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Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007

Codice DA1008
D.D. 2 novembre 2007, n. 58

Metanodotto “Oviglio - Ponti DN 750 (30"), 75 bar”, presentato dalla Societa’ Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330.

Considerato che la Società Snam Rete Gas S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ha inoltrato in data 9 ottobre 2006 alla Regione Piemonte l’istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto “Oviglio - Ponti” DN 750 (30"), 75 bar, lunghezza 37,302 km circa; il metanodotto in oggetto attraversa il territorio dei comuni di Oviglio, Bergamasco, Terzo, Bistagno e Ponti della Provincia di Alessandria e dei comuni di Bruno, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Fontanile, Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Monastero Bormida della Provincia di Asti;

Considerato che il metanodotto “Oviglio - Ponti” consentirà di disporre di un’adeguata struttura di trasporto a sostegno dei previsti sviluppi del mercato del gas ad uso civile, industriale e termoelettrico del Piemonte Sud occidentale e della Liguria, garantendo, nel medio - lungo periodo, le prestazioni richieste sia in termini di portate che di pressioni di riconsegna agli utenti finali, con particolare riferimento alle esigenze degli impianti termoelettrici presenti nell’area; il metanodotto, della lunghezza di circa 37,3 km, ha inizio da un’esistente area impianti in comune di Oviglio, all’interno della quale si realizzerà l’impianto di stacco PIDI e un impianto di regolazione della pressione. Il tracciato, che si sviluppa interamente in Regione Piemonte, ha un andamento prevalente Nord - Sud, percorre per i primi 15 km ampi appezzamenti pianeggianti coltivati a seminativo; in seguito la morfologia cambia da pianeggiante a collinare ed il tracciato, pur attraversando alcuni vigneti, segue prevalentemente il corso di piccoli torrenti, con attraversamenti in subalveo (da eseguire sia con scavo a cielo libero che con trivellazione sotterranea), ed interessando quindi la relativa vegetazione ripariale; anche il punto terminale del metanodotto è ubicato all’interno di un’area impianti esistente in comune di Ponti dove sarà realizzato l’impianto PIDI e il collegamento ai metanodotti in esercizio; lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, quali attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche la sicurezza della tubazione; gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m dal piano impianto, su cordolo di calcestruzzo armato, e comprendono, inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica della condotta, un fabbricato in muratura per il ricovero delle apparecchiature e della strumentazione di controllo ed un traliccio per il sostegno di antenne per ponti radio; le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono essere dotate di strada di accesso carrabile;

Considerato che risultano interessati dal metanodotto, con attraversamenti in subalveo, i seguenti corsi d’acqua: Rio Stampasso (in comune di Bergamasco e Oviglio) per n. 1 attraversamento, T. Bogliona (nel comune di Terzo) per n. 7 attraversamenti di cui 1 interessante solo la sponda destra (dall’attraversamento n. 21 in sponda destra al n. 28), Rio Morra (nel comune di Bistagno) con n. 7 attraversamenti e F. Bormida di Spigno (nel comune di Ponti) con n. 1 attraversamento solo per la sponda destra in Provincia di Alessandria; torrente Gherlobbia con n.1 attraversamento in comune di Bruno, n. 4 attraversamenti in comune di Mombaruzzo e n. 2 attraversamenti in comune di Nizza Monferrato, torrente Cervino con n. 1 attraversamento nel comune di Castel Boglione, torrente Bogliona con n. 21 attraversamenti nel comune di Montabone (dal n. 1 al n. 21 di cui il n. 21 solo in sponda sinistra), fiume Bormida di Spigno con n. 1 attraversamento nel comune di Monastero Bormida (solo in sponda sinistra) in Provincia di Asti;

Considerato che il metanodotto “Oviglio - Ponti” è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal d.m. 24.11.84), del diametro nominale di 750 mm (30") e lunghezza di 37,30 km, costituito da tubi in acciaio saldati di testa; la distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal d.m. 24.11.84: nel caso specifico la distanza minima proposta è di 20 m; per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas S.p.A. procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi); nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, è necessario ricorrere alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall’occupazione d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere; nel presente caso, essendo la condotta in progetto parallela per circa 10,8 km (29%) a metanodotti esistenti, la sopracitata fascia di servitù si sovrappone alle esistenti servitù come di seguito indicato:

* parallelismo per circa 7,8 km (21%) con metanodotto esistente nel tratto Oviglio - Nizza; la fascia di servitù si sovrappone per 22,5 m a quella esistente con un aumento pertanto della fascia di servitù di 17,5 m;

* parallelismo per circa 2,0 km (5%) con metanodotto esistente nel tratto Nizza - Ponti; la fascia di servitù si sovrappone per 28,5 m a quella esistente con un aumento pertanto della fascia di servitù di 11,5 m;

* parallelismo per circa 1 km (3%) con metanodotto esistente Alessandria - Cairo M.; la fascia di servitù si sovrappone per 21,5 m a quella esistente con un aumento pertanto della fascia di servitù di 18,5 m;

Considerato che le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”, tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso; l’area di passaggio normale avrà larghezza 24 m; l’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici; i mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell’opera; in caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la larghezza dell’area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 20 m, rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso; inoltre, si deve rilevare che l’area di passaggio ricadente all’interno della fascia di vincolo preordinato all’esproprio può debordare in alcuni casi particolari, legati ad esigenze operative;

Considerato che il metanodotto è progettato nel rispetto delle “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" contenute nel Decreto del Ministero dell’Interno del 24.11.1984 e s.m.i., e consente il trasporto del gas naturale a una pressione massima di esercizio di 75 bar; SNAM Rete Gas. S.p.A. prevede di concludere le opere di realizzazione del metanodotto entro massimo 12 mesi dall’inizio dei lavori, che prevedono in successione l’accatastamento delle tubazioni, l’apertura della pista di lavoro, lo sfilamento delle tubazioni, la saldatura delle tubazioni e delle curve, i controlli non distruttivi, lo scavo della trincea, il rivestimento dei giunti e la posa della condotta, il rinterro della condotta e posa del cavo telecontrollo, i controlli dell’isolamento elettrico, la realizzazione degli impianti, i collaudi ed i ripristini;

