Via Padana Inferiore, 121 S.S. 20 (codice utenza TO13209), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 618 - 822637 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sandretto S.r.l. - P.IVA 03134350010 con sede legale in Grugliasco, Via Primo Levi, 4 (codice utenza TO12191), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 749 - 1001967 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Berolatti Guido - P.IVA 03605170012 con sede legale in Colleretto Giacosa, Via Umberto I (codice utenza TO13299), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Colleretto Giacosa e Parella per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 345 - 527787 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Vigo Pierantonio - P.IVA 01464080017 con sede legale in Corio, Via Malone, 103 (codice utenza TO12199), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Corio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1203 - 315501 del 02.10.2006: “

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sona Domenica Anna - C.F. SNODNC55H64C504F con sede legale in Carmagnola, Via Gregoria, 6 (codice utenza TO12247), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 597 - 804640 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Taricco F.lli s.s. - P.IVA 02612190013 con sede legale in Carmagnola, Via Cavalleri Piccoli, 2 (codice utenza TO12264), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 539 - 711614 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Rifugio Re Carlo Alberto - P.IVA 02696480017 con sede legale in Luserna S. Giovanni, Località Musset, 1 (codice utenza TO13308), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo ed antincendio corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Luserna S. Giovanni per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 538 - 711537 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Allione Adriano - C.F. LLNDRN61R05B777I con sede legale in Lombriasco, Via Osasio, 9 (codice utenza TO12333), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 596 - 804414 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Agricola Agri VI di Virano Paolo e Luca S.S. - P.IVA 02125110011 con sede legale in Villastellone, Via Poirino, 12 (codice utenza TO12412), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 417 - 628468 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Crivello Giuseppe - C.F. CRVGPP69P02B791L con sede legale in Villastellone, Via Poirino, 5 (codice utenza TO13316), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 344 - 527761 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bergamasco Michele - C.F. BRGMHL31R17M060V con sede legale in Vinovo, Via San Desiderio, 13 (codice utenza TO12423), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 595 - 804391 del 18.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barberis Renato - C.F. BRBRNT41L06L948B con sede legale in Volpiano, Cascina Prono (codice utenza TO12461), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 537 - 711136 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Roggero Giuseppina - P.IVA 04147990016 con sede legale in Verrua Savoia, Località Sbarrera, 137 (codice utenza TO12468), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Verrua Savoia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 6 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 854 - 1088027 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avaro Domenico - P.IVA 02826330017 con sede legale in Vigone, Via Fasolo, 23 (codice utenza TO12476), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 416 - 628438 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Giordana Luigi - C.F. GRDLGU34P10I154T con sede legale in Osasco, Via Viassa (codice utenza TO13376), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Garzigliana e Osasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 343 - 527749 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Toffano Vittorino & C. s.n.c. - P.IVA 01538170018 con sede legale in Orbassano, Via Nuova Circonvallazione Km. 15,970 (codice utenza TO12760), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 272 - 377141 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Coletti Grangia Catterina - C.F. CLTCTR36M71D008U con sede legale in Corio, Frazione Cudine (codice utenza TO13377), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Corio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 812 - 1041252 del 25.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Oddenino Giuseppe - P.IVA 02619350016 con sede legale in Poirino, Frazione Stuerda, 5 (codice utenza TO12840), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 536 - 711089 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Delmastro Fabrizio - P.IVA 09362900012 con sede legale in Chieri, Strada Andezeno, 74 (codice utenza TO12895), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 178 - 262821 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Benedicenti Roberto - P.IVA 07431370019 con sede legale in Riva Presso Chieri, Via della Grena, 9 (codice utenza TO12914), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 615 - 822363 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Lavanderia Meccanica Pinerolese di Ellena & C. s.n.c. - P.IVA 04910590010 con sede legale in San Secondo di Pinerolo, Via Biscaretti, 5 (codice utenza TO12930), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Secondo Di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 821 - 1042340 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rosso Chiaffredo - C.F. RSSCFF56M17C404D con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 12 (codice utenza TO12981), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 612 - 822219 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Paglietta Livio - C.F. PGLLVI72L12G674E con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Nicola, 28 (codice utenza TO13418), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vigone e Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 853 - 1087986 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Bertolotto Giovanni - P.IVA 02624520017 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione S. Giovanni, 16 (codice utenza TO13429), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 748 - 1001957 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Trucco Giuseppe - C.F. TRCGPP65R26G674M con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Michele, 36 (codice utenza TO13004), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 415 - 628428 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Az. Agricola Caffaro Claudio - P.IVA 05681580014 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna Orti, 80/3 (codice utenza TO13018), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 614 - 822256 