Considerato che il metanodotto, sottoposto alla fase di verifica di V.I.A. regionale, era stato escluso dalla fase di valutazione con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 21 ottobre 2005 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

Considerato che la documentazione presentata da Snam Rete Gas S.p.A. è costituita dall’istanza di procedimento unico con allegata la seguente documentazione tecnica: progetto definitivo dell’opera, che recepisce le prescrizioni stabilite nella citata Determinazione Dirigenziale n. 285 del 21/10/2005 - planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all’esproprio e dell’area di occupazione temporanea - dichiarazione prevista dall’art. 31, comma 2 del D.lgs. 164/2000 - relazione tecnica - piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati; dall’elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc.; dalla lettera di accompagnamento contiene inoltre l’impegno assunto da Snam Rete Gas S.p.A. ad ottemperare in sede di esecuzione dei lavori alle prescrizioni contenute nella suddetta Determinazione regionale;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale del 5 dicembre 2006 n. 366 sono quindi state attribuite dal Responsabile del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica le responsabilità del procedimento e dell’istruttoria per il procedimento in oggetto;

Considerato che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2006 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi della D.G.R. n. 25 - 3293 del 3 luglio 2006, con in allegato l’elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e delle aree interessate dall’occupazione temporanea;

Considerato che con tale avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’articolo 14 della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio la fase istruttoria del procedimento;

Considerato che ai sensi dell’articolo 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei destinatari superiore a 50, il comunicato è stato pubblicato nella medesima data sul sito internet della Regione Piemonte;

Considerato che nella stessa data, inoltre, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a pubblicare il comunicato sui quotidiani La Stampa, edizioni di Alessandria ed Asti, e La Repubblica, nonché a consegnare ai comuni interessati dal tracciato copia del comunicato per l’affissione all’Albo Pretorio, che è regolarmente avvenuta dal giorno 7 dicembre 2006 per un periodo di almeno 20 giorni;

Considerato che l’istruttoria ha seguito le procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale come definite dalla D.G.R. 25 - 3293 del 3 luglio 2006, e in particolare quanto indicato all’allegato C che definisce le modalità per il procedimento di autorizzazione di gasdotti che hanno superato la fase di verifica con esclusione dalla fase di valutazione della procedura di V.I.A., soggetti al regime transitorio per progetti presentati da Snam Rete Gas S.p.A.;

Considerato che nella fase di autorizzazione sono stati invitati a partecipare, oltre all’ARPA Piemonte, la Direzione Tutela e Risanamento ambientale, i Settori Risanamento acustico ed atmosferico, Grandi rischi industriali, Tecnologie di smaltimento e recupero della Direzione stessa, il Settore Beni ambientali della Direzione Pianificazione e gestione urbanistica, le Direzioni Pianificazione risorse idriche, Territorio rurale, Difesa del suolo, Opere pubbliche e i Settori decentrati Opere Pubbliche di Alessandria e Asti, il Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici della Direzione Patrimonio Tecnico, il Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ed il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale; sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da SNAM Rete Gas. S.p.A. nell’istanza di autorizzazione;

Considerato che in data 11 gennaio 2007 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi, ai sensi della D.G.R. 3 luglio 2006 n. 25 - 3293; durante tale incontro, oltre a fornire prime indicazioni in merito allo svolgimento dei lavori, sono emerse richieste di approfondimento progettuale, anche tenendo conto di quanto richiesto in fase di verifica di impatto ambientale, in merito alle tematiche delle acque superficiali e sotterranee, del suolo, componenti biotiche (vegetazione, fauna, ecosistemi) e paesaggio, rischi industriali; il Comune di Bergamasco, inoltre, ha segnalato l’importanza del ripristino del manto stradale e la necessità di autorizzazione degli attraversamenti stradali, il Comune di Nizza Monferrato ha fatto presente alcune problematiche esistenti sulla durata degli indennizzi ai vigneti di moscato e sulla possibilità di evitare, con modifiche del tracciato, il passaggio nelle aree identificate dal n. progr. 318 al 323 (fogli catastali 30 e 34) in quanto caratterizzate da colture di pregio, mentre il Comune di Montabone ha segnalato l’approvazione, avvenuta nell’estate 2006, di un progetto di realizzazione di un’area artigianale nei pressi del tracciato del metanodotto, in prossimità degli attraversamenti 7 e 10 del torrente Bogliona, e la vicinanza del tracciato ad una serie di edifici fino all’attraversamento 21 dello torrente stesso;

Considerato che in data 6 febbraio 2007 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi; durante tale incontro, con la presenza del proponente, si sono approfondite e analizzate le osservazioni al progetto già formulate e i relativi aspetti realizzativi; si è segnalata la mancanza di documentazione progettuale firmata; si è segnalato che il rispetto di numerose prescrizioni è rimandato direttamente alla fase di contratto con le ditte esecutrici; si sono evidenziate alcune problematiche in campo forestale, faunistico geologico ed idraulico; in particolare, si è invitato il proponente a valutare percorsi alternativi relativamente al torrente Bogliona e al rio Morra, ed a seguito della discussione si è inoltre concordato un sopralluogo congiunto per valutare gli aspetti della parte idraulica e idrogeologica; il proponente ha risposto infine alle osservazioni dei comuni di Montabone e Nizza Monferrato già avanzate in occasione della precedente conferenza di servizi;

Considerato che con nota prot. COS/NOCC/18880/2007/FAS del 6 febbraio 2007 Snam Rete Gas S.p.A. ha consegnato ai settori decentrati di Asti ed Alessandria della Direzione Opere Pubbliche la documentazione definitiva che recepisce le prescrizioni stabilite nella citata Determinazione Dirigenziale n. 285/2005;

Considerato che successivamente alla conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 si è svolto un sopralluogo congiunto tra i tecnici di Snam Rete Gas S.p.A. e funzionari regionali per valutare sul campo i punti più critici e la possibilità di apportare limitate variazioni al tracciato previsto;

Considerato che con nota prot. COS/NOCC/19194/2007/FAT dell’11 aprile 2007 Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso il documento “Approfondimenti ed integrazioni in esito alla conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 come da relativo verbale” ed il documento “Recepimento prescrizioni e raccomandazioni relative alla determinazione n. 285 del 10/10/2005 della Regione Piemonte” debitamente firmate dal progettista, inerenti alle osservazioni approfondite nella citata seduta del 06/02/2007 della conferenza dei servizi;

Considerato che con nota prot. COS/NOCC/19288/2007/FAS del 17 maggio 2007 Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso il documento “Torrente Bogliona e Rio Morra: precisazioni alla documentazione contenuta negli approfondimenti ed integrazioni in esito alla conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 come da relativo verbale”;

Considerato che in data 28 maggio 2007 si è svolta la terza seduta della conferenza dei servizi; durante tale incontro il proponente ha illustrato le integrazioni alla documentazione naturalistica, relative alle richieste fatte nel corso della precedente seduta, e confermato la non influenza delle modifiche progettuali sulle condizioni che avevano consentito un parere positivo in materia di Beni Ambientali da parte del Settore competente; in sede di conferenza si sono poi valutati gli aspetti inerenti le osservazioni al progetto pervenute da cittadini e le relative controdeduzioni del proponente, le analisi particolareggiate su alcuni aspetti progettuali (alternative di tracciato possibili, motivazioni della loro esclusione e criticità localizzate a seguito degli attraversamenti del Rio Morra e del torrente Bogliona), le difese spondali per il torrente Bogliona, oggetto di una relazione di cui Snam Rete Gas S.p.A. anticipa in sede di conferenza una tavola degli attraversamenti, la concessione demaniale, la documentazione naturalistica, le fasi di cantiere (per le quali Snam Rete Gas S.p.A. si impegna a far sottoscrivere dall’impresa appaltatrice il rispetto delle prescrizioni, operando una verifica operativa del loro rispetto), le verifiche urbanistiche (per le quali Snam Rete Gas S.p.A. al momento stava raccogliendo le documentazioni necessarie); la conferenza di servizi si è quindi conclusa con la presa d’atto, da parte del Responsabile del Procedimento, che tutti i pareri espressi o pervenuti sono favorevoli alla realizzazione dell’opera, fatti salvi i pareri sulle autorizzazioni idrauliche e vincolo idrogeologico per la parte regionale, che saranno inviati successivamente, e le prescrizioni richieste;

Dato atto che Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato durante la terza seduta della conferenza dei servizi e nella nota prot. COS/NOCC/19365/2007/FAS del 5 giugno 2007 che la documentazione integrativa presentata non comporta variante al progetto, ma ne costituisce un approfondimento;

Dato atto che durante gli approfondimenti con il proponente e il sopralluogo sul campo non è stato possibile individuare un percorso alternativo a quello previsto dal progetto e dalle sue integrazioni;

Considerato che nel corso della procedura di autorizzazione, al responsabile del procedimento sono pervenute osservazioni sul tracciato da parte della sig.ra Maria Canonica, proprietaria di terreni agricoli in Comune di Bistagno; dei sig.ri Carozzi Emilio, Bormida Pietro Ernesto, Ravetta Gino Walter, Prato Pasqualino, Baldizzone Giulia, Ghione Carla Teresa, residenti nel Comune di Bistagno; del sig. Fabio Monero, proprietario di terreni agricoli in Comune di Bistagno; della sig.ra Maria Canonica, proprietaria di terreni agricoli in Comune di Bistagno (integrazione alle precedenti osservazioni);

Considerato che Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato alle predette osservazioni delle controdeduzioni nel merito, trasmesse con nota prot. 19184 del 5 aprile 2007 e con nota prot. 19348 del 29 maggio 2007, e discusse durante la terza seduta della conferenza dei servizi, che evidenziano come le note dei cittadini non possano essere accolte non essendo possibile localizzare altrove il tracciato del metanodotto per motivi di sicurezza legati ad una nuova strada in progetto nel Comune di Bistagno e alla mancanza di spazi e presenza di fabbricati; le note precisano inoltre che sarà possibile continuare la normale attività agricola sui terreni indicati nelle osservazioni;

Considerato che Snam Rete Gas S.p.A. in data 6 giugno 2007, prot. 19377 ha trasmesso al Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica documentazione al fine dell’accertamento della conformità urbanistica, successivamente integrata in data 5 luglio 2007, prot. n. 19503;

Considerato che in occasione delle conferenze dei servizi e comunque prima del 5 luglio 2007 sono pervenuti pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte delle province di Asti ed Alessandria, del Comune di Bistagno, dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Alessandria ed Asti, dell’Aipo - Ufficio di Alessandria, del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, delle ASL 20 e 22, di Enel Distribuzione S.p.A., di Terna S.p.A., della Direzione regionale Territorio Rurale, di Arpa Piemonte, del Settore regionale Difesa del Suolo, Arcalgas Progetti S.p.A.;

Considerato che in data 3 luglio 2007 Snam Rete Gas S.p.A. ha consegnato alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settori decentrati di Asti ed Alessandria la documentazione completa, debitamente firmata, necessaria per l’espressione delle autorizzazioni di competenza, dal titolo “Approfondimenti ed integrazioni in esito alle conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 e del 28 maggio 2007 come da relativi verbali della Regione Piemonte”;