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Ronco Giovanni e Figli s.s. di Ronco Ettore e Eugenio - P.IVA 01075790012 con sede legale in Torino, Strada dei Biasoni, 39/17 (codice utenza TO13034), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 535 - 711074 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Putrino Gianluigi - C.F. PTRGLG62L22L219I con sede legale in Torino, Strada Biasoni, 39/29 (codice utenza TO13035), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 414 - 628417 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Giacosa Giovanni - C.F. GCSGNN35L22D119N con sede legale in Orbassano, Regione Bronzina, 4 (codice utenza TO13075), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzi in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 613 - 822236 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tivano Francesca - C.F. TVNFNC24E70L898K con sede legale in Vigone, Via Montagna, 30 (codice utenza TO13081), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 628 - 823352 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cisar S.r.l. - P.IVA 00520670019 con sede legale in Rocca Canavese, Strada Barbania, 141/142 (codice utenza TO13134), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rocca Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 855 - 1088057 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Coppo Giorgino - P.IVA 01572520011 con sede legale in Azeglio, Via Settimo, 11 (codice utenza TO13488), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Azeglio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 342 - 527720 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fenoglio Paolo Graziano - P.IVA 03609630011 con sede legale in Bibiana, Via Cascina Brianza, 7 (codice utenza TO13504), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bibiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 316 - 481523 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bogino Tommaso - C.F. BGNTMS23M23C404G con sede legale in Cavour, Via Macello, 7 (codice utenza TO13520), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 534 - 711010 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Francese Elsa Ines - P.IVA 04544390018 con sede legale in Cantalupa, Strada Prin, 13 (codice utenza TO13192), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cantalupa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 523 - 710724 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Calcestruzzi S.p.a. - P.IVA 01038320162 con sede legale in Moncalieri, Strada Antica di Villastellone, 28 (codice utenza TO13543), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 533 - 710991 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sona Umberto - P.IVA 02366770011 con sede legale in Carignano, Tetti Rufino, 12 (codice utenza TO13545), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 747 - 1001944 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Società Agricola Sona Fratelli s.s. - P.IVA 02701600013 con sede legale in Carmagnola, Cascina Matis - Via Oselle, 27 (codice utenza TO13548), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 413 - 628372 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Foco Andrea - P.IVA 02577090018 con sede legale in Carmagnola, Via Cascine Madama, 12 (codice utenza TO13563), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237 - 338448 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pedrini Roberto - C.F. PDRRRT47M18B960L con sede legale in Leini’, Via G. Di Vittorio, 67 (codice utenza TO13595), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed irriguo corrispondente all’uso civile ed agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Leini’ e San maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 271 - 377109 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Gastaldo Sergio - C.F. GSTSRG22L14L219I con sede legale in Torino, Via Brandizzo, 93 (codice utenza TO13596), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Luserna S. Giovanni per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 171 - 262061 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Cargnino Luigia - C.F. CRGLGU39C59L219M con sede legale in Torino, Via Barletta, 162 (codice utenza TO13599), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Lemie per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 315 - 481521 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pagano Maria Teresa - P.IVA 05397320010 con sede legale in La Loggia, Via Ronchi, 27 (codice utenza TO13603), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 532 - 710980 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Strambino Giuseppe - P.IVA 07425980013 con sede legale in None, Cascina Francia, 30 (codice utenza TO13607), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 - 1042265 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Provvista Acqua Grange Trucco di Mompantero - C.F. 96005710015 con sede legale in Susa, Regione Traduerivi, 20 (codice utenza TO13614), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Mompantero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 620 - 822746 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Crivello Carlo - C.F. CRVCRL24C01F335R con sede legale in Moncalieri, Strada Vallere, 19 (codice utenza TO13618), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 329 - 481822 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Ferrero Luigi - C.F. FRRLGU66M06L219U con sede legale in Moncalieri, Via Tetti Sapini, 55 (codice utenza TO13621), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 623 - 823065 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetti Luciano - P.IVA 05342680013 con sede legale in Moncalieri, Regione F. Mezzi, 5 (codice utenza TO13625), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 270 - 377060 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Abrate Tour S.r.l. - P.IVA 06040300011 con sede legale in Moncalieri, Corso Trieste, 60 (codice utenza TO13627), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi aziendali corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 57 - 155014 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Pecco - P.IVA 02635960012 con sede legale in Pecco, Via Roma, 7 (codice utenza TO13630), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Pecco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis) Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999. In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all’Allegato E del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R. Art. 8 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE. Il concessionario corrisponderá alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente nel periodo tra il 1 ed il 31 gennaio di ogni anno, il canone di legge aggiornato con le modalitá e secondo la periodicitá definite dalla stessa.