Considerato che alla data del 5 luglio 2007, termine di conclusione della procedura autorizzativa secondo quanto stabilito nella D.G.R. 25 - 3293 del 3 luglio 2006, risultavano mancanti dei pareri necessari per l’espressione del provvedimento, alcuni dei quali peraltro legati alla documentazione presentata da Snam Rete Gas S.p.A. il 3 luglio 2007, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 8142 del 5 luglio 2007, ha conseguentemente stabilito un rinvio di 20 giorni del termine di conclusione del procedimento, per la verifica della documentazione integrativa pervenuta da parte dei settori competenti;

Considerato che sono quindi pervenute le autorizzazioni idrauliche da parte dei settori competenti, con D.D. 1125 del 4 luglio 2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria e D.D. 1175 del 10 luglio 2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti;

Considerato che lungo il tracciato del rio Morra in comune di Bistagno è presente un dissesto areale ad elevata pericolosità e che il tracciato del metanodotto interferisce in modo significativo con il corso d’acqua denominato torrente Bogliona, prevedendo 27 attraversamenti, dei quali 21 risultano localizzati nella provincia di Asti (Comune di Montabone); questa situazione comporta un marcato impatto sul territorio in esame con conseguente interferenza con la dinamica e l’evoluzione del corso d’acqua, esponendo il territorio in esame al rischio di perturbazioni del regime idraulico ed idrogeologico causate dagli scavi in alveo, sulle sponde ed in corrispondenza della pianura alluvionale del T. Bogliona; gli scavi potrebbero inoltre accentuare la tendenza evolutiva del corso d’acqua facilitando l’innesco di divagazioni laterali in occasione di eventi meteorici rilevanti; al fine di limitare gli effetti conseguenti alle problematiche descritte, il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti ha ritenuto necessario vincolare parzialmente il T. Bogliona in modo da limitare l’evoluzione del corso d’acqua impedendo quindi che eventuali future divagazioni possano interferire con il tracciato del metanodotto o amplificate dai terreni rimaneggiati in seguito agli scavi per la posa della condotta, innescare fenomeni di erosione al piede dei versanti con conseguente potenziale rischio di destabilizzazione degli stessi;

Considerato che in data 5 luglio 2007 il Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica ha inviato una nota, con la quale il responsabile segnalava la mancanza di parte della documentazione necessaria al settore competente per poter pervenire alla conclusione della procedura di accertamento di conformità urbanistica;

Considerato che sono pervenute in data 10 luglio 2007 la deliberazione del Consiglio Comunale di Bergamasco ed il 17 luglio 2007 la deliberazione del Consiglio Comunale di Castel Rocchero;

Considerato che in data 19 luglio 2007 è pervenuto il parere previsto in capo al Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici in merito all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Considerato che in assenza del parere del Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica, non sussistevano i presupposti per addivenire all’adozione del provvedimento finale, che, ai sensi della normativa vigente, deve contenere l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l’autorizzazione alla costruzione del gasdotto, e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2007 n. 175 del Responsabile del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica si è pertanto prorogato il termine di conclusione del procedimento, prevedendo conseguentemente una nuova scadenza al cinquantesimo giorno dal ricevimento, da parte del Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica, della documentazione completa per l’accertamento della conformità urbanistica;

Considerato che nel periodo successivo alla succitata determina sono pervenuti ulteriori pareri, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e dell’ARPA Piemonte, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Oviglio;

Considerato che in data 13 agosto 2007 il Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica ha inviato una ulteriore nota, con la quale il responsabile segnalava l’ulteriore mancanza di una parte della documentazione necessaria al settore competente per poter pervenire alla conclusione della procedura di accertamento di conformità urbanistica;

Considerato che in data 26 ottobre 2007 è pervenuto il parere favorevole del Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica, che segnala inoltre come in tutti gli ambiti dei comuni interessati dall’opera in cui si è verificata la compresenza dei vincoli ambientale ed idrogeologico, l’autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 31 della l.r. 56/77 è da intendersi sostituita dai singoli pareri dei settori competenti in materia, disposizione richiamata dalle NtA dei Comuni di Fontanile, Montabone, Bistagno e Ponti;

Considerato che sia in sede di conferenza di servizi sia nei documenti pervenuti non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria

gli interventi previsti di attraversamento dei corsi d’acqua in Provincia di Alessandria sono autorizzati ai fini idraulici, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate, secondo la Determinazione Dirigenziale del 4 luglio 2007 n. 1125 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria:

a) attraversamento R. Stampasso - Comuni di Oviglio e Bergamasco:

1. data l’esiguità della sezione di deflusso, la sistemazione finale dovrà avvenire con tecniche d’ingegneria naturalistica, che non riducano la sezione trasversale del rio;

b) attraversamenti T. Bogliona - Comune di Terzo e attraversamenti R. Morra - Comune di Bistagno:

2. la sistemazione della sezione di deflusso dovrà evitare d’impermeabilizzare il fondo alveo; pertanto il rivestimento del piano di scorrimento con geostuoia tridimensionale bitumata dovrà essere abbandonata a favore di geostuoie in fibre naturali;

3. le sistemazioni spondali dovranno essere estese almeno 10 m a monte e valle dello scavo per l’attraversamento, con immorsamento delle stuoie nelle scarpate; si valuti il ricorso alle terre armate al posto di tecniche di consolidamento invalidanti la sezione di deflusso;

4. il tracciato qualora in parallelismo con il corso d’acqua, dovrà distanziare 10 m dal ciglio di sponda;

5. le sponde interessate dagli scavi per l’esecuzione delle trivellazioni dovranno essere ripristinate e compattate al fine d’evitare fenomeni di sifonamento da parte delle acque di esondazione;

c) attraversamento F. Bormida di Spigno:

6. relativamente alla sponda destra, questa dovrà essere protetta dall’azione erosiva del fiume con tecniche aventi caratteristiche idonee alla corrente fluviale; pertanto si riveda la palizzata prevista a favore di tecniche più garantiste;

7. la quota di posa del metanodotto in alveo dovrà essere giustificata da un’analisi della capacità erosiva del corso d’acqua; nel caso di ritrovamento di substrato marnoso dovrà essere creato un vano di posizionamento scavando in questo, con debita protezione superficiale per il ripristino del piano di scorrimento;

d) per tutti gli attraversamenti:

8. le opere in alveo e in sponda dovranno avvenire senza creare turbativa al regime idraulico dei corsi d’acqua;

9. è fatto divieto d’eseguire, in sponda e nelle aree di laminazione delle piene, riporto di materiale oltre la quota del piano naturale di campagna esistente, in modo da non creare ostacoli ed indirizzamenti alle acque di fuoriuscita;

10. dovrà essere preferito l’utilizzo di geostuoie biodegradabili;

11. gli attraversamenti in subalveo e le opere di sistemazione spondale non dovranno impedire le future opere di manutenzione e di sistemazione che si renderanno necessarie sui corsi d’acqua; pertanto la quota massima di approfondimento del passaggio in subalveo, venga mantenuta anche all’esterno dell’alveo inciso per almeno 4 m dal ciglio di ambo le sponde;

12. le paline dovranno essere posizionate ad almeno m 4 dal ciglio di sponda;

13. considerata la sensibilità idraulica del territorio attraversato, gli interventi di posa in opera della condotta del metanodotto e la realizzazione delle opere di difesa spondale previste in progetto dovranno essere eseguiti contemporaneamente;

14. gli interventi previsti lungo il corso d’acqua, comprese le opere di difesa idraulica, dovranno essere realizzati senza determinare in alcun caso una limitazione della sezione di deflusso dell’alveo inciso;

15. il materiale sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e non riutilizzabile localmente a fini idraulici per colmature di erosioni dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);

16. l’eventuale massa legnosa presente in alveo e abbattuta, se non congiuntamente asportata, dovrà venire posta in sicurezza ossia in un luogo esterno all’alveo, non raggiungibile dagli eventi di piena straordinaria;

e) ulteriori condizioni:

17. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

18. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria;

19. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali, pertanto il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti

gli interventi previsti di attraversamento dei corsi d’acqua in Provincia di Alessandria sono autorizzati ai fini idraulici, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate, secondo la Determinazione Dirigenziale del 10 luglio 2007 n. 1175 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti:

a) attraversamenti torrente Gherlobbia - Comuni di Bruno, Mombaruzzo e Nizza Monferrato:

20. le difese spondali in massi devono essere realizzate su entrambe le sponde in tutti gli attraversamenti;

b) attraversamenti torrente Bogliona- Comune di Montabone:

21. in corrispondenza dell’attraversamento n. 2 dovrà essere prolungata la difesa spondale in dx (scogliera in massi) per almeno ulteriori 30 m, ovvero fino al ponte della S.C. Caletto Cabonaldo;

22. in corrispondenza dell’attraversamento n. 6 dovrà essere prolungata verso monte la difesa prevista in sponda sx (scogliera in blocchi) per ulteriori 20 m;

23. la difesa spondale (scogliera in blocchi) prevista in dx idrografica a monte dell’attraversamento n. 7 dovrà necessariamente essere realizzata senza soluzione di continuità con l’affioramento roccioso in sponda dx in modo da limitare il rischio di innesco di fenomeni di erosione laterale del corso d’acqua;

24. a partire dal ponte della S.P. posto immediatamente a monte dell’attraversamento n.8 fino all’attraversamento n. 9 il corso d’acqua dovrà essere vincolato prevedendo la realizzazione di una scogliera in massi continua su entrambe le sponde. Dovrà pertanto essere previsto il collegamento tra i tratti di scogliera degli attraversamenti n. 8 e n. 9 e tra la S.P. e l’attraversamento n. 8;

25. dovrà essere prevista la realizzazione di una scogliera in blocchi continua in dx idrografica nel tratto compreso tra gli attraversamenti n. 9 e n. 10;

26. le difese spondali (scogliera in blocchi) previste in dx idrografica a valle dell’attraversamento n. 10 e, sempre in dx, a monte dell’attraversamento n. 11, dovranno necessariamente essere realizzate senza soluzione di continuità con gli affioramenti rocciosi presenti in sponda dx, quindi immorsate lateralmente nel substrato terziario;

27. sempre in corrispondenza dell’attraversamento n. 11, la difesa prevista in sx idrografica (scogliera in blocchi) dovrà essere prolungata verso monte di ulteriori mt 20;

28. il tratto compreso tra gli attraversamenti n.11 e n. 12 dovrà essere vincolato prevedendo la realizzazione di una scogliera continua in sponda dx;

29. sempre in corrispondenza dell’attraversamento n. 12, la difesa spondale prevista in sx idrografica (scogliera in blocchi) dovrà essere prolungata verso monte di ulteriori 20 m;

30. la difesa spondale (scogliera in blocchi) prevista in dx idrografica a monte dell’attraversamento n. 13 dovrà necessariamente essere realizzata senza soluzione di continuità con l’affioramento roccioso presente in sponda dx;

31. sempre in corrispondenza dell’attraversamento n. 13 la difesa spondale presente in sx idrografica dovrà essere prolungata verso monte di almeno 30 m;

32. la sistemazione della sezione di deflusso dovrà evitare l’impermeabilizzazione del fondo alveo; pertanto il rivestimento del piano di scorrimento con geostuoia tridimensionale sintetico /bitumata previsto per gli attraversamenti compresi tra il n. 15 ed il n. 21 dovrà essere abbandonata a favore di geostuoie in fibre naturali.

c) attraversamento F. Bormida di Spigno - Comune di Monastero Bormida:

33. la difesa spondale prevista in sx idrografica (scogliera in blocchi) dovrà essere fondata nel substrato terziario. Qualora detta soluzione non risultasse praticabile, la quota di imposta dell’opera dovrà essere giustificata da un’analisi della capacità erosiva e della tendenza evolutiva del corso d’acqua in modo da garantire la stabilità degli interventi in progetto;