All’atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato il versamento a favore della Provincia del deposito cauzionale pari a mezza annualitá del canone di concessione, somma che sará, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819 - 1042110 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Borletto Paolo - C.F. BRLPLA66R04G674L con sede legale in Piscina, Via Delle Scuole, 10 (codice utenza TO13637), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 25 - 78602 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Caviasso Michele - C.F. CVSMHL42S20F931D con sede legale in None, Via Beinasco, 13 (codice utenza TO13641), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 531 - 710943 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ronco Francesco - P.IVA 03619980018 con sede legale in Poirino, Cascina Fabbrica, 12 (codice utenza TO13657), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 19 - 78363 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Operti Giovanni - P.IVA 02922700014 con sede legale in Poirino, Cascina Bergera, 25 (codice utenza TO13663), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 328 - 481779 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Burzio Fiorella - P.IVA 06396990019 con sede legale in Poirino, Cascina Rivetta, 27 (codice utenza TO13665), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 235 - 338413 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Plavan Valdo - C.F. PLVVLD54H09I154Z con sede legale in Prarostino, Piazza Della Liberta’, 10 (codice utenza TO13675), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Prarostino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 530 - 710930 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Masera Simone - P.IVA 04126110016 con sede legale in Pino Torinese, Via Civera, 31 (codice utenza TO13681), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Baldissero Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 22 - 78452 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Riva Presso Chieri - P.IVA 01788940011 con sede legale in Riva Presso Chieri, Piazza Parrocchia, 4 (codice utenza TO13698), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione campo di calcio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 529 - 710910 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Tamagnone Giovanni Battista - P.IVA 02615440019 con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Termine, 4 (codice utenza TO13699), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 528 - 710865 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Trinchero Piermattia - P.IVA 07202730011 con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Argentero, 9 (codice utenza TO13700), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 621 - 822797 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Pennazio Gabriele - P.IVA 03605830011 con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Argentero, 12 (codice utenza TO13701), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 412 - 628345 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Martino Irma - C.F. MRTRGN56S46I154K con sede legale in San Secondo di Pinerolo, Via G. Delio, 63 (codice utenza TO13727), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di San Secondo Di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 234 - 338375 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Dal Cason S.r.l. - P.IVA 00497250019 con sede legale in San Benigno Canavese, Via Chivasso, 123 (codice utenza TO13734), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 500 - 689348 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rey Giuseppe - C.F. RYEGPP52C10H584W con sede legale in Salbertrand, Viale Stazione, 21 (codice utenza TO13736), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo ed idroelettrico corrispondenti all’uso agricolo ed energetico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 sorgenti in Comune di Salbertrand per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 37 - 78889 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vigna Vittorio - C.F. VGNVTR38C05L013L con sede legale in Susa, Via Novalesa, 12 (codice utenza TO13738), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Susa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 324 - 481639 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Crosetto Luigi - P.IVA 04149830012 con sede legale in Cinzano, Regione Derocati, 14 (codice utenza TO13739), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Cinzano e Sciolze per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 818 - 1042038 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla B&B Cave S.r.l. - P.IVA 09053680014 con sede legale in Verolengo - Fraz. Borgo Revel, Str. Est Sottocosta Sant’Anna, 3 (codice utenza TO13753), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti, da n. 1 pozzo in Comune di Verolengo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 36 - 78821 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fiat Center Italia S.p.a. - P.IVA 07016530011 con sede legale in Torino, Corso Bramante, 15 (codice utenza TO13754), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 18 - 78355 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla F.B. s.n.c. dei F.lli Berrone Gianfranco e Mauro - P.IVA 05527660013 con sede legale in Caselle Torinese, Frazione Mappano - Via Argentera, 19 Bis (codice utenza TO13755), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale (di processo) corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 228 - 338262 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13758), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 227 - 338051 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13759), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi private corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Borgone di Susa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 233 - 338362 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13760), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villar Dora per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 232 - 338350 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13761), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 172 - 262315 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Total Italia S.p.a. - P.IVA 00803030154 con sede legale in Milano, Via Arconati, 1 (codice utenza TO13762), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi private corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scarmagno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 499 - 689322 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13763), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 627 - 823304 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Europam S.r.l. - P.IVA 03076310105 con sede legale in Genova Bolzaneto, Via Sardorella, 39 (codice utenza TO13764), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Almese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 231 - 338339 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13771), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario ed autolavaggio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Ozegna per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 230 - 338303 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13772), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario ed autolavaggio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Strambino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 229 - 338288 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13776), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 498 - 689286 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13777), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 497 - 689277 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13778), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 496 - 689261 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eni S.p.a. - P.IVA 00905811006 con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (codice utenza TO13779), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 411 - 628309 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Gramaglia Aldo - P.IVA 02631210016 con sede legale in Torino, Via Rubens Fattorelli, 86 (codice utenza TO13783), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495 - 689252 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Automotive Lighting S.p.a. - P.IVA 07758220011 con sede legale in Venaria, Via Cavallo, 18 (codice utenza TO13785), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo e raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 829 - 1044777 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bressi Lorenzo - C.F. BRSLNZ64M16G674T con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Cantogno, 39 (codice utenza TO13797), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 425 - 628688 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Produzione S.p.a. Unita’ di Business Idroelettrica Cuneo - P.IVA 05617841001 con sede legale in Cuneo, Via Sandro Pertini, 2 (codice utenza TO13801), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di raffreddamento ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 sorgenti in Comune di Venaus per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 828 - 1044650 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Botta Marco - C.F. BTTMRC69T01B791Q con sede legale in Vigone, Via Luserna, 10 (codice utenza TO13817), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 269 - 377007 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Abrate Giuseppe e Mauro - P.IVA 02028400048 con sede legale in Villanova Solaro, Via Moretta, 6 (codice utenza TO13834), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pancalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 625 - 823279 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pronello Roberto - P.IVA 02632010019 con sede legale in Piscina, Via Gabellieri, 2 (codice utenza TO13849), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32 - 78761 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Peretti Ezio - P.IVA 08403150017 con sede legale in Scalenghe, Via Delle Becche, 5 (codice utenza TO13850), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 173 - 262349 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Decolle Alberto - C.F. DCLLRT49A31B605Y con sede legale in Canischio, Frazione Sombeila, 4 (codice utenza TO13866), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico - sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Canischio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 242 - 338508 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Automeck S.r.l. - P.IVA 02220680017 con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 310 (codice utenza TO13886), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico - sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 56 - 154992 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Immobiliare Cavazza S.r.l. - P.IVA 01816820011 con sede legale in Torino, Corso Marconi, 38 (codice utenza TO13887), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico - sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 341 - 527672 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Revello Chion Marco - C.F. RVLMRC54L07C624R con sede legale in Borgofranco D’Ivrea, Via Sacca, 9 (codice utenza TO13896), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Borgofranco D’Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494 - 689236 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ferrovie Dello Stato - Trenitalia S.P.A. - Div. Trasp. Reg. - P.IVA 05403151003 con sede legale in Torino, Via Nizza, 2 (codice utenza TO13904), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed antincendio corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 208 - 307049 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Mompantero - P.IVA 01919130011 con sede legale in Mompantero, Piazza Giulio Bolaffi, 1 (codice utenza TO13910), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 sorgenti in Comune di Mompantero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 626 - 823292 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Brussino Margherita - P.IVA 04154790010 con sede legale in Volvera, Regione Panealba, 7 (codice utenza TO13929), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 493 - 689213 del 19.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Rossetti Elio - P.IVA 04018470015 con sede legale in Volvera, Via Panealba, 20 (codice utenza TO13931), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 121 - 231252 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Montano di Miglioramento Agro - Silvo - Pastorale Chiamberlando Solietto Fago di Monpantero - P.IVA 96006020018 con sede legale in Mompantero, Via Roma, 12 (codice utenza TO13938), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo, antincendio ed igienico sanitario corrispondenti all’uso agricolo e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Mompantero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 268 - 376953 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I.M.C. S.r.l. - P.IVA 00513120014 con sede legale in Carmagnola, Via Chieri, 101/103 (codice utenza TO13944), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di raffreddamento ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 174 - 262363 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Socogas Rete S.r.l. - P.IVA 01685620344 con sede legale in Fidenza, Via Emilia, 12 (codice utenza TO13947), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bruzolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 267 - 376901 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mpe S.r.l. - P.IVA 01787310018 con sede legale in Mathi, Via Santa Lucia, 100 (codice utenza TO13450), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Mathi per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 55 - 154835 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pairetto Guglielmo - P.IVA 04106540018 con sede legale in Scalenghe, Via Sant’Anna, 8 (codice utenza