34. la scogliera in progetto dovrà essere alzata fino al ciglio della sponda;

35. tipologia e dimensioni dei blocchi della scogliera in progetto dovranno essere giustificati da uno specifico studio delle caratteristiche e della capacità erosiva e di trasporto del corso d’acqua;

d) per tutti gli attraversamenti:

36. le opere in alveo e in sponda dovranno essere realizzate e mantenute senza creare turbativa al regime idraulico dei corsi d’acqua;

37. è fatto divieto d’eseguire, in sponda e nelle aree di laminazione delle piene riporto di materiale oltre la quota del piano naturale di campagna esistente, in modo da non creare ostacoli e indirizzamenti alle eventuali acque di fuoriuscita;

38. dovrà essere preferito l’utilizzo di geostuoie biodegradabili;

39. gli attraversamenti in subalveo e le opere di sistemazione spondale non dovranno impedire la realizzazione di future opere di manutenzione e di sistemazione che si rendano necessarie sui corsi d’acqua; pertanto la quota massima di approfondimento del passaggio in subalveo, dever essere mantenuta anche all’esterno dell’alveo inciso per almeno mt 4 dal ciglio di ambo le sponde;

40. le paline dovranno essere posizionate ad almeno mt 4 dal ciglio di sponda;

41. considerata la sensibilità idraulica del territorio attraversato, gli interventi di posa in opera della condotta del metanodotto e la realizzazione delle opere di difesa spondale previste in progetto dovranno essere eseguiti contemporaneamente;

42. gli interventi previsti lungo il corso d’acqua, comprese le opere di difesa idraulica, dovranno, essere realizzati senza determinare in alcun caso una limitazione della sezione di deflusso dell’alveo inciso;

43. le scogliere previste in progetto dovranno essere fondate (in ogni punto) nel substrato terziario ed adeguatamente immorsate nello stesso in modo da limitare i fenomeni di scalzamento al piede e garantire la stabilità delle opere di difesa;

44. qualora si preveda di ricoprire le scogliere in progetto con terra di riporto in modo da migliorare l’impatto ambientale, il riporto stesso dovrà essere realizzato con pendenze non superiori a 45° e dovranno essere previsti interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla stabilizzazione del riporto stesso;

45. il materiale sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e non riutilizzabile localmente a fini idraulici per colmature di erosioni dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);

46. nei tratti in cui il tracciato del metanodotto corre in parallelo con il corso d’acqua, dovranno essere rispettate le disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523, il quale all’art. 96 stabilisce per i manufatti e gli scavi una distanza non inferiore a mt 10 dal piede degli argini del corso d’acqua;

47. l’eventuale massa legnosa presente in alveo e abbattuta, se non congiuntamente asportata, dovrà venire posta in sicurezza ossia in un luogo esterno all’alveo, non raggiungibile dagli eventi di piena straordinaria.

e) ulteriori condizioni:

48. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

49. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti;

50. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche- idrauliche attuali, pertanto il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

condizioni comuni ai Settori regionali decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti:

51. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui ai punti 1 - 16 e 20 - 47 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la rispettiva preventiva autorizzazione da parte dei Settori OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti;

52. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

53. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, o conferito alla pubblica discarica se privo di valore commerciale;

54. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione dei Settori OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

55. le autorizzazioni idrauliche rilasciate dai Settori OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti hanno validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza delle autorizzazioni stesse, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

56. il committente dell’opera dovrà comunicare ai Settori OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;

57. l’autorizzazione dei Settori OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed Asti è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

58. in accordo con quanto stabilito dalle D.D. 1125 del 4 luglio 2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria e 1175 del 10 luglio 2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti, le opere dovranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, per la quale Snam Rete Gas S.p.A. dovrà presentare domanda al succitato Settore regionale;

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Alessandria

in merito alle opere da realizzarsi sul Fiume Bormida e sul Torrente Belbo, l’Agenzia pone le seguenti prescrizioni nell’autorizzazione ai fini idraulici prot. n. 3008/2007 del 15 giugno 2007 dell’AIPO, Ufficio di Alessandria:

59. divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, la pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori;

60. rimane a carico di Snam Rete Gas S.p.A. l’onere della vigilanza, chiusura e sgombero del cantiere a seguito delle variazioni idrometriche di monte che possono avere influenza sulla sicurezza dell’area; in particolare dovrà essere garantito il pronto allontanamento del personale e dei mezzi d’opera in caso di piena;

61. al fine di assicurare quanto richiesto al punto precedente, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà direttamente curare un collegamento informativo con la Prefettura di Alessandria, per avere a disposizione tempestivamente i dati relativi agli allertamenti meteo che consiglino la sospensione delle proprie attività;

62. l’accesso e l’uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua di Snam Rete Gas S.p.A.;

63. realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e sorvegliare il sito durante le ore notturne e i giorni di inattività e festivi; in tali giorni le attrezzature di cantiere, i mezzi d’opera e i materiali che potrebbero essere trascinati da eventuali correnti fluviali di piena dovranno essere sistemati in aree sicure inesondabili;

64. mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all’uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica;

65. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere a informare l’AIPO - Ufficio di Alessandria della data di inizio e di ultimazione delle opere, al fine di poter provvedere gli eventuali accertamenti del caso;

66. modificare o completamente demolire le opere su ordine dell’AIPO - Ufficio di Alessandria, nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse non siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua;

67. porre in sito una tabella con indicati gli stremi della concessione, in corrispondenza della località ove debbono realizzarsi le opere;

68. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà prendere, in via preventiva, gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla ittiologia e all’inquinamento delle acque.

Direzione regionale Territorio Rurale

69. per quanto riguarda le superfici occupate da colture legnose (es. impianti di arboricoltura da legno, vigneti, frutteti), il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di estirpo e di successivo ripristino;

70. il taglio della vegetazione arborea spontanea e degli impianti legnosi dovrà essere limitato al minimo indispensabile; dovrà inoltre essere posta particolare cura nella fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

71. la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da garantire l’accesso alle proprietà agricole;

72. durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

73. prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente; in base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalle Province competenti per territorio e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

74. per quanto riguarda il torrente Belbo e i fiumi Bormida e Bormida di Spigno, i lavori in alveo dovranno essere sospesi nel periodo riproduttivo dei ciprinidi durante i mesi di aprile, maggio e giugno;

75. al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua;

76. al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

77. al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per tutte le aree di cantiere, comprese le aree di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area degradata dall’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere previsto il tempestivo ripristino morfologico e vegetativo;

Settore regionale Gestione Beni ambientali

78. le aree attraversate dovranno essere tempestivamente riportate alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti l’intervento, minimizzando il più possibile l’impatto delle previste opere sull’ambiente;

79. nei tratti interessati da attraversamenti fluviali dovranno essere adottate tutte le opere di ripristino e regimazione idraulica necessarie;

Settore regionale Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica

80. in presenza di aree a pericolosità gemorfologica e frane attive o quiescenti il proponente dovrà predisporre gli elementi, atti ed elaborati di indagine previsti dai singoli piani regolatori come evidenziato nelle singole schede di accertamento, che fanno parte integrante del parere del Settore regionale Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica prot. 4027/0811 del 26 ottobre 2007;

81. il Comune di Castel Rocchero deve accertare presso il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici se sussiste o meno il vincolo in argomento e se il rio Nosette è da considerarsi acqua pubblica per l’applicazione del vincolo paesistico ambientale;

82. il Comune di Oviglio deve accertare se il rio Stampasso è da considerarsi acqua pubblica ai fini dell’applicazione del vincolo paesistico ambientale;

83. devono essere adeguati gli strumenti urbanistici dei comuni interessati con l’individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, come previsto dalle leggi in materia; copia degli aggiornamenti cartografici dei piani urbanistici sopracitati dovrà essere trasmessa al Settore regionale Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica;

Settore regionale Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici

84. i comuni interessati dall’opera dovranno presentare alla Direzione Patrimonio Tecnico idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché presso il “Commissariato Usi Civici Piemonte - Valle d’Aosta e Liguria”, l’esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni da occupare, per consentire da parte della Direzione stessa il rilascio del provvedimento di occupazione d’urgenza o di determinazione urgente dell’indennità (ex art. 22bis e 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.);

85. il Comune di Bistagno dovrà chiedere all’Ufficio regionale Usi Civici la nomina di un Perito per l’accertamento dell’esistenza o meno di gravami di uso civico nel comprensorio comunale;

86. qualora l’opera interessasse terreni vincolati, prima di iniziare i lavori, ogni comune dovrà presentare all’Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa come previsto dalla l. 1766/1927 e s.m.i.;

87. in materia espropriativa, Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell’autorizzazione, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l’indicazione delle rispettive indennità offerte, che, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato alle istanze di occupazione d’urgenza (ex art. 22bis del D.P.R. 327/2001) o di determinazione urgente dell’indennità (ex art. 22 del D.P.R. 327/2001) da presentare alla Direzione Patrimonio Tecnico;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

88. è necessaria l’assistenza, con applicazione di metodiche scientifiche, alle opere di scavo, che alterino lo stato attuale dei suoli, da parte di operatori archeologi specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per quest’ultima, per garantire una puntuale e pronta tutela delle strutture e dei reperti archeologici ai sensi del D. lgs. 42/2004;

89. nel caso di ritrovamenti di particolare interesse, potranno essere richieste, anche in corso d’opera, varianti progettuali per il completamento della documentazione ed a tutela di quanto eventualmente rinvenuto, con riserva per la Soprintendenza di impartire tutte le misure necessarie per un’idonea indagine, documentazione e conservazione dei reperti;

90. preliminarmente all’avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo dovrà essere inviata alla Soprintendenza una comunicazione con indicazione della data effettiva di inizio e del cronoprogramma dei lavori, del nominativo della ditta incaricata dell’assistenza archeologica e dell’archeologo responsabile di cantiere, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi da parte di funzionari della Soprintendenza;

ARPA Piemonte

91. la gestione delle terre da scavo dovrà rispettare le prescrizioni del D.lgs. 152/06, con richiesta di parere all’ente;

92. dovranno essere tutelati i piccoli lembi di Alneto (Alnus glutinosa) ancora presenti sul territorio;

93. gli interventi di manutenzione e cura delle essenze piantumate dovranno essere eseguiti come da progetto approvato;

ARPA Piemonte, Struttura di prevenzione del rischio geologico delle province di AT, VC e BI

94. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere; la validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre i dati raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso del lavoro per adeguare, eventualmente, l’opera alle situazioni riscontrate come previsto al punto B2 del D.M. 11.03.1988, n. 47; le verifiche di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

95. gli scavi dovranno essere minimizzati allo stretto indispensabile e opportunamente armati, ove necessario; inoltre gli stessi dovranno rimanere aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in presenza di precipitazioni dovranno essere opportunamente protetti;

96. si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire il convogliamento nelle trincee ed evitare il ruscellamento incontrollato; il ripristino vegetazionale dovrà essere realizzato il prima possibile; nel caso gli scavi non concordassero con la stagione giusta per la messa a dimora delle specie vegetazionali indicate in relazione occorrerà prevedere la posa provvisoria di adeguate opere antierosione superficiali per favorire il rapido inerbimento;

97. il materiale di risulta degli scavi dovrà essere sistemato in idoneo sito onde evitare dissesto alla zona circostante e scivolamento dello stesso nell’alveo dei rii locali, impedendo il regolare deflusso delle acque;