TO13454), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 17 - 78344 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Maria Luisa - C.F. FRRMLS38D50I490X con sede legale in Scalenghe, Via Buriasco, 5 (codice utenza TO13456), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 624 - 823264 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Magra Ezio Michele - C.F. MGRZCH50D30L948S con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 31 (codice utenza TO13384), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 340 - 527662 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Barbero Giovanni Battista - C.F. BRBGNN71H24B755I con sede legale in Carde’, Via Ressi, 2/B (codice utenza TO13951), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 339 - 527616 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bechis Giuseppe - P.IVA 03090700018 con sede legale in Volvera, Regione Serafini 20 (codice utenza TO13954), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 327 - 481745 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Spertino Domenico - C.F. SPRDNC31M03C375S con sede legale in Carmagnola, Via Sommariva 104 (codice utenza TO13967), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 265 - 376831 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Tortone Tommaso - C.F. TRTTMS39B05E939W, con sede legale in Carmagnola - Via Villastellone n. 1 (codice utenza TO13968), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 827 - 1044596 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Boasso Bruno - P.IVA 06268510010 con sede legale in Carmagnola, Via Fra Luigi 6/M (codice utenza TO13974), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 120 - 231223 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cooperativa Sociale Agricola Terra Mia R.L. Onlus - P.IVA 05442580014 - con sede legale in Moncalieri - Strada Carpice n. 17 (codice utenza TO13988), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 54 - 154821 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Officina Meccanica Leone di Giuseppe Leone & C. s.a.s. - P.IVA 01046570014 con sede legale in Favria, Via Busano, 14 (codice utenza TO13995), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo ed irrigazione aree verdi corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Favria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 207 - 306995 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rizzo s.n.c. di Rizzo Patrizia, Marina e Nadia - P.IVA 07012600016 con sede legale in Frossasco, Via Pinerolo, 29/5 (codice utenza TO13998), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo e igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 338 - 527602 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Primo Giuseppe - C.F. PRMGPP36T15C404I con sede legale in Orbassano, Piazza Vittorio Veneto, 12 (codice utenza TO14000), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 119 - 231202 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Esso Italiana S.r.l. - Distributore Cattozzo Pietro - P.IVA 06355360014 con sede legale in Riva Presso Chieri, Via Ungaretti, 10 (codice utenza TO14006), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 206 - 306924 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Bussoleno - C.F. 86501170012 con sede legale in Bussoleno - Piazza Cavour n. 1 (codice utenza 14009), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Bussoleno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 53 - 154792 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Escavazioni s.a.s. di Gastaldo Brac & C. - P.IVA 00925950016 con sede legale in Chiaverano, Via Iv Alpini, 8 (codice utenza TO14011), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio strade per abbattimento polveri corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 52 - 154768 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Antonioli Giuseppe - C.F. NTNGPP27A09L219Z - con sede legale in Vigone - Via Trepellice n. 36 (codice utenza TO025063), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)".

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 118 - 231096 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vico Mario - C.F. VCIMRA30B07D022I con sede legale in Moncalieri, Baita Tetti Rolle 17 (codice utenza TO14024), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 155 - 261511 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Falco Michele - P.IVA 23172548770 con sede legale in Villafranca Piemonte - Fraz. San Luca n. 100 (codice utenza TO14025), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 16 - 76643 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Magnano Bartolomeo - C.F. MGNBTL24A03A660F con sede legale in Volvera, Via XXVII Marzo, 2 (codice utenza TO14037), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame ed irriguo corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 745 - 1001320 del 17.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gallea Teresina - C.F. GLLTSN36M61F335J con sede legale in Moncalieri, Strada Cenasco, 2 (codice utenza TO14038), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 634 - 823422 del 823422: “

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiavassa Renato - P.IVA 05430740018 con sede legale in Caluso, Frazione Are’ - Cascina Vittoria, 69 (codice utenza TO14040), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Caluso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 64 - 155138 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14041), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63 - 155127 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14042), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62 - 155112 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14043), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Giorgio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61 - 155103 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14044), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Front per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 60 - 155095 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14045), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 59 - 155086 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Enel Distribuzione Spa Direzione Piemonte - P.IVA 05779711000 con sede legale in Torino, Via Bertola, 40 (codice utenza TO14046), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 58 - 155041 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cooperativa Tennis Club Tescaro Romolo - P.IVA 02446970010 con sede legale in Chivasso, Via Coppina (codice utenza TO14052), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 73 - 155254 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barberis Andrea - C.F. BRBNDR54P25L948O con sede legale in Villafranca Piemonte - Fraz. San Michele n. 1 (codice utenza TO14062), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 205 - 306903 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Aimaretti Claudio - C.F. MRTCLD52A24L219T con sede legale in Villafranca Piemonte, Strada Cavour 20/2 (codice utenza TO14063), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 133 - 231429 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso Xi Febbraio, 14 (codice utenza TO14070), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 132 - 231407 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso Xi Febbraio, 14 (codice utenza TO14071), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Giaveno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 131 - 231399 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14072), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 130 - 231391 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14073), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 156 - 261584 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14074), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 129 - 231381 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat Spa - P.IVA 07937540016 con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14080), la concessione preferenziale di piccola derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 15 - 76614 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Monetti Andrea e Massimo - P.IVA n. 02421420049 con sede legale in Racconigi - Nucleo Migliabruna Nuova n. 10/2 (codice utenza TO14083), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 4,85 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis). La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 128 - 231373 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Boasso Teresa - P.IVA 07342030017 con sede legale in Carmagnola - Via Frà Luigi n. 8 (codice utenza TO14084), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 14 - 76599 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Prunelli Bartolomeo - P.IVA 00935560011 con sede legale in Caselle Torinese, Via Auture, 10 (codice utenza TO14085), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 13 - 76586 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Prunelli Giovanni - P.IVA 07747900012 con sede legale in Caselle Torinese, Via Auture, 10 (codice utenza TO14086), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bosconero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 127 - 231362 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Autino Giuseppe - P.IVA 02378580019 con sede legale in Verolengo, Strada Est Colombaro, 7 (codice utenza TO14087), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Verolengo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 72 - 155233 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Famar S.r.l. - P.IVA 05173840017 con sede legale in Avigliana, Viale dei Mareschi, 50 (codice utenza TO14091), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi aziendali corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 126 - 231353 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Bosio Cesare - P.IVA n. 05766400013 con sede legale in Torino - Via Pigafetta n. 49 (codice utenza TO14099), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Osasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 204 - 306887 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Borgis Marisa - P.IVA 06947430010 con sede legale in Mompantero, Via Roma, 48 (codice utenza TO14108), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, irriguo ed igienico corrispondenti all’uso energetico, agricolo e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 sorgenti in Comune di Mompantero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241 - 338495 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Origlia Stefano - P.IVA 02627270016 con sede legale in Caselle Torinese, Strada Leini’, 71 (codice utenza TO14116), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 826 - 1044526 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valimberti Maurizio - C.F. VLMMRZ77H11L219I con sede legale in Andezeno, Strada Podio Gallino, 7 (codice utenza TO14118), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 622 - 822974 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Gassino Torinese - C.F. 82500830011 con sede legale in Gassino Torinese, Piazza A. Chiesa, 3 (codice utenza TO14142), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 264 - 376805 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fissolo Silvano - C.F. FSSSVN48E17D742B con sede legale in Villastellone, Via Pralormo, 3 (codice utenza TO14152), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 825 - 1044487 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Villastellone S.r.l. - P.IVA 06190150018 con sede legale in Torino, Corso Vinzaglio, 14 (codice utenza TO14153), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 157 - 261603 del 05.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’Allevamento"Le Fontanette s.r.l."P.IVA 03010620015 - con sede legale in Torino - Via G. da Verazzano n. 46 (codice utenza TO14161), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 158 - 261613 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Astra S.r.l. - P.IVA 01632500011 con sede legale in Torino, Corso Einaudi, 20 (codice utenza TO14168), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 12 - 76568 del 22.01.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sestrieres S.p.a. - P.IVA 00941880015 con sede legale in Sestriere, Piazzale Agnelli, 4 (codice utenza TO14178), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso innevamento artificiale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Sestriere per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 159 - 261628 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mainero Giovanni - C.F. MNRGNN24B18I490E - con sede legale in Scalenghe - C.na Morionda n. 37 (codice utenza TO14180), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 71 - 155215 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Allasino Renato - C.F. LLSRNT48R09B278F - con sede legale in Buriasco - Regione Allasini n. 12 (codice utenza TO14181), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 160 - 261755 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Berta Renato - P.IVA 04320270012 - con sede legale in Scalenghe - Via Alberetta n. 5 (codice utenza TO14182), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 70 - 155206 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rainero Aldo - C.F. RNRLDA55R22I490D - con sede legale in Scalenghe - Regione Fornace n. 3 (codice utenza TO14184), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141 - 231546 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Berta Silvio - C.F. BRTSLV44C15I490D - con sede legale in Scalenghe - Regione Alberette n. 6 (codice utenza TO14185), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 263 - 376790 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bruera Carla - C.F. BRRCRL54C41L219G con sede legale in Pinerolo, Via San Pietro Val Lemina, 130 (codice utenza TO14186), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 140 - 231531 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gioannini Giuseppe - C.F. GNNGPP46M02I490H - con sede legale in Scalenghe - Via Pinerolo n. 28 (codice utenza TO14188), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 161 - 261798 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ermes Technology S.r.l. - P.IVA 06858030015 con sede legale in San Benigno Canavese, Via Ivrea, 18 (codice utenza TO14193), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 824 - 1044427 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Capellino Luigi - P.IVA 04102310010 con sede legale in Settimo Torinese, Frazione Mezzi Po (codice utenza TO14200), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 69 - 155188 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Daniele Maria Rosa - C.F. DNLMRS55A55G674G con sede legale in Pinerolo, Strada Budenasca, 108 (codice utenza TO14217), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 142 - 231619 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Comune di Rueglio P.IVA 02635900018 con sede legale in Rueglio, Piazza Municipio, 1 e a Maddalena Franco C.F. MDDFNC35P26L548E, con sede legale in Trausella, Via Vittorio Emanuele II, 6 (codice utenza TO14227), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Rueglio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246 - 338569 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Charrier Franca - C.F. CHRFNC52R46G674X con sede legale in Perosa Argentina, Borgata Grevo, 7 (codice utenza TO14229), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico ed antincendio corrispondenti all’uso energetico e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Roure per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 262 - 376773 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pontfor Srl - P.IVA 04893850018 con sede legale in Pont Canavese, Via Roma, 86 (codice utenza TO14233), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pont Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 162 - 261873 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cavourese S.p.a. - P.IVA 00519860019 con sede legale in Torino, Strada Del Drosso, 7 (codice utenza TO14241), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Osasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 203 - 306874 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vaschetto Caterina - P. IVA 02807670019 - con sede legale in Leinì - Via Matteotti n. 37 (codice utenza TO14245), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 163 - 261908 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nevebeton s.a.s. di Mabritto Leo & C. - P.IVA 00477130017 con sede legale in Chiaverano, Via IV Alpini, 8 (codice utenza TO14254), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso confezionamento cls e lavaggio inerti corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e lavaggio inerti di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 164 - 261928 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Martoglio S.p.a. - P.IVA 05445090011 con sede legale in Giaveno, Via Saluzzo, 35 (codice utenza TO14259), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Giaveno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 326 - 481723 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Calabrese Giuseppe - C.F. CLBGPP39R03F568K con sede legale in Piossasco, Via Nino Costa, 20/6 (codice utenza TO14271), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 139 - 231524 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Possetto Margherita - C.F. PSSMGH48P45G684M - con sede legale in Scalenghe - Via Pinerolo n. 28 (codice utenza TO14272), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi T.se per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 165 - 261950 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Traverse di Perrero - C.F. 94509610013 con sede legale in Perrero - Regione Traverse n. 1 (codice utenza TO14274), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Perrero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 633 - 823414 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vergnano Giorgio - P.IVA 05752050012 con sede legale in Moncalieri, Strada Tiro A Segno, 41 (codice utenza TO14285), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 823 - 1042439 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ronco Casimiro - P.IVA 07435010017 con sede legale in Baldissero Torinese, Strada Valle Ceppi, 3 (codice utenza TO14300), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo e 1 trincea drenante in Comune di Baldissero Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 261 - 376754 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Lisa Antonio - P.IVA 07026400015 con sede legale in Airasca, Strada Ca’ Bianca, 10 (codice utenza TO14302), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 245 - 338546 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rolando Silvano - C.F. RLNSVN51A02C505Y con sede legale in Ceresole Reale - B.ta Villa n. 11 (codice utenza TO14306), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Ceresole Reale per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 68 - 155181 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tamagno Luigi - C.F. TMGLGU37A11B791A - con sede legale in Carmagnola - Via Agnelli n. 7 (codice utenza TO14316), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 632 - 823404 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Scotta Attilio - P.IVA 02630490015 con sede legale in Carmagnola, Via Scalenghe, 6 (codice utenza TO14318), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 266 - 376879 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto delle domande, datate 1.3.2006 e 8.1.2007, di Puglisi Alfio, C.F. PGLLFA44E12D205I, con sede legale in Scalenghe, Via Carignano n. 16, il quale subentra nella titolarità della autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 875 - 355139 del 16.11.2004 a Audenino Matilde (Cod. utenza TO14190) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO14190 e TO14322 nell’unico Codice Utenza TO14322, ritenendosi annullato il codice utenza TO14190; 2) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Puglisi Alfio, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 13,50 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di Scalenghe e Cercenasco, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO - P - 06068, TO - P - 06069, TO - P - 05913 (codice utenza TO14322); (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 138 - 231513 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Graziano Angelo - C.F. GRZNGL26C15L750C - con sede legale in Cumiana - Strada San Gervasio n. 80/22 (codice utenza TO14324), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 244 - 338533 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fucine Rostagno S.p.a. - P.IVA 00503610016 con sede legale in Cuorgne’, Via Galimberti, 63 (codice utenza TO14327), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cuorgne’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 166 - 262015 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. La Cascina Uit - P.IVA 05493030018 con sede legale in San Giorgio Canavese, Cascina Uit, 5 (codice utenza TO14348), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Giorgio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67 - 155166 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferroglio Ezio - C.F. FRRZEI53P18G674A - con sede legale in Scalenghe - Via Pinerolo n. 19 (codice utenza TO14356), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 325 - 481694 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Via Nuova Piccola Soc. Coop. A R.L. - P.IVA 02137060014 con sede legale in Volvera, Strada Pratobietto (codice utenza TO14358), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66 - 155159 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Casalis Barnardo - P. IVA 07422330014 - con sede legale in Carmagnola - Vicolo Allerino n. 6 (codice utenza TO14374), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 5 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 2,72 l/s Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 137 - 231499 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avataneo Lorenzo - C.F. VTNLNZ42R29G777M con sede legale in Carmagnola, Cascina Piave, 1 (codice utenza TO14381), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 167 - 262028 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Caffer Antonio - C.F. CFFNTN35H05C376G - con sede legale in Cavour - Via Villafranca n. 46 (codice utenza TO14386), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 136 - 231486 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Senestro Maggiorino - P. IVA 03832660017, con sede legale in Pancalieri - Via Trento Trieste n. 61 (codice utenza TO14389), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 201 - 306854 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Casalis Anna - C.F. CSLNNA34A58B791T - con sede legale in Carmagnola - Vicolo Baravalle n. 12. (codice utenza TO14392), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 135 - 231470 del 26.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sartoris Piero Andrea - C.F. SRTPND46A04G401R con sede legale in Colleretto Giacosa, Via Torino, 38 (codice utenza TO14421), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Colleretto Giacosa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 631 - 823395 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Imberti Gianfranco - C.F. MBRGFR47T15C665N con sede legale in Chivasso, Frazione Pratoregio, 2 (codice utenza TO14423), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 168 - 262042 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Immobiliare Pioppi s.r.l. - P.IVA 03675770014 - con sede legale in None - C.na Tetti delle Oche (codice utenza TO14437), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 260 - 376695 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cavigliasso Caterina - C.F. CVGCRN35T59F811L con sede legale in Faule, Cascina Motta (codice utenza TO14466), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65 - 155149 del 06.02.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baudino Claudia - C.F. BDNCLD60M47M060C - con sede legale in Vinovo - Via La Loggia n. 70 (codice utenza TO14469), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 169 - 262057 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sola Rosanna - C.F. SLORNN36M59D202Y - con sede legale in Torino - Via Monteponi n. 69 (codice utenza TO14473), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 822 - 1042392 del 25.09.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Calleri Francesco - P.IVA 07428390012 con sede legale in Chivasso, Frazione Pratoregio - Cascina Laietto (codice utenza TO14474), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 852 - 1087937 del 02.10.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sona Domenica - P.IVA 05854020012 con sede legale in Carmagnola, Via Gregoria, 6 (codice utenza TO14485), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 200 - 306793 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AM S.p.a. - P.IVA 07969260012 con sede legale in Piobesi Torinese, Via Marconi, 60 (codice utenza TO14486), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 337 - 527592 del 08.05.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Maurizio Feletig - P.IVA 06250410013 con sede legale in Arignano, Via Garibaldi, 38 (codice utenza TO14489), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Arignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 630 - 823377 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valerio Bartolomeo - C.F. VLRBTL37M27L948F con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Michele, 17 (codice utenza TO14491), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 424 - 628665 del 04.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Trucco Valter - C.F. TRCVTR65S22G674I con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Michele, 35 (codice utenza TO14492), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico e irriguo corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 276 - 377293 del 02.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Piola Claudio Mario e Giovanni s.s. - P.IVA 02611870011 con sede legale in Carmagnola, Via Morello, 1 (codice utenza TO14495), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 199 - 306729 del 13.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bechis Asfalti G&B s.r.l. - P.IVA 05843800011 con sede legale in Torino, Strada Bramafame, 50 (codice utenza TO14537), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 540 - 711628 del 26.06.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Giachetto Luigi - C.F. GCHLGU48C23G674S con sede legale in Pinerolo, Strada San Martino, 20 (codice utenza TO14679), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo ed antincendio corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 323 - 481617 del 23.04.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Valceronda s.s. - P.IVA 02840200014 con sede legale in Varisella, Frazione S. Cunigi, 1 (codice utenza TO14671), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame e irrigazione corrispondenti all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Varisella per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis).L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 243 - 338520 del 20.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Dalbard Massimo - C.F. DLBMSM80H11E379A, con sede legale in Donnas (AO) - Via Roma n. 32 (codice utenza TO14625), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Quincinetto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 170 - 262078 del 05.03.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Maritano Monica C.F. MRTMNC70H62L219K, Maritano Vanda C.F. MRTVND48P57E020N e Ansaldi Giovanni C.F. NSDGNN64M07F335H - con sede legale in Valgioie - Borgata Modoprato n. 53 (codice utenza 14722), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 sorgente in Comune di Valgioie per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 629 - 823364 del 24.07.2007:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Busso Michele - C.F. BSSMHL74B04B777M - con sede legale in Carmagnola - Via Pochettino n. 25 (codice utenza TO14789), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.