98. occorrerà prevedere un cronoprogramma degli scavi tale per cui i lavori interferenti con il regime idraulico siano effettuati nel periodo stagionale statisticamente più siccitoso e privo di pulsazioni temporalesche;

Provincia di Asti

99. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà attenersi a quanto prescritto nelle autorizzazioni a eseguire gli attraversamenti sotterranei per posa metanodotto rilasciate dalla Provincia di Asti in data 10 ottobre 2005 relativamente alla sp n. 56/a diramazione per Ponti, sp n. 456 del Turchino; sp n. 45 Maranzana-Terzo d’Asti, sp n. 60 Val Cervino, sp n. 28 di Valle Belbo, sp n. 44 Nizza-Gamalero, sp n. 121 Montabone-Valle Bogliona;

Provincia di Alessandria

100. in fase di esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni e concessioni già rilasciate dai competenti uffici della Provincia di Alessandria;

Comando Provinciale di Alessandria dei Vigili del Fuoco

101. i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 ancorché non espressamente richiamati negli elaborati di progetto;

102. le tubazioni e i componenti del metanodotto dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 24/11/1984 e s.m.i. , alle norme UNI EN 10208-3 e alle altre norme di settore applicabili;

103. le condizioni di posa del metanodotto dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 24/11/2006 e s.m.i. dal D.M. 23/01/1971;

104. dovrà essere realizzata la prevista suddivisione in tronchi aventi lunghezza non superiore a 10 km e che ogni tronco sia dotato degli idonei dispositivi di scarico;

105. il metanodotto dovrà essere provvisto delle previste apparecchiature per il controllo della pressione massima di esercizio;

ASL 22

106. nel corso dell’esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le norme in materia di sicurezza dei cantieri e dovranno essere intraprese tutte le iniziative atte a prevenire gli eccessi di rumorosità dei cantieri nelle fasi di attraversamento degli abitati;

ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, Unità territoriale Rete elettrica Piemonte e Liguria, zona di Alessandria

107. eventuali interferenze con elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i., nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;

108. qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all’opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzione S.p.A. i progetti definitivi dell’opera e comunicati i dati del soggetto la quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;

Terna S.p.A. Direzione Operation Italia, Area Operativa Trasmissione di Torino

109. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà predisporre il tracciato dell’opera affinché, in prossimità dei sostegni delle linee ad alta tensione, mantenga una distanza tale da rispettare i franchi dettati dalle norme tecniche di cui al D.M. 21/03/1988 e s.m.i;

Considerato che alla luce di quanto sopra esposto appaiono soddisfatte le condizioni ritenute essenziali per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto “Oviglio - Ponti” DN 750 (30"), 75 bar, lunghezza 37,302 km circa;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Vista la L.R. 4 luglio 2005 n. 7,

Vista la D.G.R. 3 luglio 2006 n. 25 - 3293;

Vista la Determinazione Dirigenziale 285 del 21.10.2005 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

Vista la Determinazione Dirigenziale 366 del 5.12.2006 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

Vista la Determinazione Dirigenziale 175 del 23.7.2007 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

Vista la Determinazione Dirigenziale 1125 del 4.7.2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria;

Vista la Determinazione Dirigenziale 1175 del 10.7.2007 del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti;

Vista la Determinazione Dirigenziale 52 del 10.5.2006 del Settore Gestione Beni Ambientali;

Vista l’autorizzazione ai fini idraulici prot. n. 3008/2007 del 15 giugno 2007 dell’AIPO, Ufficio di Alessandria;

Visti i lavori della conferenza dei servizi ed i relativi verbali delle sedute,

Visti i lavori della conferenza di servizi ed i relativi verbali delle sedute del 11 gennaio, 6 febbraio e 28 maggio 2007;

Visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, pervenuti dai soggetti interessati;

determina

* di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto “Oviglio - Ponti” DN 750 (30"), 75 bar, lunghezza 37,302 km circa, così come da istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 9 ottobre 2006, integrato dai documenti “Approfondimenti ed integrazioni in esito alla conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 come da relativo verbale”, “Recepimento prescrizioni e raccomandazioni relative alla determinazione n. 285 del 10/10/2005 della Regione Piemonte”, “Torrente Bogliona e Rio Morra: precisazioni alla documentazione contenuta negli approfondimenti ed integrazioni in esito alla conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 come da relativo verbale” ed “Approfondimenti ed integrazioni in esito alle conferenza di servizi del 6 febbraio 2007 e del 28 maggio 2007 come da relativi verbali della Regione Piemonte”;

* di stabilire che la società SNAM Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l’opera di cui all’oggetto nei comuni di Oviglio, Bergamasco, Terzo, Bistagno e Ponti della Provincia di Alessandria e dei comuni di Bruno, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Fontanile, Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Monastero Bormida della Provincia di Asti, in conformità al progetto approvato;

* di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, nonché delle prescrizioni fissate nella Determinazione Dirigenziale del 21 ottobre 2005 n. 285 del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica;

* di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

* di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;

* di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

* di trasmettere la presente autorizzazione ai Consigli Comunali dei comuni interessati per l’adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

* di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;

* di dare atto che l’opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;

* di stabilire che prima dell’inizio dei lavori Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta ai soggetti competenti un documento che indichi tutte le prescrizioni che, in fase di cantiere, Snam Rete Gas S.p.A. e le società appaltatrici si impegnano a rispettare;

* di dare atto che l’autorizzazione s’intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

* di dare atto che la società è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;

* di stabilire che copia integrale del progetto esecutivo sia inviata, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione ed al Comune, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite;

* di stabilire che Snam Rete Gas S.p.A. comunichi ai soggetti di cui al punto precedente la data e l’ora dell’entrata in esercizio delle opere;

* di dare atto che ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese del proponente, della data di adozione di questo atto e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all’albo pretorio del Comune nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;

* di stabilire che l’opera dovrà essere realizzata entro il termine di 24 mesi a decorrere dalla data della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia